Dal prossimo 30/04 NON sarà più possibile:
ü Emettere assegni “LIBERI” per importi PARI o SUPERIORI a € 5000, 00.
ü Pagare per CONTANTI somme PARI o SUPERIORI a € 5000, 00.
COSA ACCADRA’ PER GLI ASSEGNI.
ü Le banche rilasceranno TUTTI i moduli di assegni bancari già muniti della clausula “NON
TRASFERIBILE”.
ü Si potranno chiedere alla banca (per iscritto) libretti di assegni liberi, senza quindi la clausula
“non trasferibile”. Ogni assegno “libero”, bancario o circolare, COSTERA’, a titolo di imposta
di bollo € 1,50. Ovviamente tali assegni potranno essere utilizzati solo per pagamenti di somme inferiori a € 5000, 00.
ü Ogni girata su assegni liberi dovrà indicare A PENA DI NULLITA’ il codice fiscale del girante.
Quando si “gira” un assegno si indichi il proprio codice fiscale e si verifichi che eventuali precedenti girate rechino il codice fiscale dei vari giranti.
Tutto ciò è IMPORTANTE perché in caso di irregolarità l’assegno NON SARA’ INCASSABILE.
ü Gli assegni con la clausula “NON TRASFERIBILE” dovranno riportare il nominativo (o
ragione sociale) del beneficiario.
ü I “VECCHI” moduli di assegni, ricevuti dalla banca prima del 30/04, potranno essere utilizzati
in forma libera, purchè entro i 5000, 00 €, senza il pagamento dell’imposta di bollo di € 1,50.
LIBRETTI AL PORTATORE.
Il saldo dei libretti al portatore (bancari o postali) dovrà essere INFERIORE a € 5000, 00.
I libretti con saldo superiore o uguale a € 5000, 00 dovranno ESSERE ESTINTI, ovvero il saldo
dovrà essere RIDOTTO a tale cifra. Il tutto ENTRO il 30 GIUGNO 2009.
Quanto sopra ai sensi del dlgs n. 231/2007 in vigore appunto dal 30/04/2008.
Dr. Marcello Terzuolo
Commercialista in Torino.