L’Odontotecnico non è professione sanitaria, lo dice la legge italiana – cui l’ordinamento comunitario concede margini di autonomia – e lo dice la stessa Unione Europea. Ad affermarlo è ora il Tar Lazio, pronunciatosi su un ricorso della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa contro il Ministero della Salute. I ricorrenti chiedevano l’annullamento di due note del 24 settembre 2018 che esprimevano “parere non favorevole alla richiesta di individuazione della figura dell’Odontotecnico quale nuova professione sanitaria”. Ed impugnavano un parere del Gruppo Tecnico Odontoiatria, composto da rappresentanti delle Associazioni odontoiatriche, tra cui AIO, ed un documento della Cao nazionale nei quali si ravvisavano criticità tecnico-giuridiche nell’inserire il profilo professionale odontotecnico tra le professioni sanitarie.

Il Tar ha dichiarato infondato il lungo ed articolato ricorso: l’odontotecnico non rientra nelle professioni sanitarie altrimenti non chiederebbe l’applicazione di un articolo (il 5 della legge 43/2006) relativo all’istituzione di nuove professioni sanitarie. Rientra invece, a norma del Regio Decreto 1265 del 1934, tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: l’articolo 11 lo autorizza solo a costruire “apparecchi di protesi dentaria” su modelli tratti da impronte fornite dall’odontoiatra, e non può esercitare, “anche alla presenza del medico, alcuna manovra cruenta o incruenta nella bocca del paziente”. Nessuna legge ha modificato la figura, prosegue il Tar, e le sentenze della Corte di Giustizia Ue danno agli stati membri dei gradi di libertà nel legarne l’attività alla collaborazione con il dentista.

Quanto a Gruppo Tecnico e Cao, tavolo ministeriale ed organo deontologico riprendono la legge Lorenzin (3/2018 articolo 6 comma 1) secondo cui “la definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse”. Ora, direttiva 78/687 CEE e regolamenti didattici degli atenei italiani conferiscono all’odontoiatra “competenza assoluta per l’esecuzione di tutti gli aspetti della terapia odontoiatrica” proprio per impedire le commistioni che si determinerebbero ove si ammettessero “per l’odontotecnico competenze del tutto similari a quelle afferenti i corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria”.

«La nostra Associazione ha sempre pronunciato un no senza riserve a tutte le proposte di modifica legislativa che andassero verso l’istituzione della figura sanitaria dell’Odontotecnico. E questo senza naturalmente voler ostacolare ogni altra forma di legittima aspirazione da parte della categoria odontotecnica di crescere come professione sia dal punto di vista culturale che formativo», dice il Presidente AIO Fausto Fiorile. «Nella riunione dove il GTO espresse il parere negativo all’inclusione dell’odontotecnico tra le professioni sanitarie insistetti personalmente sulla necessità di rivisitare il percorso formativo dell’odontotecnico anche alla luce delle nuove tecnologie lavorative. Oggi la sentenza ci dà ragione, attribuendo al manufatto protesico-ortodontico la qualità di “dispositivo medico su misura” di cui l’odontotecnico è produttore e l’odontoiatra è soggetto autorizzato alla prescrizione dal diritto nazionale in virtù della sua qualifica professionale come da Regolamento UE 2017/745».

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