Un gestionale da acquistare per spedire le fatture quasi in tempo reale al Fisco, informazioni in più da fornire per favorire la tracciatura dei pagamenti e per finalità di controllo, tante piccole complicazioni burocratiche in più: tutto questo affronteranno nel 2021 il Professionista sanitario e l’Odontoiatra che svolgono la loro attività in libera professione pura. D’accordo, continueranno a non emettere fatture elettroniche – tranne che per le operazioni soggette ad Iva – ma in compenso, elaborando le loro fatture nel Sistema Tessera Sanitaria di Sogei, dovranno inviare non più ogni anno ma ogni mese i dati dei pazienti per permettere al Fisco di predisporre la dichiarazione precompilata (fino ad oggi un flop in termini di precisione) inserendo le detrazioni per le spese sanitarie pagate con mezzi di pagamento tracciati, in ottemperanza alla novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 già operativa da questo anno fiscale. E qualche altro “fastidio” potrebbe averlo l’utente. Le previsioni sono contenute nel Decreto del Ministero dell’Economia del 19 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29/10, che disciplina la comunicazione dei dati degli utenti al sistema Tessera sanitaria da parte degli operatori sanitari per il 2020 (con ampio margine!) e per il 2021.

Novità nel sistema TS –  «Già da quest’anno – spiega Umberto Terzuolo, Commercialista dello Studio Terzuolo Brunero & Associati e Consulente AIO (nella foto) – il paziente nulla detrae se versa l’onorario del medico in contanti. Inoltre, con il prossimo invio al Sistema Tessera Sanitaria da effettuarsi entro il 31.1.2021 per le spese sostenute nel 2020, il professionista deve anche indicare se il paziente ha pagato in modalità tracciabile e quindi detraibile (assegno, carta di credito, bancomat, bonifico) o meno. Per le spese sanitarie sostenute dai pazienti in studio, invece, dal 2021 il professionista dovrà indicare al Sistema anche il tipo di documento fiscale, l’aliquota IVA (caso raro) o la “natura IVA” dell’operazione in caso di prestazione esente, e se il cittadino si è opposto alla messa a disposizione dei propri dati all’Agenzia delle Entrate per permetterle di inserirli tra le spese sanitarie detraibili nella versione precompilata della dichiarazione dei redditi».

Aggravi per i professionisti – «Per questo 2020 –prosegue il dott. Terzuolo– il professionista dovrà trasmettere i dati delle fatture al Fisco entro il 31 gennaio 2021. Invece, per i dati che inizierà a raccogliere nel 2021 la trasmissione sarà obbligatoriamente mensile (stando alla attuale impostazione normativa), ossia entro la fine del mese successivo alla transazione. Le prestazioni di gennaio 2021 dovranno quindi essere trasmesse entro la fine del mese di febbraio 2021. Di fatto, con questi tempi simili a quelli richiesti per l’invio al SDI delle fatture elettroniche, diventa impossibile far gestire in outsourcing al commercialista questo adempimento. Ma, per farlo in autonomia dallo studio odontoiatrico, vista la mole di informazioni da comunicare, è imprescindibile che il professionista si doti di un gestionale sufficientemente strutturato. E non è scontato che oggi tutti siano preparati alla novità.

Aggravi per i cittadini – Il 2021 porta un aggravio anche per il cittadino: avendo l’Agenzia delle Entrate sempre più il quadro completo di tutte le modalità con cui i cittadini pagano, sarà più difficile correggere i modelli da essa predisposti. «Da quel che si evince – spiega Terzuolo – per la prossima dichiarazione dei redditi noi commercialisti dovremo valutare con massima attenzione rispetto a quanto comunicatoci dai singoli clienti i dati comunicati dall’Agenzia. Dati che, in base all’articolo 5 del Decreto Ministeriale, il cittadino potrà correggere nella dichiarazione precompilata o tramite il Sistema TS, comunicando il dettaglio del pagamento relativo alla fattura non registrata (ad esempio nel caso di opposizione all’invio al sistema TS o di erronea indicazione di pagamento con mezzi non tracciati) e inserendolo manualmente nella dichiarazione. In altre parole, se una transazione non è stata registrata anche se eseguita regolarmente, il cittadino dovrà interfacciarsi con l’Agenzia e dimostrarle che la modalità di pagamento è tracciabile.

Privacy – Per trattare i dati sanitari dei cittadini l’Agenzia delle Entrate non dovrebbe utilizzare il Codice fiscale, così da evitare di ricondurre l’identità di un cittadino alla patologia curata presso il professionista. «In termini pratici, semprestando alla lettera dell’articolo 5 del decreto, sembra che il Codice fiscale verrà cancellato una volta decorso il termine per l’invio della dichiarazione (30 novembre dell’anno successivo a quello di dichiarazione)», spiega il dottor Terzuolo.

Commento – Di «ennesima assurda incombenza imposta dall’Amministrazione Fiscale al Settore parla Fausto Fiorile, Presidente nazionale di Associazione Italiana Odontoiatri. «Il Fisco ci esonera dall’emissione della fattura elettronica ma al tempo stesso il professionista sanitario viene gravato di un’incombenza ugualmente stringente, che ci porta più burocrazia e qualche onere economico inaccettabile. E’ difficile proporre correttivi su procedure che non gestiamo noi. A fine anno però faremo un bilancio sulle misure burocratiche che il Governo Conte ci ha imposto, sulle misure economiche che non ha preso nel 2020 in aiuto dell’Odontoiatria, e sulle ripercussioni di tutto ciò sui Professionisti. Vedremo da che parte prende la bilancia e proporremo una riflessione importante ed una linea d’azione».

 

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