AIO esprime apprezzamento e sostegno all’emendamento 25.0100, presentato dal relatore Ugo Cappellacci al DDL “Prestazioni sanitarie”, che propone di ricondurre, come regola generale, l’esercizio dell’odontoiatria in forma societaria al modello delle Società tra professionisti.
Un intervento sollecitato dalla CAO nazionale, che nasce anche dalle rimostranze che da tempo entrambi i sindacati portano avanti, ancor di più oggi trova il nostro sostegno perché rafforza il legame tra organizzazione delle cure, autonomia clinica e responsabilità deontologica. L’obiettivo è consentire una vigilanza ordinistica anche sulle scelte societarie che incidono sull’attività professionale e sulla tutela dei pazienti.
La proposta interviene sulla legge Concorrenza 124 del 2017 che consente l’esercizio in forma societaria dell’odontoiatria a condizione che le strutture siano dotate di direttore sanitario iscritto all’Albo Odontoiatri e le prestazioni odontoiatriche siano erogate solo da soggetti abilitati in base alla legge istitutiva della professione odontoiatrica (409 del 1985).
L’emendamento affronta inoltre alcune delle criticità che hanno ostacolato l’utilizzo delle STP, rendendo questo modello più aderente alle esigenze concrete degli studi odontoiatrici. Viene espressamente consentita la collaborazione con professionisti esterni, sia dipendenti sia autonomi: una precisazione rilevante per gli studi che si avvalgono di competenze specialistiche e che necessitano di certezze nell’organizzazione del lavoro.
Altrettanto significativa è la possibilità per i soci di partecipare ad altre STP odontoiatriche, superando il vincolo della partecipazione a un’unica società. La previsione secondo cui le strutture delle STP non necessitano di direttore sanitario completa un intervento che punta a semplificare l’organizzazione, mantenendo centrale la responsabilità professionale. Sono previste specifiche eccezioni per determinate realtà ospedaliere, di ricerca, didattiche e universitarie accreditate al SSN, mentre le società già operative con altre forme avrebbero ventiquattro mesi per adeguarsi.
Per AIO, il valore della proposta risiede proprio nell’unire garanzie deontologiche e strumenti organizzativi concretamente utilizzabili. Promuovere il modello STP richiede anche di superarne rigidità e incertezze applicative, affinché possa rappresentare un’opportunità accessibile per i professionisti.
AIO auspica pertanto l’approvazione dell’emendamento e riconosce l’attenzione del relatore Cappellacci verso un tema decisivo per il futuro della professione. Una disciplina più chiara delle società odontoiatriche può rafforzare l’indipendenza degli odontoiatri e offrire ai cittadini maggiori garanzie di responsabilità, qualità e continuità delle cure.
Il Segretario Sindacale Nazionale AIO – Associazione Italiana Odontoiatri
Dott. Graziano Langone
***
Il testo dell’emendamento
Art. 25-bis. – (Esercizio attività odontoiatrica)
??All’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L’esercizio dell’attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell’articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183, fatta eccezione per tutte le società titolari di attività afferenti ad istituti di ricovero, ovvero di ricerca e didattica istituzionale, ovvero istituzioni universitarie, accreditati al Servizio sanitario nazionale le cui strutture devono dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri che comunica il proprio incarico all’ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura.
Le strutture afferenti alle società tra professionisti non necessitano di direttore sanitario. Possono cooperare allo svolgimento dell’attività dei soci professionisti delle società tra professionisti collaboratori appartenenti alle categorie sia dei lavoratori dipendenti sia dei lavoratori autonomi esterni.
L’incompatibilità di cui all’articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (non si può essere contemporaneamente soci di società diverse ndr), non si applica alle società tra professionisti mediche e odontoiatriche. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, all’adeguamento della loro forma societaria.