La Corte di Cassazione si è espressa, nell’anno 2009, per ben due volte sul tema
dell’accertamento da studi di settore prendendo le difese del contribuente.
Con quattro sentenze (nn. 26635, 26636, 26637, 26638) del 18 dicembre 2009 ed una
relazione specifica (n° 94 dell’Ufficio del Massimario della Suprema Corte) la
Cassazione (massimo grado di giudizio nell’ambito dei processi tributari e non in Italia)
ha ribadito principi quali:
– l’obbligatoria esistenza di scostamenti “gravi”;
– la natura di “presunzione semplice” della non congruità rispetto agli studi di
settore;
– il ruolo centrale del contraddittorio tra Agenzia delle Entrate e contribuente.
Queste considerazioni, in linea con quanto sostenuto in passato tramite gli organi di
comunicazione AIO, assumono grande rilevanza perché confermano la non
applicabilità dello studio di settore come metodo automatico di accertamento.

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