Nuove proroghe per il Testo Unico. Il consueto decreto Milleproroghe posticipa al 16 maggio 2009 l’entrata in vigore di alcune disposizioni fissate nel Decreto 81/2008. Il 18 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che proroga alcuni termini previsti da disposizioni di legge, pubblicato su G.U. Serie Generale n. 304 del 31.12.2008. Le modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008 (Capo XI, art. 32 del Decreto Milleproroghe) riguardano il differimento al 16 maggio 2009 della:

ü Valutazione dei Rischi da stress lavoro correlato (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008);

ü Data certa del Documento di Valutazione dei rischi (art. 28, comma 2 del D.Lgs. 81/2008);

ü Comunicazione all’INAIL o all’IPSEMA dei dati, per fini statistici e informativi, relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento, mentre a fini assicurativi, trasmissione delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r) D.Lgs. 81/2008);

ü Divieto delle visite mediche preassuntive (art. 41, comma 3, lettera a) D.Lgs. 81/2008).

Pertanto, dal 1° gennaio 2009 sono in vigore tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 con relative sanzioni, in particolare l’obbligo di aggiornare ed integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (fatto salvo la valutazione dei Rischi da stress lavoro correlato) e di realizzare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) anche per appalti già in essere prima del 25 agosto 2007 (art. 26, comma 3, terzo capoverso D. Lgs. n. 81/2008 e comma 5, penultimo periodo del D.Lgs. 81/2008).

Dr. Ing. Marco Passone

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

(Testo in vigore dal: 31-12-2008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una piu’ concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti conseguire una maggiore funzionalita’ delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di prevedere interventi di riassetto relativamente a disposizioni di carattere finanziario; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per i rapporti con il Parlamento e del Ministro dell’economia e delle finanze;

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 32.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e

41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.

2. Il termine di cui all’articolo 306, comma 2, del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, e’ prorogato al 16 maggio 2009.

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