Stop del MiSE alle Srl con oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività odontoiatrica.

E’ questa la conclusione cui perviene il Ministero riscontrando una richiesta di parere avanzata dalla Camera di Commercio di Trento.

La notizia ha destato grande soddisfazione, anzitutto nella CAO di Trento, che da tempo svolge un’intensa attività di sensibilizzazione sul territorio per garantire serietà e professionalità delle prestazioni odontoiatriche, a tutela del paziente e della collettività, su cui, da ultimo, ricadono gli effetti – anche economici – di prestazioni inadeguate.

La novità non è in termini normativi ma interpretativi: il Ministero fornisce inequivocabilmente una chiave di lettura chiarificatrice sul tema quanto mai attuale del proliferarsi di Srl che erogano prestazioni odontoiatriche (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Parere_R.I._AB.726.pdf).

Partendo dalla ricostruzione del dato normativo di riferimento, il MiSE puntualizza efficacemente che se l’attività professionale protetta costituisce l’oggetto esclusivo della società commerciale, non è consentito far ricorso alla tipologia societaria della Srl, posto che, in ragione della specificità della attività odontoiatrica, la stessa può essere esercitata solo in forma individuale o associata tra professionisti iscritti al relativo Albo professionale o tramite StP (il nuovo istituto introdotto dalla L.n. 183/2011 e regolamentato dal D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, recante il “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”).

In particolare, precisa il MiSE, « … la disciplina inerente la società tra professionisti costituisce, allo stato attuale, l'unico contesto nel cui ambito è possibile l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile ».

In definitiva: una Srl non può esercitare la medesima attività che di norma il singolo odontoiatra svolge presso il suo studio professionale, in forma individuale o associata, o tramite StP perché la S.r.l. e le altre forme societarie (diverse dalla StP) potrebbero essere utilizzate strumentalmente per eludere le norme – citate nel parere anzidetto – dettate a tutela della professionalità e personalità della prestazione odontoiatrica nonché – e soprattutto –  a garanzia della salute del singolo e della salute pubblica.

Non a caso la regolamentazione dell’unica forma societaria consentita, la StP – come espressamente ricorda il Ministero – prevede, tra l’altro, che: l’oggetto esclusivo delle società in questione sia l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico; che la società tra professionisti stipuli una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati dei singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale; che la società fra professionisti sia iscritta all'albo professionale competente e soggetta al relativo regime disciplinare.

Le altre forme societarie possono, invece, essere utilizzate per costituire « società in cui l’aspetto organizzativo e capitalistico risulti del tutto prevalente rispetto allo svolgimento (pur presente) di attività professionali “protette” ». Una siffatta regolamentazione è l’unica che consente di assicurare « puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare i contrastanti interessi » – in sintesi, da un lato la libera concorrenza e dall’altro la “delicatezza” dei “servizi” (odontoiatrici) – allorché lo svolgimento dell’attività professionale protetta costituisca l’oggetto esclusivo della società stessa. «Parametri che ovviamente verrebbero completamente a mancare ove si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività “protette” nella forma di “generiche” società commerciali».

Forse non è una novità ma nessuno finora l’aveva mai detto con tanta chiarezza.

Non solo: il MiSE in realtà non chiarisce unicamente la questione specifica ma, a ben vedere, pone anche i presupposti per una corretta interpretazione delle altre questioni ancora aperte sul tema, già emerse nel dibattito apertosi all’indomani della pubblicazione del parere.

Come recita un vecchio adagio: “Dimidium facti, qui coepit, habet”, ovverochi ben comincia…”.

Avv. Maria Maddalena Giungato

(www.studiolegalegiungato.com)

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