Un emendamento al Decreto Legge Recovery in fase di conversione alle Camere richiede ad ogni professionista almeno il 70% dei crediti ECM previsti nel triennio per poter essere assicurato contro la responsabilità civile per danni ai pazienti. Il nuovo articolo 38 bis afferma infatti che “a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”. Associazione Italiana Odontoiatri, condividendo il principio dell’aggiornamento, ricorda che da anni la formazione continua è sancita come obbligo e i professionisti sanitari hanno fruito di adeguate (e giuste) sanatorie. Ma il testo in questione entrando a gamba tesa sulla materia, non appare privo di lacune che il Legislatore dovrebbe chiarire, anche con l’aiuto delle Professioni sanitarie.

Prima questione: qual è l’ultimo triennio utile cui si accenna? E’ il 2023-25 o si parla dell’ultimo triennio “concluso”, 2020-22, che ora è in atto? Poiché la norma entra in vigore a gennaio, serve subito un’interpretazione esplicita.

Seconda questione: se nel 2023 un Odontoiatra (o un Medico) crea un problema durante un intervento e il paziente se ne accorge nel 2033 (la prescrizione del libero professionista è a 10 anni, la responsabilità è contrattuale), il 70% di crediti necessario perché l’assicurazione Rc consideri il suo cliente aggiornato va riferito al triennio formativo in corso o concluso al tempo dell’accadimento, cioè comunque entro il 2025, oppure al triennio relativo al tempo dell’apertura del sinistro, che si conclude entro il 2034? Probabilmente si tratterà di quello completato prima dell’accadimento ma ciò va esplicitato.

Terza questione: che succede se la terapia a seguito della quale si è verificato il danno per cui si chiede il risarcimento è stata eseguita da un’équipe composta da odontoiatri (o medici) tutti aggiornati all’epoca dei fatti, tranne uno? In caso di sentenza risarcitoria l’assicurazione del collega non aggiornato non sborserebbe un euro e sopperirebbero le compagnie che hanno coperto i colleghi aggiornati, poi rivalendosi sulla Compagnia del “colpevole” e quest’ultima si rivarrebbe a sua volta contro di lui? Di sicuro sarebbe più debole la posizione dell’assicurato non in regola, che si troverebbe contro la sua Compagnia, ma non si può escludere che i tempi per garantire la posizione del paziente danneggiato si allunghino.

Ad avviso di Associazione Italiana Odontoiatri, che ha dedicato il suo ultimo Congresso Politico alle questioni aperte in tema di Responsabilità Civile dalla legge 24/2017, è necessario non un rinvio della norma ma un chiarimento per articolare meglio il dispositivo che già oggi, nel nostro ordinamento, affida all’ordine di decidere se la posizione dell’iscritto ai sensi dell’ECM sia compatibile con l’esercizio della professione. Una volta conseguita l’abilitazione del proprio ordine, non dovrebbe essere la clausola di una polizza a impedire “de facto” l’attività all’iscritto se considerato in regola dal proprio organo deontologico.

AIO è, come sempre, a disposizione della Fnomceo e della CAO nazionale per far sentire alta la voce della Professione nel chiedere una maggiore definizione dell’emendamento al DL Recovery, fermo restando il doveroso sostegno all’obbligo di aggiornamento dei Professionisti. Per non attendere, di nuovo, che sia la giurisprudenza a stabilire sulla pelle dei colleghi i limiti di un emendamento non concertato.

Il Segretario Nazionale Sindacale

Dott. Danilo Savini

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