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Penso possa essere di qualche utilità chiarire, allo stato attuale, il valore legale dello studio di settore ai fini dell’accertamento di maggiori redditi.
Lo studio di settore per gli odontoiatri rientra ormai tra quelli definitivi. Ciò significa che anche se l’Amministrazione finanziaria lo considera ancora da perfezionare, viene però riconosciuto come strumento che l’Agenzia delle Entrate può già utilizzare per un eventuale accertamento, previo contraddittorio con il contribuente.
Veniamo quindi alla domanda:
Se l’odontoiatra (che sia in contabilità semplificata od ordinaria) per l’anno 2006, non è congruo, di poco o di molto, con lo studio di settore (abbiamo detto in monitoraggio sotto osservazione), può vedersi rettificare, per il solo fatto di non essere congruo, il reddito dichiarato fino alla cifra di congruità stabilita dallo studio di settore?
La risposta non è né netta né semplice.
Occorre prima dare alcune nozioni, giuridiche e pratiche, senza le quali non si può comprendere il significato della risposta.

1) Prima nozione: l’obbligo del contraddittorio
Partiamo dal principio: quale?
Quello costituzionale. La Costituzione Italiana (la legge principale e quindi quella più importante) all’art.53 stabilisce, in sintesi, che le imposte devono essere pagate facendo riferimento al reddito prodotto dal soggetto contribuente.
Ecco perché l’obbligo del contraddittorio.
In sostanza l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo di tenere conto della effettiva situazione personale del contribuente accertato nonché della effettiva realtà economica nella quale esso opera.
Infatti se le norme giuridiche legittimassero, sic et simpliciter, l’Amministrazione finanziaria ad utilizzare gli studi di settore (da essa stessa elaborati e costruiti) così come un “nuovo sistema di determinazione del reddito imponibile” (tipo Catasto) allora ci sarebbe violazione dell’art. 23 della Costituzione in quanto verrebbero attribuiti poteri normativi alla stessa Amministrazione finanziaria tali da consentirle di determinare essa stessa la base imponibile, in spregio altresì all’art. 53, prima citato, della Costituzione.
Quindi il risultato dello studio di settore non può essere applicato “automaticamente”, ma deve essere adattato al “caso concreto” nel rispetto del principio di capacità contributiva voluto appunto dall’art. 53 della Costituzione.
Pertanto ecco l’importanza strategica del contraddittorio, dove il contribuente, con l’aiuto fondamentale del suo consulente fiscale, dovrà spiegare e motivare all’Agenzia delle Entrate le ragioni per le quali le risultanze dello studio di settore del programma GE.RI.CO (gestione ricavi e compensi) possono non essere attendibili.

2) Seconda nozione: la presunzione legale relativa
Con la recente Finanziaria il legislatore ha stabilito che, fermo restando come detto l’obbligo del previo contraddittorio con il contribuente, gli accertamenti basati sugli studi di settore sono effettuati “qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulti inferiore (non importa di quanto) all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore stessi”.
Ciò significa che l’Amministrazione finanziaria vuol continuare a sostenere che lo studio di settore costituisce presunzione legale relativa, che ammette certamente la prova o le prove contrarie, ma queste sono a carico del contribuente che dovrà fornirle in sede di contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate.

3) Terza nozione: la presunzione semplice
Occorre mettere l’accento sul fatto che, fino ad ora, i giudici fiscali (dalla Corte di Cassazione alle Commissioni Tributarie) hanno, in prevalenza, sostenuto che, da solo, lo scostamento dallo studio di settore, non basta per consentire all’Agenzia delle Entrate di rettificare il reddito imponibile, ma deve essere affiancato da altri elementi di prova, tali da costituire un quadro convincente per il giudice.
In sostanza le Commissioni Tributarie non considerano lo scostamento dallo studio di settore, da solo, un elemento di prova che possa essere definito grave preciso e concordante.
Infatti le presunzioni semplici per essere accolte dal giudice devono essere tali per cui, per il giudice stesso, la deduzione si fondi su fatti che offrano elementi gravi, precisi e concordanti.
a. gravi: tali cioè da attribuire alla conclusione un carattere di certezza assoluta;
b. precisi: quindi non equivoci, nel senso che pur non escludendo in astratto altre possibilità, sono tali per cui la conseguenza più probabile è quella indicata dal giudice;
c. concordanti: cioè convergenti nella dimostrazione del fatto che si vuole provare.

