28.03.2008 CORTE di CASSAZIONE – penale – (negato il dissequestro delle apparecchiature all’odontotecnico indagato per esercizio abusivo della professione odontoiatrica)

§ – respinta l’istanza di dissequestro relativa alle apparecchiature del proprio studio odontotecnico (essendo il professionista indagato per il reato di abusivo esercizio della professione odontoiatrica e di esercizio di ambulatorio odontoiatrico senza la prescritta autorizzazione) in quanto l’attività odontotecnica è immediatamente funzionale e complementare a quella odontoiatrica (e dunque, anche con i soli macchinari dello studio odontotecnico, si potrebbe effettuare attività odontoiatrica, ed in considerazione dei precedenti penali dell’indagato con conseguente alta probabilità di futura realizzazione della condotta. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ]

Cassazione Penale – Sezione VI, Sento n. 2186 del 15/01/2008
Omissis
Svolgimento del processo -Motivi della decisione
Con ricorso per cassazione, depositato il 5.3.2007, X impugnava il provvedimento del tribunale di Taranto 21.2.2007, confermativo dell’ordinanza del GIP tribunale di Taranto del 17.1.2007, che aveva respinto l’istanza di dissequestro relativa alle apparecchiature del proprio studio odontotecnico (essendo egli indagato per il reato di abusivo esercizio della professione odontoiatrica e di esercizio di ambulatorio odontoiatrico senza la prescritta autorizzazione) .
Lamenta il ricorrente violazione di legge e mancanza e/o contraddittorietà di motivazione nel provvedimento impugnato.
Il ricorso va rigettato in quanto infondato.
Il giudice a quo correttamente chiarisce che l’attività odontotecnica è immediatamente funzionale e complementare a quella odontoiatrica (e dunque, anche con i soli macchinari dello studio odontotecnico, si potrebbe effettuare attività odontoiatrica, com’è accaduto. Così precisa, indirettamente il provvedimento impugnato nella vicenda in esame. Richiama altresì il giudice a quo i precedenti penali, anche specifici, dell’indagato per concludere con una valutazione di "alta probabilità" circa la realizzazione futura di condotta. Delittuose analoghe a quelle per le quali
l’odierno ricorrente è indagato se questi fosse riammesso nel possesso del proprio studio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il15 gennaio 2008

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