Di Alessandro e Umberto Terzuolo*

In attesa della definitiva conversione in Legge del cosiddetto D.L. “Rilancio” che definirà (probabilmente senza alcuna modifica) il contenuto del credito di imposta, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato la tanto attesa Circolare 20/E del 10 luglio 2020, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 259854/2020 nonché un modulo specifico per la prima comunicazione dell’importo delle spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi.

Si può finalmente utilizzare il credito?

Attenzione, siamo ancora lontani dalla possibilità di utilizzare praticamente il credito d’imposta per compensare (in F24) ritenute o imposte dovute nel prossimo periodo a fronte delle spese sostenute riguardo alla sanificazione e all’acquisto dei dispositivi di protezione. Infatti, per ora, è stato pubblicato un modulo che dovrà essere inviato tra il 20 luglio e il 7 settembre 2020 (come se in questo periodo non ci fossero già sufficienti comunicazioni da inviare) per comunicare l’importo delle spese già sostenute dal 1 gennaio 2020 e che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.

La finalità di questa comunicazione – da inviare tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o tramite i canali telematici dell’Agenzia (che dovrebbe inviare una ricevuta entro 5 giorni) – è quella di conoscere, da parte dell’Erario, il totale delle somme richieste ai fini del conteggio del credito d’imposta suddivise in due modalità:

  • spese sostenute dal 1 gennaio 2020 fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione di cui sopra (quindi dato storico a consuntivo);
  • spese da sostenersi dal mese di sottoscrizione della comunicazione fino al 31 dicembre 2020 (quindi dato prospettico e ipotetico).

Se quindi, per ipotesi, rispetto ai 200 milioni disponibili di fondi ad oggi stanziati dal Governo, le richieste di credito di imposta che perverranno all’Erario saranno cinque o sei volte superiori (cosa altamente probabile in quanto rispetto al bando “Impresa SIcura” di Invitalia, che valeva solo per le imprese solo per un limitato periodo di tempo e non per tutto l’anno, le richieste erano state di oltre 500 milioni) vorrà dire che l’importo del credito non sarà più del 60% delle spese sostenute ma, nel nostro esempio, del 12% o 10%.

A chi interessa?

Il credito interessa tutti gli odontoiatri, a prescindere da come esercitino l’attività odontoiatrica. Rientrano pertanto nell’agevolazione coloro che svolgono l’attività mediante:

  • IVA individuale,
  • Studio associato (o associazione professionale),
  • n.c. o S.a.s.,
  • STP in forma di S.r.l./S.p.A. o S.r.l., S.p.A..

Quali sono le spese agevolate?

Viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, entro un limite massimo di 60.000 € di credito, e quindi di 100.000 € di spesa (sempre ovviamente nel limite complessivo di 200 milioni di Euro per il 2020) per:

  • la sanificazione degli ambienti di lavoro;
  • l’acquisto degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa per la sanificazione;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come da esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2, FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
  • l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
  • l’acquisto di altri dispositivi rivolti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come ad esempio, barriere e pannelli protettivi, comprensivi di spese di installazione.

Le novità

  1. È stata inclusa nel costo di acquisto oggetto di credito la componente di Iva indetraibile (come spesso accaede in ambito odontoiatrico);
  2. È stata indirettamente fornita una conferma all’utilizzabilità del credito per le spese (di cui all’elenco) sostenute anche da studi odontoiatrici prima dell’insorgere dell’emergenza COVID;
  3. È sottolineata l’importanza del rispetto della normativa europea per i dispositivi e i macchinari acquistati (necessario conservare la documentazione che attesta la conformità) ai fini della determinazione e spettanza del credito d’imposta;
  4. è stato chiarito che deve essere utilizzato il criterio di cassa per i professionisti e di studi associati o il criterio di competenza per le imprese (STP in forma societaria compresa) per conteggiare le spese agevolabile.

I dubbi ancora aperti

Restano ancora da definire alcuni aspetti connessi a macchinari utili per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati per l’attività, entrambi molto utilizzati in ambito odontoiatrico e sicuramente più comuni rispetto al far effettuare la sanificazione a società o soggetti esterni.

In linea teorica dovrebbero essere agevolati in base anche all’interpretazione della Circolare (seppur già utilizzati antecedentemente al COVID19), ma non è chiaro ad oggi, se sia agevolabile l’intero costo di acquisto dei beni nuovi o l’eventuale quota di ammortamento dell’anno.

  • Studio Terzuolo Brunero & Associati Torino-Milano

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