Associazione Italiana Odontoiatri ha proposto una modifica all’emendamento dei senatori di maggioranza Davide Faraone e Donatella Conzatti di Italia Viva, che ci giunge voce sia stato trasformato in ordine del giorno. Il testo esenta da procedimenti civili o erariali i professionisti sanitari e tecnici amministrativi e le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private su tutti gli eventi avversi verificatisi o che abbiano trovato causa nell’emergenza Covid 19. Ma attenzione: fin qui l’immunità -che non opera sui fatti configuranti dolo o colpa grave – era limitata ai professionisti “del Servizio sanitario”, gli operatori delle strutture pubbliche o convenzionate. Nella proposta avanzata con l’aiuto dell’Avvocato Maria Maddalena Giungato invece lo scudo legale si estende inequivocabilmente ai professionisti esercenti le professioni sanitarie sia pubblici che privati. «Si definisce così il fronte di chi può fruire della copertura che, ricordiamo, riguarda i contagi involontari del virus», spiega il Segretario Nazionale AIO Danilo Savini. «Ad oggi, i vari emendamenti presentati, istitutivi dello “scudo legale”, non estendono quest’ultimo ai titolari di studi privati, lasciando in eredità anche a noi Odontoiatri insormontabili difficoltà ad operare nei cicli pandemici. Infatti, si giunge al paradosso di discriminare fra chi lavora sotto l’ala del Ssn -anche in libera professione intramuraria – e chi no. La modifica fortemente caldeggiata in tutte le sedi dalla nostra Associazione ovvia a questa incongruenza grave con poche, mirate parole».

La proposta originaria: «per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l’emergenza epidemiologica COVID-19 (…), le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie – professionali – tecniche amministrative del Servizio sanitario non rispondono civilmente, o per danno erariale». 

La nostra proposta: «per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l’emergenza epidemiologica COVID-19 (…), le strutture sanitarie e socio sanitarie e gli esercenti le professioni sanitarie pubblici e privati,nonché il personale tecnico e amministrativo del Servizio sanitario nazionale, non rispondono civilmente, o per danno erariale».

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