TRIBUNALE di TORINO – ( gratuita la diffusione di musica negli studi medici )

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§ – la riproduzione musicale in uno studio medico – medico-dentistico nel caso specifico – non è effettuata a scopo di lucro, neppure indirettamente, atteso che il medico dentista ascolta la musica mentre lavora soltanto per diletto e il paziente è indifferente al fatto che nello studio venga trasmessa della musica, né è indotto a scegliere un dentista piuttosto che un altro in base al fatto che nello studio si ascolti della musica.

Consegue che il medico non è tenuto al versamento di compensi in favore del produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

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Tribunale di Torino – Sezione IX, Sent. del 21/03/2008.

omissis

Svolgimento del processo

Con atto di citazione 16/6/2006 la S.C.F. p.a.- SCF conveniva in giudizio il dottor M.D.C., al fine di sentir dichiarare che l’utilizzo della musica da parte del convenuto nel proprio studio dentistico costituiva comunicazione al pubblico soggetta a compenso a favore del produttore fonografico ex art. 73 della legge sul diritto d’autore, o in subordine ex art. 73 bis l.a., nonché di stabilire i criteri per la determinazione giudiziale del compenso e quindi condannare il convenuto al pagamento del compenso per ogni utilizzazione da lui compiuta nei dieci anni anteriori alla notifica dell’atto di citazione, nella misura da determinarsi in separato giudizio anche in via equitativa.

La SCF, dichiarando di agire quale mandataria dei singoli soci, richiamava la legge sul diritto d’autore e diverse altre disposizioni di legge, tra le quali la convenzione WIPO (WPPT) sui diritti connessi (in data 20.12.1996) e la convenzione di Roma del 26.10.1961; rilevava che, nell’ambito del diritto del produttore fonografico a percepire il compenso per ogni comunicazione al pubblico, rientrava anche la comunicazione effettuata dai dentisti con diffusione di musica nei propri studi dentistici.

Per quanto riguardava la misura del compenso osservava l’attrice che questo era diverso a seconda che la comunicazione avvenisse a scopo di lucro (art. 73 l.a.), nel qual caso era applicabile il d.p.c.m. 1.9.1975, ovvero non a scopo di lucro (art. 73 bis l.a.) con determinazione in via equitativa.

Il convenuto si costituiva eccependo: 19 l’inapplicabilità del rito societario alla controversia in tema di diritto d’autore e chiedendo il mutamento del rito; 2) la carenza di legittimazione della SCF; 3) la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che il compenso avrebbe potuto essere richiesto all’emittente ma non a chi ascolti la musica attraverso la radio; 4) l’inapplicabilità della normativa sul diritto d’autore, atteso che lo studio dentistico non è un pubblico esercizio, né un luogo aperto al pubblico, ma uno studio privato, che non sussisteva né utilizzazione pubblica né scopo di lucro; 5)l’impossibilità di determinare il preteso compenso; 6) la prescrizione del diritto azionato, dal momento che l’attrice chiedeva il compenso relativo agli ultimi 10 anni e la prescrizione era quinquennale. Concludeva per il rigetto della domanda e la condanna di controparte alle spese e ai danni ex art. 96 c.p.c., quantificati in Euro 25.000,00.

Con decreto 6.2.2007 veniva fissata udienza collegiale ai sensi del D.Lgs 5/2003.

Con ordinanza 23.2.2007 il Collegio, rilevato che nel caso di specie doveva trovare applicazione il rito ordinario dettato dal c.p.c. e non quello societario di cui al D.Lgs 5 del 2003, disponeva ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 5 del 2003 il cambiamento del rito, designava il giudice istruttore e fissava nuova udienza di trattazione della causa secondo il rito ordinario.

Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.

Motivi della decisione

La domanda attrice non è accoglibile.

Per quanto attiene al rito, la questione è ormai superata in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 17 maggio 2007 n° 170) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (cd. rito societario).

In via preliminare va rilevato che la società attrice è legittimata ad agire quale mandataria per la tutela dei diritti dei produttori fonografici ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, come è già stato riconosciuto in altra pronuncia di questo Tribunale (decreto 28.92006 emesso nel procedimento per descrizione promosso da SCF nei confronti di A. spa).

Parimenti legittimato passivamente è il convenuto quale soggetto che avrebbe effettuato una comunicazione al pubblico e una pubblica utilizzazione di fonogrammi.

Ciò premesso, nel merito la parte attrice richiama il disposto degli artt. 73 e 73 bis l.a..

L’art. 73 l.a. al primo comma stabilisce che "il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati."

L’art. 73 bis prevede che "gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l’utilizzazione di cui all’art. 73 è effettuata a scopo non di lucro."

Nel caso di specie, come ha giustamente rilevato il convenuto, l’art. 73 non è sicuramente applicabile: la riproduzione musicale in uno studio dentistico, quale è quello del convenuto, non è effettuata a scopo di lucro, neppure indirettamente, atteso che il medico dentista ascolta la musica mentre lavora soltanto per diletto e il paziente è indifferente al fatto che nello studio venga trasmessa della musica, né è indotto a scegliere un dentista piuttosto che un altro in base al fatto che nello studio si ascolti della musica.

Neppure l’art. 73 bis è però applicabile. Va infatti rilevato che il presupposto per il versamento del compenso previsto nelle norme citate è sempre quello della riproduzione musicale in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Lo studio del convenuto è però uno studio medico dentistico privato: gli eventuali pazienti del medico non costituiscono un pubblico indifferenziato, ma sono singolarmente individuati e hanno diritto ad accedere allo studio normalmente previo appuntamento, o comunque su consenso del medico, in casi particolari, quali visite urgenti.

Il termine pubblico viene infatti definito come "accessibile e aperto a tutti, non circoscritto a determinate persone" o comunque relativo ad un ambito collettivo.

Ciò potrebbe quindi riferirsi ad un ospedale, ad un bar, un supermercato, un ristorante, una sala da ballo, una festa di beneficenza, una azienda sanitaria locale, ma non ad uno studio privato quale uno studio medico.

Tale domanda è quindi infondata e va respinta.

Non sussistono elementi di prova per pronunciare una condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., mentre, per quanto attiene alle spese di lite, si ritiene che, attesa la novità della questione trattata e l’assenza di precedenti giurisprudenziali specifici, sussistano giusti motivi per dichiararle integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

accoglie la domanda proposta dalla S.C.F. p.a.- SCF, con citazione 16/6/2006, nei confronti del dottor M.D.C., e respinge la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto, e per l’effetto:

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Torino il 14 marzo 2008.

Depositata il 21 marzo 2008

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