Associazione Italiana Odontoiatri accoglie con estrema soddisfazione l’emendamento al Decreto legge Bollette approvato alla Camera, in fondo al testo in corsivo, che ammette i laureati in odontoiatria a concorrere ad un posto di dirigente medico o di specialista ambulatoriale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, e in parallelo riconosce la possibilità di svolgere interventi estetici. «Il riconoscimento della laurea in odontoiatria come requisito specializzante valido ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per la dipendenza e ai fini dell’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale Ssn è il coronamento di una battaglia ininterrotta, che inizia non ora ma 35 anni fa quando la nostra associazione, da sola, si batteva per far valere in toto la legge 409/85 istitutiva della laurea in odontoiatria», dice il Segretario Sindacale AIO Danilo Savini (nella foto). «La legge 502/92 che, implicitamente, precludeva l’accesso ai ruoli SSN degli odontoiatri non specialisti fu approvata di fatto con riferimento ai soli laureati in Medicina. Infatti, per i laureati in odontoiatria allora le specialità post-laurea non esistevano».

I primi problemi si sono visti con l’ammissione degli odontoiatri non specialisti ai ruoli della dirigenza del Servizio sanitario, in molti casi l’assunzione dell’odontoiatra in ospedale poteva essere un problema. Questo stato di cose è stato evidenziato e combattuto anche sotto la prima presidenza di Gerhard Konrad Seeberger, attuale numero uno AIO. «L’emendamento che ora attende l’ok definitivo in Senato – continua Savini – sana una ferita riaperta a partire dall’ultima convenzione per la specialistica ambulatoriale. Qui nel 2020 era stata inserita una norma che precludeva la convenzione con le Asl agli odontoiatri privi di successiva specializzazione. Negli ultimi due anni, oltre a coordinarsi con il Sindacato degli specialisti ambulatoriali Sumai per spingere il Parlamento ad emanare un provvedimento che ponesse fine a questa palese ingiustizia, i vertici AIO e in particolare il past-president Fausto Fiorile hanno sollecitato sul tema il Gruppo Tecnico sull’Odontoiatria del Ministero della Salute, sostenendo esattamente la tesi prevalsa nell’emendamento di maggioranza. E cioè che ai sensi dei suoi rapporti con il servizio sanitario pubblico l’odontoiatra va considerato specialista a tutti gli effetti, pena la dissoluzione di un servizio ospedaliero e territoriale al quale stanno venendo a mancare effettivi e chance di ricambi».

«Ora – conclude Savini – ferma restando l’accessibilità dei ruoli Ssn agli Odontoiatri, sarà necessario assegnare un punteggio maggiore al laureato in Odontoiatria che si specializzi per riconoscere la maggior professionalizzazione. Onore al merito, si suole dire». Per quanto riguarda l’emendamento che consente agli odontoiatri di esercitare attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso, Savini esprime “altrettanta soddisfazione”. E ricorda come «la legge 409, stella polare di AIO, abilita il laureato ad effettuare interventi medici, inclusa la medicina e l’odontoiatria estetica, sul terzo inferiore del volto. C’è però un piccolo problema che AIO, pur felice dei risultati raggiunti, non intende sottacere. Entrando in un campo strettamente estetico, potrebbero insorgere problemi assicurativi e medico-legali. Urgono dunque chiarimenti del legislatore o di decreti attuativi: norme che comunque necessitano del parere della nostra Categoria».

 

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale)

1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell’articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.

3. All’articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Il requisito della specializzazione non è richiesto per l’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale». 4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso»;
b) all’articolo 4, il terzo comma è abrogato».
15.01. (Nuova formulazione) Ciancitto, Ciocchetti, Morgante, Rosso, Schifone, Vietri, Panizzut, Centemero.

 

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