I dentisti degli studi non organizzati in forma di impresa devono iscriversi alla nuova piattaforma RENTRI dal 13 febbraio 2026 e non da quest’anno. Ma non sono tenuti personalmente all’invio dei nuovi dati relativi al conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi. Ci pensano ditte trasportatrici e di smaltimento.
Il punto della situazione
Il 21 gennaio scorso scrivevamo che per il dentista singolo od associato, non esercente in forma d’impresa/societaria, non è necessario registrarsi subito alla nuova piattaforma nazionale digitale sulla tracciabilità dei rifiuti, il RENTRI. L’adempimento va posto in essere entro il 13 febbraio 2026 pena sanzioni. E questo lo confermiamo.
Peraltro, già il 13 febbraio di quest’anno le ditte che trasportano i rifiuti speciali prodotti negli studi– sia organizzati in forma di impresa sia gli altri – inizieranno a rilasciare i nuovi modelli di formulario in luogo di quelli fin qui utilizzati dallo studio. Alcune ditte stanno chiedendo al cliente odontoiatra di registrarsi al RENTRI subito, accedendo pure lui alla piattaforma e scaricando il formulario. «Se non ti iscrivi non ti ritiro più i rifiuti», è la frase. È un’inesattezza, possiamo confermarlo.
Obbligo di iscrizione alla piattaforma RENTRI
Per maggiore sicurezza il Segretario sindacale nazionale AIO Danilo Savini (foto) ha scritto al RENTRI chiedendo se un titolare di studio odontoiatrico non costituito in forma d’impresa debba da adesso iscriversi al RENTRI in quanto produttore di rifiuti speciali pericolosi.
I tecnici del Servizio di Assistenza rispondono che medici, dentisti e veterinari, se non organizzati in forma d’impresa, sono tenuti a registrarsi (a prescindere dal numero di dipendenti) in quanto produttori di rifiuti pericolosi. Ma c’è tempo. L’iscrizione fatta vale con registrazione a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
Attenzione, le imprese invece dovranno già dal 13 febbraio di quest’anno registrarsi al RENTRI ed utilizzare i registri vidimati dalla Camera di commercio.