MINISTERO DELLA SANITA' 

CONCORSO
Modifiche del decreto ministeriale concernente la procedura per la
prova attitudinale, prevista dall'art. 1, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, per l'iscrizione all'albo degli
odontoiatri.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'art. 4
con relativo allegato E, concernente la delega al Governo per
l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia della Comunita'
europea;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, concernente
disposizioni in materia di esercizio della professione di
odontoiatra, in attuazione dell'art. 4 della legge 24 aprile 1998,
n. 128;
Visto l'art. 1, comma 1, del menzionato decreto legislativo
n. 386 del 1998, il quale prevede che i laureati in medicina e
chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea a partire
dall'anno accademico dal 1980-1981 fino al 1984-1985, possono
iscriversi all'albo degli odontoiatri previo superamento di una prova
attitudinale;
Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del gia' citato decreto
legislativo n. 386 del 1998, il quale stabilisce i contenuti della
prova attitudinale ed il comma 3, il quale prevede che con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita
la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, e' disciplinata l'organizzazione della prova
attitudinale;
Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2000, recante la
"Procedura concernente la prova attitudinale, prevista dall'art. 1,
commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 per
l'iscrizione all'albo degli odontoiatri";
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2000, concernente la
"Proroga del termine per la partecipazione alla prova attitudinale ai
fini dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri";
Considerato che a seguito della risoluzione n. 7/00962 approvata
il 27 settembre 2000 dalla Camera dei deputati, il Governo si e'
impegnato a sospendere lo svolgimento di tale prova e a riformulare
il decreto attuativo in un nuovo procedimento che riconsideri le
modalita' di svolgimento della prova attitudinale, riaprendo in tal
modo le trattative con la Commissione europea;
Atteso l'esito positivo delle predette trattative;
Considerato che sussistono i presupposti per dare alla prova
attitudinale una nuova disciplina;
Atteso che gli oneri connessi all'espletamento della prova non
possono che essere a carico degli interessati;
Sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri;

Decreta:

Art. 1.
1. L'art. 4 del decreto ministeriale 19 aprile 2000 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale - n. 47 del 16 giugno 2000, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Prova attitudinale). - 1. La prova attitudinale e'
diretta ad assicurare il possesso delle conoscenze e competenze
previste dal l'art. 1, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto
legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, e consiste in un corso di
formazione che si conclude con una verifica finale.
2. Il corso di cui al comma 1, del presente articolo si svolge,
tenuto conto anche dei criteri individuati nell'ambito della
formazione continua in medicina, presso le facolta' di medicina e
chirurgia delle Universita' degli studi di Bari, Bologna, Cagliari,
Chieti, Firenze, Milano statale, Messina, Napoli "Federico II",
Padova, Palermo, "La Sapienza" Roma, Torino, previo accordo, tra le
singole Universita', sull'organizzazione, programmazione e
pianificazione dei corsi.
3. Per ogni sede universitaria, di cui al comma 2, del presente
articolo e' individuato il responsabile di sede che assume anche le
funzioni di responsabile scientifico-culturale, nominato dal relativo
preside su proposta della Federazione nazionale dei medici e degli
odontoiatri. Il responsabile di sede informa il Ministero della
sanita', il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le politiche comunitarie dell'andamento del corso stesso.
4. Il corso e' a frequenza obbligatoria; sono ammesse assenze per
malattie o per gravi motivi familiari, opportunamente documentate,
per un massimo di ore corrispondente al 20% del totale.
5. Il corso prevede un monte ore minimo di trecentosessanta ore,
di cui centottanta di teoria e altrettante di pratica, per un periodo
massimo di sei mesi. L'attivita' didattico-formativa, di tipo
teorico-pratico, si sviluppa secondo moduli di non meno di quindici
ore fino ad un massimo di trentasei, con non piu' di cento
partecipanti. Per ogni modulo e' individuato, da parte del
responsabile di sede, il coordinatore del modulo stesso.
6. Ogni modulo, di cui al comma 5, del presente articolo, si
conclude con la valutazione dei risultati effettuata dal coordinatore
del modulo. Il partecipante che non ottiene la valutazione e' tenuto
a seguire nuovamente il modulo ed ottenere la relativa valutazione.
Un modulo previo il formale consenso del responsabile di sede e
relativa comunicazione al coordinatore del modulo, puo' essere, per
non piu' di una volta, seguito anche in una sede universitaria
diversa da quella in cui si segue il corso.
7. L'accordo di cui al comma 2, del presente articolo, tiene
conto anche di quanto previsto al comma 6, dello stesso articolo.
8. La formazione pratica puo' essere effettuata anche presso sedi
odontoiatriche pubbliche o altre sedi diverse dalla sede
universitaria nella quale viene effettuata la parte teorica, previ
opportuni protocolli d'intesa siglati dalla sede universitaria stessa
e dagli Ordini dei medici e odontoiatri territorialmente competenti,
i quali vigilano e garantiscono sulla qualita' della formazione
erogata. In tal caso detta pratica e' certificata dal responsabile
della sede presso la quale la stessa si svolge.
9. Tenuto conto di quanto previsto al comma 2 del presente
articolo, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, comunica, a ciascuna sede universitaria, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, a ciascuna sede universitaria,
le modalita' organizzative per l'attuazione del corso.
10. Le attivita' didattico-formative del corso afferiscono alle
seguenti aree disciplinari:
anatomia stomatologica;
clinica odontostomatologica;
radiodiagnostica odontoiatrica;
farmacologia odontoiatrica;
terapia odontoiatrica su pazienti disabili;
anestesiologia - anestesia e sedativi usati in odontoiatria;
patologia speciale odontoiatrica;
odontoiatria conservativa;
endodonzia;
chirurgia speciale;
pedodonzia;
ortodonzia;
paradontologia;
protesi dentaria;
materiali dentari;
organizzazione professionale, deontologica e legislazione;
aspetti sociali della prassi odontologica".

