Associazione Italiana Odontoiatri chiede l’istituzione urgente di un tavolo tecnico al Ministero della Salute per rendere uniforme e comprensibile la lettura della normativa, sia agli operatori sia ai giuristi. La Direttiva Euratom 2013/59, che consente all’odontoiatra di svolgere esami radiologici complementari alla sua attività di diagnosi e terapia, va meglio specificata quanto meno in tema di CBCT. La richiesta arriva dal Presidente Fausto Fiorile e dal Segretario Danilo Savini dopo la recente sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna di un odontoiatra reo di aver sottoposto 25 pazienti a Tac cone beam: gli esami non sono stati giudicati complementari alla terapia sia perché mancava documentazione preliminare a giustificarli, sia perché in 12 casi non erano seguiti interventi. «In pratica il dentista è stato condannato per aver esposto i pazienti a radiazioni ionizzanti senza poi fare l’impianto: o si mettono le mani addosso al paziente o non si può fare diagnostica», dice Savini. E aggiunge: «Dopo la sentenza, la CAO Nazionale ha affermato che l’odontoiatra può svolgere attività radiodiagnostiche complementari se giustificate secondo i principi di ottimizzazione e limitazione della dose, e se contestuali, integrate e indilazionabili rispetto alle necessità di scegliere terapie odontoiatriche ovvero di ottenere una diagnosi. Con questa lettura l’obbligo di terapia post-esame non sussisterebbe. Ma non è finita: dopo il parere CAO, tre associazioni di radiologi hanno ricordato che tutte le esposizioni a raggi x, incluse quelle a scopo complementare, vanno giustificate prima dell’esecuzione, tenendo conto del quesito diagnostico e delle caratteristiche del paziente, cui va fatto firmare e consegnato in copia il consenso informato scritto.

«Visto che le tecnologie si sono evolute e che sono emerse numerose “notizie” per l’utilizzatore, AIO ha scritto al Ministero  chiedendogli di coinvolgere tutti gli stakeholder qualificati per aggiornare le raccomandazioni cliniche d’uso della CBCT», dice il Presidente Fiorile.  «Intendiamo tutelare il miglior interesse del paziente che, in presenza di un esame chiarificatore ed immediato, può talora non necessitare di sottoporsi ad intervento. Va inoltre preservata la capillarità dell’offerta diagnostica qualificata di svariate migliaia di studi odontoiatrici dotati di apparecchi a raggi x. Un’offerta che è ricchezza per i cittadini se porta con adeguata formazione e regole chiare alle spalle».

«Conclude Savini: «Non c’è dubbio che sia indispensabile giustificare l’effettuazione dell’esame, che quest’ultimo possa solo essere complementare alla nostra attività, che vada chiesto il consenso, e consegnata l’iconografia. Né c’è dubbio che il radiologo sia unico titolato alla refertazione e alla valutazione globale dell’esame (e ciò va scritto nell’informativa del consenso). Si tratta di elementi presenti in un parere pro-veritate ottenuto da AIO sei anni fa e subito messo a disposizione degli iscritti. Ma attenzione: la indilazionabilità della prestazione non va letta come un modo per contingentare all’odontoiatra l’uso di un ausilio diagnostico fondamentale nel momento più tipico e proprio della sua attività, quella diagnosi in base alla quale stabiliamo l’urgenza o meno di un intervento».

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