Favorire la composizione bonaria delle controversie e la possibilità di soddisfare in modo efficace, e se possibile anche diverso dal risarcimento economico, il  paziente che si ritiene danneggiato da una prestazione sanitaria: è l’obiettivo dell’emendamento al disegno di legge sulla responsabilità professionale sanitaria che ieri sera Associazione Italiana Odontoiatri ha presentato in Senato alla XII Commissione Igiene e Sanità del Senato. Il “Ddl 2224” in transito dalla Camera al Senato, all’articolo 2 potenzia la figura già esistente del Difensore civico regionale e le attribuisce la funzione di Garante del diritto alla salute. Nell’ufficio del Difensore civico si “stabiliranno” quindi una rappresentanza delle associazioni dei pazienti ed un nucleo di supporto tecnico per esaminare le istanze dei cittadini. Con un emendamento, AIO chiede al Legislatore di prevedere pure una rappresentanza delle associazioni di medici ed odontoiatri.

«A costo zero, l’accoglimento della proposta potrebbe realizzare più obiettivi», afferma l'avvocato Maria Maddalena Giungato che per AIO ha curato la stesura del testo. «In primo luogo, favorirebbe il confronto paritetico e la soluzione bonaria dei contenziosi, quando possibile, che invece diventa assai più difficile se non irrealizzabile allorchè nell’ufficio non sia presente una delle parti, cioè i professionisti sanitari. La difesa non è solo un diritto di chi è accusato ma è anche una garanzia per pervenire ad una soluzione che sia possibilmente e auspicabilmente efficace e giusta. Presso il Difensore Civico dovrebbe essere garantito un equo contraddittorio con previsione di  intervento, di fianco all'associazione dei pazienti, anche di quella di categoria dei sanitari di fronte, ad esempio al (vero o presunto) mancato rispetto di una raccomandazione clinica da parte di un professionista. D’altra parte, ove possibile, il rappresentante della professione presso il Garante potrebbe favorire un chiarimento tra medico e paziente e quest’ultimo potrebbe considerarsi più consapevolmente soddisfatto, ad esempio, dalla ripetizione gratuita di una prestazione, per l'appunto soddisfacente, da parte del medesimo o più probabilmente di altro professionista di fiducia di entrambe le parti. Meglio potrebbe poi l’ufficio ulteriormente potenziato monitorare le più frequenti ipotesi di contenzioso per individuarne e magari rimuoverne le cause, e preparare protocolli d’intesa. Ove ad esempio -continua Giungato– il paziente lamentasse l’impossibilità di fruire in tempi utili di una prestazione ricompresa nei livelli essenziali d’assistenza in centri pubblici o convenzionati, dall’Ufficio del Garante potrebbe partire una sollecitazione congiunta per ottenere scale di priorità che preservino chi è in uno stato di salute più precario, o è più svantaggiato per reddito o disabilità. Infine, questo tipo di iter diffonderebbe una cultura di dialogo e collaborazione anziché di contrapposizione tra professionisti sanitari e pazienti, capace di concorrere alla riduzione delle prestazioni di medicina difensiva e i contenziosi».

Nell’audizione, AIO ha presentato un secondo emendamento ai commi 1 e 3 dell’articolo 7 del disegno di legge che per l’inadempimento della prestazione sanitaria prevede la responsabilità extracontrattuale (art 2043 del codice civile) per i dipendenti e i convenzionati e contrattuale per i liberi professionisti; questi ultimi nei contenziosi sono chiamati a dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno, mentre negli altri casi è il paziente a dover dimostrare il nesso tra atto medico e danno. Il testo attuale prevede un trattamento diverso per i dentisti che operano nel proprio studio rispetto ai colleghi che svolgono le stesse prestazioni nella struttura pubblica da cui dipendono. I primi risulterebbero ingiustamente penalizzati: AIO quindi propone la responsabilità extracontrattuale anche per il titolare di studio professionale che esegua personalmente la prestazione, presso il proprio studio.

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