Un po’ più di respiro per l’odontoiatra che detiene delle apparecchiature diagnostiche che emettono radiazioni. Dal 3 gennaio scorso sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche al decreto legislativo 101/2020 che recepisce la direttiva Euratom 2013/59 sulla radioprotezione. Il nuovo decreto 203 del 25 novembre 2022 interviene sulla periodicità annuale delle verifiche alle apparecchiature radiografiche dell’odontoiatra. Dove il dlgs 101 imponeva un controllo al più tardi annuale sulla qualità (mentre le linee guida europee concedevano scadenze temporali più ampie) il dlgs 203 si affida alla decisione dell’esperto di radioprotezione o dello specialista in Fisica Medica, presa sulla base delle norme universali di buona tecnica, per definire per ogni apparecchio la frequenza in base alla quale programmare i controlli. «Dal nostro punto di vista si tratta di una buona notizia, ancorché limitata al solo versante dei controlli di qualità; la norma. più sostenibile, tiene conto di elementi contingenti quale ad esempio la vetustà degli apparecchi», dice Danilo Savini, Segretario Sindacale di Associazione Italiana Odontoiatri (a sinistra nella foto). «Resta peraltro a cadenza “almeno annuale”, ed invariato rispetto al D.lgs 101/2020, l’accesso dell’esperto per le verifiche relative alla sorveglianza fisica. Se fisico medico od esperto di radioprotezione, come auspichiamo, applicando le norme di buona tecnica decideranno cadenze meno rigide sui controlli di qualità, gli uni su ortopantomografo e su Tac Cone Beam e gli altri su apparecchi per rx endorale, i costi potranno essere eventualmente rivisti a valle di valutazioni tra le parti».

Sulla distinzione tra sorveglianza e controlli di qualità, in pubblicazione su Odontoiatria 33 e complementare alle considerazioni di Savini e da AIO stesso richiesto, è da sottolineare un contributo della Segretaria dell’Associazione Nazionale degli Esperti Qualificati di Radioprotezione ANPEQ Samantha Cornacchia (foto a destra), che spiega: «La sorveglianza fisica per la radioprotezione comprende tutte le verifiche tecniche, le valutazioni e le misurazioni atte a garantire la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione dai rischi connessi con l’impiego di radiazioni ionizzanti. Tra le verifiche rientrano (elenco non esaustivo) le progettazioni dei siti ove ubicare le macchine radiogene, le prime verifiche, le verifiche periodiche di sorveglianza ambientale e la valutazione delle dosi per la popolazione e per i lavoratori. La frequenza delle valutazioni è almeno annuale, come stabilito dall’ articolo 131 , punto 1, comma c) del D.lgs. 101/2020». Dall’altra parte, «l’applicazione dei programmi di garanzia che comprendono l’esecuzione del controllo di qualità, è finalizzata ad accertare che l’impianto radiogeno o un suo componente o una procedura funzionerà in conformità agli standard stabiliti. A tale proposito, il controllo di qualità va eseguito “a intervalli regolari, di norma annuali o da definirsi con esplicito riferimento alle norme di buona tecnica applicabili laddove disponibili” [art. 68, D.Lgs. 203/2022].  Ad esempio, esistono dei riferimenti nel campo della mammografia che prevedono frequenze semestrali per i controlli su particolari parametri macchina, trimestrali per i tomografi computerizzati, annuali nelle norme tecniche rx per gli impianti dentali».

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