MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua (GU n.
267 del 14-11-2002)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
Visto in particolare l’art. 16-ter, comma 1, che determina la
composizione della Commissione nazionale per la formazione continua;
Visto l’art. 3 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2002, n. 56, che
ha modificato la composizione della Commissione e dispone che il
Ministro della salute provvede alla sua ricostituzione entro trenta
giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge;
(Omissis).
Visto l’art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(legge finanziaria 2001) che dispone che i componenti della
Commissione hanno diritto ad un compenso, nonche’ al rimborso delle
spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Commissione;
Ritenuto di provvedere, per quanto concerne il compenso, con
separato provvedimento di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze;
Decreta:
(Omissis).
Art. 4.
Articolazione della Commissione
1. La Commissione per lo svolgimento della propria attivita’ si
puo’ articolare in sezioni, coordinate da un componente designato dal
Presidente della Commissione. Le sezioni sono costituite con
provvedimento del Presidente, sentita la Commissione. Le funzioni e
le materie di competenza di ciascuna sezione sono definite nel
provvedimento di costituzione della sezione, che individua anche le
decisioni rimesse alla diretta competenza della sezione; eventuali
modifiche alla composizione, alle funzioni ed alle materie di
competenza di ciascuna sezione sono disposte dal Presidente, sentita
la Commissione. L’assegnazione dei componenti alle singole sezioni e’
disposta dal Presidente.
2. In seno alla Commissione e’ istituito il Comitato di
presidenza costituito dal Presidente, dai vice presidenti e dai
coordinatori delle sezioni. Il Comitato, eventualmente integrato, in
relazione agli argomenti trattati, con altri membri della Commissione
ed esperti su richiesta del Presidente, assicura il coordinamento
dell’attivita’ della Commissione e delle sezioni e provvede all’esame
preventivo delle problematiche da sottoporre alla valutazione o
determinazione della Commissione.
3. Il Presidente della Commissione puo’ invitare a partecipare ai
lavori della Commissione o delle sezioni i rappresentanti delle
regioni e delle province autonome non presenti in Commissione qualora
gli argomenti in discussione concernino determinazioni relative ad
aspetti e criteri generali del programma E.C.M. o determinazioni a
carattere prescrittorio. Il Presidente puo’, altresi’, invitare a
partecipare ai lavori della Commissione o delle sezioni i
rappresentanti delle commissioni o comitati regionali E.C.M.,
costituiti dalle regioni e dalle province autonome.
Art. 5.
Materie oggetto di consultazione
1. Ogni categoria professionale e’ preventivamente sentita sui
provvedimenti della Commissione, e su quelli attribuiti alle sezioni,
concernenti:
a) i crediti formativi che devono essere complessivamente
maturati dagli appartenenti alla categoria in un determinato arco di
tempo;
b) i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la
valutazione delle esperienze formative proprie della categoria.
2. Alle categorie professionali sono portati a conoscenza,
successivamente alla loro adozione, i provvedimenti concernenti:
a) gli obiettivi formativi di interesse nazionale;
b) i requisiti per l’accreditamento delle societa’
scientifiche;
c) i requisiti per l’accreditamento dei soggetti pubblici e
privati che svolgono attivita’ formative;
d) gli indirizzi per l’organizzazione dei programmi di
formazione predisposti a livello regionale di specifico interesse per
la categoria.
3. Per i provvedimenti di cui al comma 1, le categorie devono far
conoscere le proprie valutazioni entro il termine stabilito dalla
Commissione nella lettera di richiesta del parere. Decorso
inutilmente il termine fissato si prescinde dal parere. Per i
provvedimenti di cui al comma 2 le categorie professionali possono
trasmettere alla Commissione eventuali osservazioni e proposte entro
trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento, salvo
termine piu’ breve ritenuto necessario dalla Commissione in relazione
alla particolare natura del provvedimento ed alle categorie, ordini,
collegi e associazioni coinvolti.
Art. 6.
Categorie professionali
1. Nel caso di categorie professionali con propri ordini o
collegi il parere e’ acquisito dall’ordine e dal collegio
professionale.
2. Nel caso di categorie professionali prive di propri ordini o
collegi, il parere e’ acquisito dalle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Oltre che ai soggetti di cui ai comma 1 e 2, la rappresentanza
delle categorie, ai fini del presente decreto, compete altresi’ alle
associazioni sindacali di categoria ed ai sindacati confederali.
Art. 7.
Aree professionali
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6, il
Presidente della Commissione, per l’esame di specifiche questioni
d’interesse di piu’ categorie professionali appartenenti a ciascuna
delle aree della riabilitazione, tecnico-sanitaria (area
tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale) e della prevenzione
di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251,
puo’ disporre l’audizione congiunta o l’acquisizione dei pareri di
tutte le associazioni dell’area.
Art. 8.
Audizioni
1. Il Presidente della Commissione, qualora lo ritenga opportuno
o gli argomenti posti all’ordine del giorno lo richiedano, puo’
invitare a partecipare ai lavori della Commissione funzionari del
Ministero della salute e delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano, nonche’ rappresentanti delle categorie
professionali. Puo’, inoltre, invitare esperti di elevata
qualificazione professionale in relazione alle specifiche materie
trattate.
Art. 9.
O n e r i
1. Ai componenti della Commissione compete un compenso, da
determinare con separato provvedimento di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, nonche’ il rimborso delle spese
sostenute per la partecipazione ai lavori della Commissione. Ai
componenti residenti fuori Roma compete il trattamento di missione e
i relativi rimborsi delle spese di viaggio, pernottamento e soggiorno
secondo le modalita’ e l’equiparazione di cui all’art. 28 della legge
18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.
2. Agli oneri di cui al comma l si provvede a carico del
cap. 2129, del bilancio del Ministero della salute per l’anno
finanziario 2002 e del corrispondente capitolo per gli esercizi
successivi, con le risorse di cui all’art. 92, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
3. Fino alla riassegnazione dei fondi di cui al richiamato art.
92, comma 5, della legge n. 388 del 2000, agli oneri si provvede con
le risorse disponibili sul cap. 2120 del bilancio del Ministero della
salute per l’anno finanziario 2002.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 5 luglio 2002
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 86

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