In mancanza del previsto accordo tra stato e regioni sulla radioprotezione, le strutture sanitarie che impiegano sorgenti radioattive, studi odontoiatrici inclusi, sono esentate per ora dall’iscriversi al registro delle radiazioni ionizzanti e dal comunicare all’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione le specifiche delle macchine che le producono. Lo afferma una Nota ISIN divulgata da Fnomceo nei giorni scorsi. Ma ricordiamo che dal 2 febbraio 2022 tutti gli studi sorgenti di radiazioni dovranno comunque registrarsi tramite Spid al sito dell’ISIN. L’adempimento è previsto dal decreto legislativo 101/2020 che recepisce la direttiva Euratom sulla radioprotezione,  si attende un decreto attuativo tramite accordo in sede di conferenza stato-regioni ma la direttiva Ue assumerà carattere cogente da febbraio 202 anche in assenza di tale decreto.

Il chiarimento dell’Ispettorato, ripreso dalla Federazione degli Ordini, si è reso necessario dopo che a fine ottobre, sulla Gazzetta Ufficiale 253 è stata annunciata l’operatività del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti radioattivi, dei Materiali radioattivi e delle Sorgenti di radiazioni ionizzanti. La piattaforma interessa pure gli apparecchi radiografici dello studio odontoiatrico ed obbliga il possessore di sorgenti di radiazioni ionizzanti a registrarvisi riportando i dati richiesti entro 90 giorni, quindi entro fine gennaio. «Quanto per ora possiamo consigliare ai colleghi è di iscriversi alla piattaforma utilizzando lo Spid. Successivamente, all’entrata in vigore dell’accordo, dovranno comunicare i dati della propria sorgente radioattiva con l’ausilio dell’esperto di radioprotezione da essi nominato», dice Fausto Fiorile Presidente nazionale di Associazione Italiana Odontoiatri.

Nulla cambia rispetto agli altri adempimenti previsti dalla direttiva e dal decreto legislativo. Nello specifico, dal 27 agosto 2020 occorre registrare su supporto cartaceo ogni singolo esame radiografico effettuato e memorizzarlo su pc per formare l’elenco degli esami che saranno inviati entro un triennio online alla Regione o Provincia autonoma di riferimento così da censire le dosi emesse. Dalla stessa data bisogna inoltre annotare in un registro ad hoc ogni evento che abbia comportato un’esposizione accidentale o indebita a soggetti presenti nello Studio odontoiatrico. Il nostro paese ha scelto di effettuare controlli annuali su tutte le macchine fonti di radiazioni, la Germania monitora ogni 5 anni e altri paesi comunitari effettuano i controlli addirittura ogni 10 anni. «La disparità è all’attenzione del Council of European Dentists di Bruxelles. Il fatto che da uno stato all’altro gli oneri per i professionisti siano diversi è a nostro modo di vedere un vulnus per il principio della libera concorrenza», dice Danilo Savini, Segretario sindacale AIO. «Un odontoiatra soggetto a controlli ravvicinati si sobbarca rischi ed esborsi superiori al collega “meno monitorato” in barba ai principi fondanti della Comunità europea. In Italia, AIO è in prima linea per chiedere un cambio di indirizzo alla nostra legislazione. Si è lasciata troppa discrezionalità alle burocrazie degli stati membri».

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