Art. 2.
1. L'art. 6 del decreto ministeriale 19 aprile 2000 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 giugno 2000 -
4a serie speciale - n. 47, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Commissioni di valutazione). - 1. Presso ciascuna sede
universitaria di cui all'art. 4, comma 2 del presente decreto, e'
istituita una commissione nominata dal Ministero della sanita' e
composta da un rappresentante del Ministero della sanita' con
funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da due
rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici e
degli odontoiatri iscritti all'albo degli odontoiatri, da due
dirigenti odontoiatri del Servizio sanitario nazionale e dal
responsabile di sede. Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario dei ruoli del Ministero della sanita' o del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Per ogni componente titolare e' nominato un supplente che
subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.
3. La commissione di cui al comma 1, valuta la prova finale di
cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto che consiste nella
presentazione e discussione di una tesi relativa alla soluzione di un
caso clinico e in un colloquio su elementi di deontologia
professionale da parte di ciascun candidato.
4. I candidati che non abbiano conseguito l'idoneita' nella prova
finale sono ammessi a domanda a ripetere una sola volta e presso la
medesima sede universitaria la prova finale stessa.
5. Ai candidati, che hanno conseguito l'idoneita' e' rilasciato
un attestato conforme al modello allegato al presente decreto.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione requisiti
di ammissione e documentazione

1. Nulla e' innovato per quello che concerne le disposizioni
contenute nell'art. 1 del decreto adottato dal Ministero della
sanita' di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 19 aprile 2000 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 16 giugno 2000 - 4a serie speciale - n. 47)
cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto del 18 settembre 2000,
adottato dal Ministero della sanita' di concerto con il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 22 settembre 2000 - 4a serie
speciale - n. 74).
2. Parimenti, nulla e' innovato per quel che concerne l'art. 2
(requisiti di ammissione) e l'art. 3 (documentazione) del citato
decreto in data 19 aprile 2000.
2. Coloro i quali abbiano presentato istanza di partecipazione ai
sensi e nei termini previsti dall'art. 1 del citato decreto 19 aprile
2000, cosi' come modificato dal decreto del 18 settembre 2000, devono
indirizzare all'Ordine destinatario della prima istanza, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, l'indicazione della sede
universitaria dove intendono frequentare il corso. Sara' cura degli
Ordini trasmettere alle sedi universitarie, e per conoscenza al
Ministero della sanita' e al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca l'elenco dei nominativi che hanno
titolo a frequentare il corso di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Oneri finanziari

1. Gli aspetti finanziari relativi al contributo delle spese di
cui all'art. 11 del citato decreto ministeriale 19 aprile 2000,
saranno regolati d'intesa tra la Federazione nazionale degli Ordini
dei medici e degli odontoiatri e le singole Universita'.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 del decreto
ministeriale 19 aprile 2000 di cui in premessa.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 agosto 2001

Il Ministro della sanit

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