Il 12 agosto 2026 è entrato in vigore il Decreto Legislativo del 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, Supplemento Ordinario n. 30, recante disposizioni integrative e correttive della riforma fiscale.

Tra le disposizioni introdotte merita particolare attenzione l’articolo 23, soprattutto per le società di capitali caratterizzate da una ristretta base partecipativa, situazione frequente anche nelle società che gestiscono strutture odontoiatriche.

Cosa cambia all’articolo 23

Nel nostro sistema tributario è da tempo utilizzata, in sede di accertamento, la cosiddetta presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. In termini semplici, quando l’Amministrazione finanziaria accerta maggiori utili non dichiarati in capo a una società con pochi soci, può presumere che tali utili siano stati successivamente distribuiti ai soci, imputando quindi a questi ultimi il relativo reddito di capitale.

La giurisprudenza aveva tradizionalmente ammesso questa presunzione, pur trattandosi di una presunzione semplice e quindi suscettibile di prova contraria. L’articolo 23 del D.Lgs. 148/2026 interviene proprio su questo meccanismo e ne restringe l’ambito di applicazione. La presunzione viene circoscritta alle ipotesi in cui l’accertamento della societa? sia fondato su:

• componenti positivi non contabilizzati; oppure

• componenti negativi indeducibili perché inesistenti.

Non è più corretto considerare automaticamente qualsiasi maggiore imponibile accertato alla società come un utile extracontabile presumibilmente distribuito ai soci.

Perché la modifica è interessante per una società odontoiatrica

Una SRL odontoiatrica con una compagine societaria composta da pochi soci può rientrare nella categoria delle società a ristretta base partecipativa. La novità non riguarda quindi esclusivamente le imprese industriali o commerciali: può interessare anche le società che esercitano attività odontoiatrica in forma societaria, quando ricorrono i presupposti della ristretta base partecipativa.

L’effetto concreto è soprattutto sul terreno dell’accertamento fiscale. Occorre distinguere, infatti, tra:

1. Maggiori ricavi non contabilizzati

Se l’Amministrazione accerta che la società ha conseguito ricavi o altri componenti positivi non contabilizzati, rimane possibile il meccanismo presuntivo della distribuzione ai soci, secondo le nuove regole.

2. Costi semplicemente contestati o ritenuti non deducibili per ragioni diverse dall’inesistenza

In queste ipotesi la nuova disciplina limita la possibilità di utilizzare automaticamente il maggior imponibile societario come presupposto per presumere una distribuzione di utili ai soci.

Questa distinzione è particolarmente importante perché un maggior reddito fiscale della società non coincide necessariamente con una disponibilità finanziaria effettivamente incassata dalla società e successivamente distribuita ai soci.

Cosa NON significa la nuova norma

È importante evitare interpretazioni eccessivamente ottimistiche. L’articolo 23

• non elimina gli accertamenti nei confronti delle società;

• non elimina la possibilità di contestare ricavi non dichiarati;

• non stabilisce che gli utili extracontabili non possano mai essere attribuiti ai soci;

• non introduce una nuova agevolazione fiscale per le società odontoiatriche;

• non modifica le regole civilistiche sulla distribuzione degli utili.

La novità riguarda il presupposto e i limiti della presunzione utilizzabile dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soci di società a ristretta base partecipativa.

Un esempio pratico

Immaginiamo una SRL odontoiatrica con tre soci. A seguito di un controllo, l’Agenzia delle Entrate accerta un maggior reddito della società.

Prima della nuova disciplina, in presenza di una società a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili poteva costituire il presupposto per presumere che tali utili fossero stati distribuiti ai soci, salvo prova contraria.

Con la nuova disciplina, occorre innanzitutto verificare la natura della contestazione.

Se il maggior reddito deriva, ad esempio, da ricavi non contabilizzati, la presunzione può continuare a operare.

Se invece deriva esclusivamente dalla contestazione di un costo per ragioni diverse dalla sua inesistenza, la nuova norma pone un limite significativo all’utilizzo automatico della presunzione di distribuzione.

La differenza può quindi diventare molto rilevante nel contenzioso tributario.

Cosa consigliamo ai soci

La nuova disposizione rende ancora piu?
importante mantenere una documentazione contabile e finanziaria estremamente ordinata, soprattutto nei rapporti tra societa? e soci.

In particolare, è opportuno prestare attenzione a:

• finanziamenti soci e relativi rimborsi;

• prelievi e anticipazioni;

• pagamenti effettuati dalla società per conto dei soci;

• distribuzioni di utili formalmente deliberate;

• rapporti economici tra società e soci;

• documentazione relativa ai costi più significativi;

• tracciabilità dei flussi finanziari.

Questi elementi possono assumere un’importanza decisiva ove l’Amministrazione finanziaria contesti maggiori componenti reddituali alla società e cerchi in seguito di attribuirli ai soci.

Una precisazione importante per le società odontoiatriche

L’articolo 23 non modifica le regole che disciplinano l’esercizio dell’attività odontoiatrica in forma societaria e non introduce, di per sé, nuove regole sulla struttura societaria, sulla direzione sanitaria o sull’abilitazione dei professionisti.

La sua rilevanza per il nostro settore è invece fiscale e accertativa, in quanto una società odontoiatrica costituita come SRL e caratterizzata da pochi soci può trovarsi nella situazione tipica delle società a ristretta base partecipativa.

In sintesi

La novità può essere riassunta così: non viene cancellata la presunzione di distribuzione degli utili ai soci delle società a ristretta base partecipativa, ma ne viene significativamente delimitato l’utilizzo.

Per le società odontoiatriche questo rappresenta un elemento da conoscere, soprattutto in relazione agli eventuali controlli fiscali e alla gestione dei rapporti finanziari tra società e soci.

La novità è in vigore dal 12 agosto 2026, fermo restando che per l’applicazione concreta alle singole annualità occorre verificare la disciplina transitoria e la natura dell’accertamento.

Conclusione

Riteniamo pertanto utile che ciascuna società verifichi con il proprio consulente fiscale:

1. se la propria compagine societaria possa essere considerata a ristretta base partecipativa;

2. quali eventuali accertamenti siano ancora pendenti;

3. quale natura abbiano le contestazioni fiscali eventualmente già formulate;

4. se vi siano situazioni pregresse nelle quali la nuova disciplina possa assumere rilevanza.

La disposizione rappresenta una novità favorevole sotto il profilo delle garanzie del contribuente, ma il suo effetto concreto deve essere valutato caso per caso.

Seguiranno ulteriori approfondimenti non appena saranno disponibili i primi chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza sulla concreta applicazione della nuova norma.

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