Riceviamo segnalazioni di pazienti in merito a comportamenti omissivi riferiti per lo più a “centri odontoiatrici” – ma dalla problematica non sono esclusi gli studi monoprofessionali – che non consegnerebbero le lastre nemmeno dopo esplicita richiesta. Il Segretario Sindacale AIO Danilo Savini osserva come sugli esami radiologici in odontoiatria vi sia oggi una giurisprudenza rigorosa, basata sulla direttiva Euratom 2013/59 che vieta l’esposizione eccessiva ed inutile ai raggi x. Tale indirizzo chiede che le rx effettuate nello studio del dentista siano sempre, dimostrabilmente, complementari alla terapia orale poi eseguita.
Relativamente ai casi specifici riferitici, è bene ricordare innanzi tutto che, se il paziente lamenta al dentista di non poter disporre del radiogramma eseguito in precedenza in altro studio o centro, il professionista in linea di massima non può offrire ulteriori radiografie. Effettuarle, andrebbe contro il principio di giustificazione di un esame comunque pericoloso ed esporrebbe l’odontoiatra a gravi sanzioni.
I pazienti possono invece pretendere dalla struttura odontoiatrica, in qualsiasi forma societaria condotta, o dal proprio dentista, la consegna di cartella clinica e radiogrammi. Ciò, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia o no gratuita (ma attenzione, le norme sulla pubblicità vietano la gratuità!). Nel breve ed autorevole articolo che segue, l’Avvocata Maria Maddalena Giungato, cassazionista e consulente di Associazione Italiana Odontoiatri ricorda gli obblighi legali e deontologici di chi esegue un esame radiologico su un paziente odontoiatrico.
Maria Maddalena Giungato*
In occasione della ripresa dell’attività professionale dopo la pausa estiva, ricordiamo agli iscritti gli obblighi che gravano sul professionista -anche – con riguardo all’obbligo di consegna delle radiografie ai pazienti che ne facciano richiesta.
La base normativa da tener presente è il Decreto ministeriale 14/02/1997 del Ministero della sanità [Determinazione delle modalità affinché i documenti radiologici e di medicina nucleare e i resoconti esistenti siano resi tempestivamente disponibili per successive esigenze mediche, ai sensi dell’art. 111, comma 10, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230] che regola anche l’attività di radiologia degli odontoiatri.
Il materiale radiologico fa parte della refertazione sanitaria e della relativa cartella clinica, quindi è soggetto alle stesse regole, sia quanto alla riservatezza, sia quanto alla pertinenza con l’intervento eseguito, sia quanto alla sua conservazione. Ciò, sul presupposto che per un odontoiatra l’attività radiologica è funzionale al suo campo di professionalità e non può ricevere un trattamento differenziato o una diagnosi autonoma rispetto all’intervento odontoiatrico al quale è afferente.
Il materiale radiologico contenuto nella cartella clinica va, quindi, conservato dal sanitario o dalla struttura nella quale sia eventualmente inserito, con i tempi e le modalità fissate in via generale dal D.M. 14/2/1997. Deve però essere consegnato al paziente qualora quest’ultimo lo richieda. Questo anche per consentire la “circolazione” degli esami radiologici allo scopo di diminuire le esposizioni del paziente. Detti esami devono, quindi, essere resi disponibili “a richiesta per successive esigenze mediche […]per un periodo non inferiore a dieci anni (art. 4 del 14/2/1997)”.
In sintesi: l’esito degli esami radiologici fa parte della cartella clinica che ogni sanitario deve compilare e conservare, anche se trattasi – per gli odontoiatri – di un’attività strettamente funzionale e complementare alla propria principale; fermo restando che la consegna non è un automatismo, perché in tal caso l’attività del dentista verrebbe ad integrare una ipotesi di prestazione radiologica autonoma e non già un esame complementare contingente, integrato e indilazionabile.
L’indicazione operativa è, quindi, che la radiografia va consegnata al paziente che ne fa richiesta – anche al fine di ottemperare ad un obbligo deontologico, sanzionabile in difetto anche in sede disciplinare – con la “cautela” di farsi rilasciare ricevuta (possibilmente con data certa) della documentazione consegnata all’interessato.
* Avvocato Cassazionista