Il tema della presenza del medico competente negli studi odontoiatrici è tornato al centro del dibattito, anche alla luce di recenti rivisitazioni interpretative della norma. L’interrogativo è noto: si tratta di un obbligo sempre presente oppure di una figura da attivare solo in condizioni specifiche?

La risposta, dal punto di vista strettamente giuridico-formale, è chiara: si può fare a meno del medico competente solo qualora, il medico competente stesso a conclusione del suo rapporto sulle condizioni di lavoro, dichiari che non è necessaria la sorveglianza sanitaria in quel determinato ambito produttivo. Situazione realizzabile in teoria ma molto remota specie se si parla di settore sanità. Infatti il datore di lavoro (DdL) ha l’obbligo di legge di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) (art. 17 D.Lgs. 81/08) e nell’onorare tale obbligo si avvale del medico competente (art. 29 comma 1 D.Lgs. 81/08) che il DdL stesso deve nominare (art. 18 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/08) poiché lo studio odontoiatrico rientra nelle condizioni (sostanze utilizzate e rischi lavorativi insistenti nel luogo di lavoro) contemplate dall’art. 28 del D.Lgs 81/08.

Per semplificare non si può prescindere per legge dal medico competente nei due momenti essenziali:

  • all’atto della prima visita o visita pre assuntiva, comunque entro i termini di legge (art. 18 comma 1 lettera g) per stabilire l’idoneità alla mansione;
  • nella stesura iniziale del DVR collaborando per legge alla definizione dei rischi presenti (re-intervenendo però qualora intercorrano modifiche sostanziali rispetto a quanto osservabile in quel momento, art. 29 comma 1 D.Lgs. 81/08).

L’Odontoiatra non può pensarsi titolato per escludere il medico competente in prima istanza. Sarebbe come fermarsi ad una lettura che rischia di offrire una visione parziale della realtà operativa di uno studio odontoiatrico, ambiente caratterizzato da una pluralità di rischi professionali: esposizione ad agenti biologici attraverso aerosol e fluidi corporei, utilizzo quotidiano di sostanze chimiche, rischio da punture accidentali, sovraccarichi muscolo-scheletrici legati alle posture e, anche se non esposizione, presenza di radiazioni ionizzanti.

Rischi non occasionali, ma strutturali, intrinseci all’attività clinica.

Il D.Lgs. 81/08, in particolare nel Titolo X relativo agli agenti biologici, riconosce chiaramente che nelle attività sanitarie il rischio non è episodico, ma strutturale, ovvero parte integrante e non eliminabile del processo lavorativo. Questo implica che la tutela della salute degli operatori non può essere affrontata con una logica minimale o difensiva, ma richiede un approccio sistemico, consapevole e proattivo.

Se è vero che la legge individua un perimetro minimo di obblighi, è altrettanto vero che la responsabilità della corretta valutazione dei rischi ricade interamente sul datore di lavoro, ovvero l’odontoiatra titolare dello studio. Una sottostima o una valutazione non adeguata possono tradursi non solo in sanzioni, ma anche in implicazioni medico-legali ben più rilevanti.

In quest’ottica, il medico competente non andrebbe considerato esclusivamente come una figura “da nominare quando serve”, ma come un alleato strategico nella gestione complessiva della sicurezza. La sua presenza consente una valutazione più approfondita dei rischi, un monitoraggio continuo dello stato di salute dei lavoratori e una maggiore solidità dell’intero sistema organizzativo.

Questo approccio trova un riscontro concreto soprattutto nella gestione delle Assistenti di Studio Odontoiatrico (ASO), che rappresentano una delle figure maggiormente esposte ai rischi professionali. Tra i principali vantaggi operativi si evidenziano:

  • Monitoraggio della salute: attraverso visite mediche preventive e periodiche, finalizzate alla valutazione dell’idoneità alla mansione, particolarmente rilevante in un contesto di esposizione a sangue, saliva, agenti chimici e posture incongrue.
  • Gestione del rischio biologico: definizione di protocolli specifici per la prevenzione di punture e tagli accidentali, nonché procedure strutturate di intervento in caso di infortunio.
  • Tutela della gravidanza: valutazione personalizzata dei rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza, con eventuali adattamenti della mansione.
  • Formazione e informazione: supporto tecnico nella diffusione di comportamenti corretti e nella costruzione di una cultura della sicurezza condivisa.
  • Prevenzione da videoterminali: sorveglianza sanitaria per il personale che utilizza il computer in modo sistematico (oltre le 20 ore settimanali).

Si tratta, quindi, di un cambio di prospettiva: dal concetto di obbligo a quello di responsabilità.

Si ricorda che in assenza di rischi non è obbligatorio il medico competente ma, si ribadisce, dovrebbe essere egli stesso a dichiararlo per iscritto nella relazione da allegare al DVR.

È proprio in questo contesto che la figura del medico competente assume un valore che va oltre il concetto di semplice adempimento normativo, essendo un alleato strategico nella gestione complessiva della responsabilità inerente la sicurezza con l’obiettivo di raggiungere un equilibrio tra esposizione professionale e tutela della salute, tra operatività clinica e prevenzione. Tenendo in mente che la salute nei luoghi di lavoro non è un adempimento burocratico, ma un valore etico (Fonte INAIL).

Concludendo, ridurre il tema del medico competente a una semplice valutazione di obbligatorietà normativa rischia di far perdere di vista un dato fondamentale: lo studio odontoiatrico è definito un ambiente a rischio alto. In un contesto sanitario in cui l’esposizione a fattori di rischio è continua, prevedibile e intrinsecamente connessa all’attività svolta, l’odontoiatra, rinunciando alla collaborazione del Professionista della salute sul luogo di lavoro, si carica di sconvenienti responsabilità che sono ampiamente delegabili al medico competente. Quest’ultimo, in un simile scenario, assume un ruolo che va ben oltre la sorveglianza sanitaria intesa in senso stretto: diventa garante di un equilibrio delicato tra esposizione professionale e tutela della salute, tra operatività clinica e prevenzione.

La salute nei luoghi di lavoro non è un adempimento burocratico, ma un valore etico. È la misura della qualità di un’organizzazione, della sua capacità di prendersi cura non solo dei pazienti, ma anche delle persone che ogni giorno contribuiscono a generare quella cura.

Integrare il medico competente nella gestione dello studio significa fare un passo in questa direzione: riconoscere che la prevenzione non è un costo, ma un investimento. Un investimento nella sicurezza, nella serenità del team, nella sostenibilità del lavoro nel tempo.

Perché prendersi cura della salute di chi cura è, oggi più che mai, una responsabilità che definisce il livello reale di una professione.

La Segreteria Sindacale Nazionale AIO – Associazione Italiana Odontoiatri

Contattaci

Utilizza il form sottostante per entrare in contatto con noi.

I campi contrassegnati con * sono obbligatori.





    Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sulla privacy ai sensi del Reg. UE 2016/679 (Art. 13) e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali *

    Esprimo in modo consapevole e libero il consenso al trattamento per le seguenti finalità:
    Finalità 3.1
    Do il consensoNego il consenso
    Finalità 3.2
    Do il consensoNego il consenso
    Finalità 3.3
    Do il consensoNego il consenso