DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2008, n.21 Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria (…), nonche’ per la valorizzazione della qualita’ dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato (GU n. 32 del 7-2-2008)

(il testo completo del provvedimento nell’allegato)

Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dall’anno accademico 2008-2009.

Art. 4. Valorizzazione della qualita’ dei risultati scolastici ai fini dell’accesso ai corsi di laurea universitari di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264

1. Il punteggio massimo degli, esami di ammissione ai corsi universitari, di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e’ di 105 punti.

2. Nell’ambito di tale punteggio 80 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di ingresso e 25 punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, appositamente certificati ai sensi dell’articolo 5, nell’ultimo triennio continuativo e nell’esame di Stato.

3. I 25 punti assegnati ai risultati conseguiti nel percorso scolastico sono determinati sulla base dei seguenti, elementi: a) la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso per l’ammissione all’esame di Stato; nel caso di studenti che abbiano ottenuto l’accesso all’esame di stato al termine del quarto anno – per merito o per frequenza di percorsi scolastici quadriennali – si prende in considerazione l’ultimo biennio; b) la valutazione finale conseguita nell’esame di Stato, al termine dell’istruzione secondaria superiore, dal 20 per cento degli studenti con la votazione piu’ alta attribuita dalle singole
commissioni, e comunque non inferiore a 80 su 100. Il punteggio di cui alla presente lettera puo’ essere assegnato anche per scaglioni, in relazione alla valutazione finale conseguita dallo studente; c) la lode ottenuta nella valutazione finale dell’esame di Stato; d) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi, conseguite negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a corsi universitari, che abbiano diretta attinenza o siano comunque significative per il corso di laurea prescelto.

4. I punteggi da attribuire sulla base degli elementi di cui al comma 3 sono individuati, per i corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della stessa legge, e, per i corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), della medesima legge, da parte dei singoli atenei nei relativi bandi.

5. Il Ministero della pubblica istruzione, entro la fine dell’anno scolastico, rende pubblici per ciascuna commissione di esame finale di Stato che abbia operato nella scuola statale o paritaria, sia la distribuzione, per fasce di punteggi, delle valutazioni conseguite dagli studenti nel predetto esame, sia il numero di studenti che rientrano nella condizione indicata nel comma 3, lettera b).

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