Per l’assistente di studio odontoiatrico arrivano regole più flessibili rivolte a tutelare la professionalità fin qui maturata ed a semplificare l’accesso alla formazione. Finito il periodo transitorio previsto dall’accordo Stato-Regioni del 2018, è stato pubblicato il 3 maggio in Gazzetta ufficiale un nuovo testo, sempre d’intesa Governo-Regioni. «Si è puntato a non lasciare indietro nessuno», riassume il Segretario Sindacale AIO Danilo Savini. «Chiunque documenti di aver lavorato come assistente alla poltrona 36 mesi nei 10 anni antecedenti il 21 aprile 2018, data di avvio del nuovo regime che prevede l’attestato ASO, avrà la chance di mantenere il contratto, il ruolo e le mansioni: finora invece l’arco di tempo in cui si doveva attestare il lavoro svolto era la metà, 5 anni. Inoltre, anche in mancanza di inquadramento contrattuale idoneo, sarà possibile accedere a corsi abbreviati. Si ridefiniscono inoltre i requisiti per l’accesso al corso di formazione relativi agli studi scolastici pregressi».

«Restano criticità dovute alla non omogenea applicazione del Dpcm del 2018 da parte delle regioni, alcune delle quali non hanno offerta formativa adeguata o utilizzano vie diverse di formazione», aggiunge il presidente Nazionale AIO Fausto Fiorile. «Associazione Italiana Odontoiatri, che ha dato una grossa mano a costruire il profilo a partire da un inquadramento contrattuale al passo con i tempi, spera che il nuovo decreto, oltre ad infondere tranquillità nei nostri team, contribuisca ad uniformare la formazione in quantità e in qualità. Ringraziamo per lo sforzo profuso il Ministero della Salute e in particolare le Dottoresse Rossana Ugenti e Cristina Rinaldi della Direzione Generale Professioni Sanitarie e Risorse Umane».

Per un riassunto dei nuovi contenuti, il consiglio è di visionare un agile contributo filmato AIO su YouTube  Riassumiamo però di seguito cinque punti importanti in termini di FAQ, “frequently asked questions”.

Dove si fa il tirocinio? Il corso, di un anno, comprende 700 ore di cui 300 di teoria e 400 di esercitazioni. Il tirocinio pratico può svolgersi negli studi odontoiatrici o nelle strutture pubbliche e private autorizzate dove opera l’ASO, con la supervisione di un operatore qualificato ed esperto, i cui requisiti sono definiti dalle Regioni. Può essere svolto nel luogo e in orario di lavoro ma va tracciato in maniera chiara distinguendo le ore dedicate alla formazione da quelle di lavoro.

Chi è esente dal tirocinio? L’articolo 11 esenta del tutto dall’obbligo di superare il corso di formazione sia chi, inquadrato come assistente alla poltrona, documenti al 21 aprile 2018 un’attività lavorativa di non meno di 36 mesi, anche non consecutivi, in 10 anni, sia chi con diverso inquadramento contrattuale abbia svolto nello stesso arco temporale mansioni riconducibili a quelle ASO, basta anche un semplice corso 81/08 dove sia stato certificato come assistente in presenza di modello UNILAV o posizione Inail.

Quali documenti per l’esenzione? Si deve esibire, in alternativa o insieme:

  • contratto di lavoro individuale registrato,
  • percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l’impiego del Comune di residenza dell’utente,
  • estratto conto contributivo INPS,
  • buste paga/cedolini,
  • posizione assicurativa INAIL,
  • modello UNILAV.

E se ci sono lacune nei documenti? Si può fruire di esenzioni parziali. Fin qui si consentiva di accedere ad un percorso formativo ridotto a chi non potesse far valere un C2 storico. Il nuovo dettato consente a chi – avendo difficoltà a dimostrare di aver lavorato nello studio 3 anni con mansioni omogenee ASO nei 10 anni ante-21 aprile 2018 – di far valere i periodi lavorati a qualsiasi titolo e di ottenere un percorso ridotto di 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche. Si tratta di una disciplina transitoria: l’esame finale va svolto entro il 21 aprile 2023.

Come si accede al corso di formazione? Il Dpcm datato 9 marzo 2022 all’articolo 6 sancisce che per i nati dal 1952 al 1984 l’obbligo scolastico si intende assolto con il possesso della licenza media o con la frequenza di 8 anni di studi al compimento del 15°anno di età; per i nati dal 1985 al 1992 serve essere stati ammessi al 2° anno di scuola superiore o avere alle spalle 9 anni di studi al compimento del 15°anno di età; per i nati dal 1993 in poi è necessario essere stati ammessi al 3° anno di scuola superiore o aver frequentato 10 anni di studi al compimento del 18° anno di età.

 

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