Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella nota del 7/06/2007.

In queste settimane si sono moltiplicate le proteste dei lavoratori autonomi contro i nuovi studi di settore che hanno inasprito in modo arbitrario il prelievo fiscale; è stata avanzata l’ipotesi di incostituzionalità per gli studi di settore a causa di un metodo artificioso ed arbitrario; è iniziata, nel Veneto, la raccolta delle firme contro questo strumento e sono state registrate prese di posizione per una revisione degli studi di settore anche nella stessa maggioranza di governo.

In questo contesto l’Agenzia delle Entrate, quasi riprendendo i suggerimenti proposti dai più importanti esponenti del governo che avevano affermato “che è il caso di dare ascolto ad alcune preoccupazioni che si stanno diffondendo”, ha emesso una Nota con la quale si afferma clamorosamente che “gli studi di settore non sono uno strumento di accertamento automatico e i contribuenti non hanno alcun obbligo di adeguarsi”.

Clamorosamente, perché la stessa Agenzia nella precedente circolare 31/E del 22 maggio 2007 aveva scritto: ….

« è stata notevolmente ampliata la possibilità di utilizzare gli SDS in sede di accertamento, dato che l’unica condizione necessaria, indipendentemente dalla tipologia del soggetto (esercente attività di impresa, o di arti e professioni) e dal regime contabile adottato, è rimasta quello dello scostamento tra ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dallo SDS nel singolo periodo di imposta considerato»

«In altri termini il nuovo disposto normativo intende semplicemente riaffermare che gli accertamenti basati sugli SDS possono essere effettuati ogni qualvolta il contribuente dichiari ricavi o compensi “non congrui”  rispetto alla stima, senza che l’Amministrazione Finanziaria debba fornire ulteriori dimostrazioni a sostegno della pretesa tributaria».

Rileviamo positivamente il contenuto della Nota del 7 giugno, così come la proroga accordata nel pagamento delle imposte, sia pure in una forma che lascia aperto qualche dubbio. Ci attendiamo ora che le disposizioni contenute nello Statuto del contribuente vengano rispettate ANCHE PER I LAVORATORI AUTONOMI.

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