Aio News – Riduzione II acconto IRPEF 2011 << SCARICA IL PDF PER LEGGERE LA NEWS COMPLETA
Lo scorso 21 novembre, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata approvata la riduzione del secondo acconto IRPEF per l´anno 2011 (da versarsi entro il 30/11/2011) per un importo pari al 17%.
Trattandosi però di una diminuzione di acconti d´imposta (ossia di anticipi di imposta) e non di aliquote d´imposta, il beneficio potrebbe risultare solamente momentaneo: l´effetto immediato sarà sicuramente un minor versamento ma si correrà il rischio di pagare a giugno-luglio 2012 quanto si è risparmiato ora. In tale data, inoltre, si verseranno anche il saldo 2011 ed il primo acconto 2012.
Chi sono i soggetti interessati dalla riduzione?
I soggetti che potranno beneficiare della riduzione del secondo acconto sono tutte le persone fisiche. Pertanto, interessati dalla novità, saranno principalmente i liberi professionisti (odontoiatri inclusi), gli imprenditori, i soci di società di persone o di studi associati (associazioni professionali) nonché, ovviamente, tutti i lavoratori dipendenti titolari di altri redditi.
Non potranno invece beneficiare della diminuzione le società di capitali come, ad esempio, i centri dentali in forma di S.r.l. o di S.p.A., fenomeno molto diffuso in ambito sanitario dentale.
Quali sono le imposte interessate da questo provvedimento?
La riduzione si applica solo agli acconti Irpef, l´imposta sui redditi pagata dalle persone fisiche, e non riguarda invece gli acconti Irap nè tanto meno gli acconti Ires (l´imposta sui redditi pagata dalle società di capitali quali S.r.l. o S.p.A.).

Come cambia l´acconto per effetto della riduzione?
Prima dell´approvazione del D.P.C.M., gli acconti per l´anno 2011 erano pari al 99% dell´imposta dovuta (più precisamente della voce “Differenza” indicata nel mod. UNICO Persone Fisiche nel Quadro N al rigo 33) per l´anno 2010. Tale importo veniva poi suddiviso in due acconti pari rispettivamente al 40% (I acconto anche rateizzabile con prima scadenza 16 giugno 2011) ed al 60% (II acconto non rateizzabile con scadenza 30 novembre 2011).
Con l´introduzione del decreto, invece, gli acconti per l´anno 2011 saranno pari al 82% dell´imposta dovuta (o meglio della voce “Differenza”) per il 2010 e, come si evince dall´esempio seguente, si beneficerà della riduzione del 17% direttamente nel secondo acconto con scadenza il prossimo 30/11.
Nel caso in cui, alla data del 21 novembre 2011, si fosse già provveduto al pagamento del secondo acconto Irpef, vi è la possibilità di compensare il versamento in eccesso con altre imposte o contributi mediante il modello F24.
Conclusioni
Il beneficio fiscale introdotto dal D.P.C.M. di recente approvazione in realtà non è nient´altro che una posticipazione dei versamenti d´imposta: infatti, in situazioni di redditi per l´anno 2011 analoghi o superiori al 2010, quanto non pagato al 30 di novembre verrà poi versato a saldo nel mese di giugno 2012 (o luglio 2012), insieme ovviamente al primo acconto d´imposta per il 2012.
Il consiglio ai lettori è pertanto di valutare insieme al proprio Commercialista l´opportunità di cogliere o meno questa “agevolazione” in ragione della propria situazione reddituale e soprattutto di quella finanziaria.
Dott. Giorgio Brunero
Dott. Umberto Terzuolo
Dott. Alessandro Terzuolo

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