Il 29 novembre us. la Corte di Giustizia ha emesso una sentenza di condanna nei confronti dell’Italia per violazione delle norme europee in materia di formazione dei dentisti in quanto avrebbe mantenuto un secondo sistema di formazione non conforme alle norme comunitarie.

La materia del contendere era nata dopo l’entrata in vigore delle L. 409/85 che, definendo la professione di odontoiatra come esercitata dai laureati in odontoiatria e dai medici specialisti in odontostomatologia, creava una
distonia con le norme europee che vedono invece una netta separazione tra la figura professionale del medico e quella del dentista. La normativa italiana invece, ad avviso della corte di giustizia, ha indebitamente inserito nel quadro
normativo relativo all’odontoiatria una figura (quella del medico specialista in odontostomatologia) che va invece inserita nell’area medica sotto la dizione di stomatologo.

Infatti tale figura ed il relativo diploma sono esplicitamente menzionati all’art.7 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici. L’argomento centrale del giudizio e’ stato infatti il concetto che una specializzazione in medicina non potrebbe rientrare contemporaneamente nell’ambito di applicazione della direttiva 93/16 (medici) ed in quella 78/686 (dentisti) posto che la citata direttiva 78/686 prevede espressamente l’istituzione di una nuova categoria di professionisti per
l’odontoiatria con un titolo diverso da quello di medico.

Tale tesi trova conforto nel parere espresso in merito dal Comitato Consultivo per la Formazione dei Dentisti in un documento del 15 novembre 1989.
Sara’ ora complesso valutare le conseguenze di quest

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