Cosa accadrà ora?

Come detto la Finanziaria 2007 ha cercato di qualificare come presunzione legale relativa e non come presunzione semplice il puro scostamento dei compensi dichiarati rispetto a quelli calcolati dallo studio di settore.
Sarà così o no?
Dipenderà dalla giurisprudenza (cioè dai giudici fiscali, Cassazione in testa).
La palla ora passerà a loro che diranno se, da sola, la non congruità potrà essere considerata o meno prova sufficiente la quale, comunque, ammetterà pur sempre una prova contraria in sede di contraddittorio tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente sotto accertamento.

Consigli

Come si può dedurre da quanto ho scritto, rivestirà un’importanza strategica il contraddittorio cioè il confronto a difesa delle proprie ragioni motivate che il contribuente vorrà e dovrà fare con l’aiuto (direi fondamentale) del proprio consulente.
Quindi prepararsi in anticipo (cioè subito) a motivare lo scostamento dalle risultanze dello studio di settore, istituendo un dossier prove da poter esibire al momento opportuno.

Ecco infine in sintesi l’iter di quanto può accadere a seguito della non congruità e mancato adeguamento in dichiarazione dei redditi, allo studio di settore.

Il contribuente ha due strade percorribili

1. L’accertamento con adesione (ovvero ci si “mette d’accordo” col Fisco)
2. Il Contenzioso tributario: ricorso alla Commissione Tributaria (ovvero non ci si “mette d’accordo” col Fisco)

L’accertamento con adesione (ipotesi 1): iter

Il contribuente riceve l’invito al contraddittorio derivante dalla non congruità agli studi di settore

Si presenta per la discussione

Stipula l’accordo con il Fisco e quindi l’accertamento con adesione si perfeziona

Paga le imposte derivanti dall’accordo

L’Accertamento con adesione:vantaggi e svantaggi

Punti di forza

· Possibile riduzione della base imponibile rispetto all’originaria richiesta dello studio di settore
· Riduzione delle sanzioni (dal 100% al 25% dell’imposta)
· Non si corrono rischi derivanti dal dover affrontare il contenzioso tributario

Punti di debolezza

· Si rischia, pur di stare tranquilli, di pagare su quanto non si è guadagnato (su un reddito non reale)
· Si paga subito
· Si può creare un “pericoloso precedente di reddito” per il Fisco
Il ricorso alla Commissione Tributaria (ipotesi 2): iter

Il ricorso alla Commissione Tributaria : vantaggi e svantaggi

Punti di forza

· Se si hanno elementi favorevoli la Commissione Tributaria potrà dare ragione al contribuente e quindi nulla sarà dovuto al Fisco
· Non si crea un “pericoloso precedente di reddito” per il Fisco
· Se si hanno elementi favorevoli la Commissione Tributaria potrà ridurre sensibilmente le richieste del Fisco e quindi le imposte dovute saranno minori di quanto si sarebbe pagato con l’accertamento con adesione

Punti di debolezza

· Si rischia di pagare subito il 50% delle imposte richieste nell’avviso di accertamento.
· Se la Commissione Tributaria dà torto o parzialmente torto si pagano le sanzioni del 100% sulle imposte (oltre alle imposte).
· Si affrontano i costi di un contenzioso che può essere anche lungo e, se si perde, si rischia di pagare anche le spese di controparte.

Consigli

E’ assolutamente opportuno, in caso di convocazione, presentarsi all’Agenzia delle Entrate per sostenere, come prima descritto, il contraddittorio. Infatti il contribuente che non si presenta permette all’Agenzia delle Entrate di agire facilmente per il recupero di base imponibile fino alla congruità dello studio di settore.
In tal caso il contribuente si sarebbe, in buona sostanza, precluso le sue linee di difesa, facendo così non il proprio interesse ma quello del Fisco.

Dott. Marcello Terzuolo
Commercialista in Torino

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