Dopo il rinvio al 30 settembre del termine per spedire i dati delle prestazioni libero-professionali al sistema Tessera sanitaria, un altro rinvio interessa Medici ed Odontoiatri: la Fondazione Enpam comunica di aver prorogato dal 31 luglio al 15 settembre il termine per spedire il modello D con i redditi da libera professione del 2020. Il rinvio si è reso necessario perché in fase di conversione del decreto legge Sostegni bis il Parlamento ha approvato lo slittamento dei pagamenti di Irpef, Iva ed Irap sempre al 15 settembre per i soli contribuenti soggetti agli indicatori sintetici di attività (ISA ex studi di settore). C’è dunque più tempo per i commercialisti per produrre le dichiarazioni; in compenso alcuni contribuenti non avrebbero potuto conoscere la cifra esatta dei versamenti loro spettanti se non al ritorno dalle vacanze. Ecco dunque risolta la situazione anche dall’ente previdenziale nell’unico e miglior modo possibile.
Legge 106 23/7/2021 (Dl 73/2021 convertito con modifiche) Articolo 9-ter (Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale). — 1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al de- creto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al comma 1 del presente articolo».