Ulteriore conferma nella vicenda delle pensioni dei liberi professionisti. Dopo la Cassazione (sentenza 26039 del 2019), anche la Corte d’Appello di Milano ribadisce che i liberi professionisti – tra cui medici ed odontoiatri – possono ricongiungere in Enpam i contributi versati alla gestione separata Inps. Non si tratta di pochi spiccioli: specializzandi e dottorandi versano ad “Inps 2” per anni il 24% del loro reddito. Fin qui non è stato possibile ricongiungere i versamenti, cioè portarli nell’ente previdenziale dove le condizioni per loro sono più vantaggiose per il professionista. Malgrado una legge ed una sentenza favorevoli, l’Inps ha detto che non è possibile.
Cosa dice la legge – La legge 45 del 1990 sostiene il diritto alla ricongiunzione per tutti gli iscritti a forme obbligatorie di previdenza, liberi professionisti inclusi. Ma l’Inps sostiene che tale diritto non riguarda la gestione separata. Motivo? Il calcolo della pensione nella gestione separata avviene con metodo contributivo: se la ricongiunzione avvenisse in una cassa con sistema di calcolo diverso (ad esempio retributivo, più favorevole al professionista) si rischia un maggior esborso per l’istituto pubblico. Per queste comprensibili ragioni, secondo Inps, la legge 45 non include la gestione separata dell’Istituto tra quelle i cui contributi sono soggetti a ricongiunzione.
La posizione Inps – In Commissione parlamentare di vigilanza sugli enti previdenziali, il presidente Inps Pasquale Tridico ha indicato due strade alternative per riavere i contributi versati: o il cumulo pensionistico o la totalizzazione. Questi ultimi istituti però danno diritto ad assegni più magri, pur a fronte di oneri molto inferiori per il contribuente.
La sentenza milanese – La Corte d’Appello di Milano ripropone la validità della legge 45/90 e la posizione della sentenza di Cassazione del 2019, citate sul nostro sito dal segretario sindacale AIO Palermo Ignazio Pizzo nell’articolo dal titolo “La ricongiunzione vietata, un diritto negato ai liberi professionisti”. In più ricorda che la legge istitutiva della gestione separata Inps, la 335 del 1995, è 5 anni più recente della legge 45 del 1990: solo per questo non ne viene citata!
Il commento AIO – «La nuova sentenza è importantissima», spiega Pizzo. «Il presidente Inps Tridico si era detto disponibile a cambiare idea solo a fronte di una giurisprudenza consolidata. Una sola sentenza di Cassazione non bastava a mettere in discussione un orientamento invalso da tempo. Ora però la giurisprudenza cresce e qualcosa dovrà cambiare nelle risposte di Inps ai contribuenti». Danilo Savini, segretario sindacale AIO, sottolinea il ruolo chiave delle sollecitazioni del Presidente AIO Fausto Fiorile ad Alberto Oliveti. «Al presidente Enpam, che guida anche le casse privatizzate riunite nell’Adepp, abbiamo evidenziato la necessità di rimuovere quella che riteniamo una vera ingiustizia verso i liberi professionisti. Ora più che mai crediamo opportuno che l’Adepp, che ha già in evidenza la questione, invii un questionario agli 1,6 milioni di iscritti alle “sue” casse e promuova ulteriori azioni di iscritti per porre fine ad un vulnus illogico, ingiusto ed illegale che costringe milioni di lavoratori italiani a buttare via periodi lavorativi o a svalutarli».