FINANZIARIA 2008:
COSA CAMBIA PER GLI ODONTOIATRI?
1. AGEVOLAZIONI PER INCENTIVARE LA COSTITUZIONE DI GRANDI STUDI ASSOCIATI.
Al fine di favorire la nascita di studi professionali sempre più grandi (per migliorare l’efficienza operativa e ridurre i costi finali) agli studi professionali associati con un numero di professionisti da almeno 4 a non più di 10 viene riconosciuta un’agevolazione fiscale pari al 15% dei costi per l’acquisto, anche tramite leasing, di alcuni beni strumentali (impianti e attrezzature varie, ammodernamento e ristrutturazione degli immobili strumentali utilizzati per l’esercizio dell’attività professionale, attrezzature informatiche, macchine d’ufficio e programmi informatici, mobili e arredi specifici).
Tale bonus fiscale sarà riconosciuto per le operazioni di aggregazione (costituzione di studi professionali associati) che avverranno nel periodo di tempo compreso tra l’1/1/2008 e il 31/12/2010. I costi che verranno presi in esame sono quelli sostenuti dalla data di costituzione (con contratto registrato) fino ai successivi 12 mesi.
Attenzione però: per poter beneficiare di questo bonus 15% (in forma di credito d’imposta) tutti gli associati devono esercitare la loro attività professionale ESCLUSIVAMENTE all’interno dello studio professionale associato.
Il legislatore inoltre ha inserito una particolare misura per le aggregazioni professionali tra medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale (il Ministero della salute potrebbe elevare i limiti minimo e massimo del numero degli associati).
Quindi lo studio associato che rientrerà nelle disposizioni di cui sopra se, per esempio, sosterrà costi (come sopra identificati) per un totale di € 200.000,00 avrà un beneficio fiscale pari al 15% e quindi di € 30.000,00.
COMMENTO
Un po’ poco.
All’apparenza sembra facile e conveniente ma credo che non avrà applicazione così diffusa.
Andrà benissimo per chi già aveva intenzione di costituire uno studio professionale associato e, avendone tutti i requisiti, si ritrova quindi con questo gradito bonus del 15%.
Ma pensare che una misura di questo genere possa fortemente stimolare la nascita di studi associati mi sembra poco verosimile.
Forse ci voleva più coraggio ad elevare sensibilmente la percentuale del 15%.
2. RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE SULLE S.R.L.
L’IRES sulle s.r.l. è ridotta al 27,5%.
Le strutture sanitarie private (compreso quindi gli ambulatori odontoiatrici) che esercitano l’attività in forma di s.r.l. (compreso le s.r.l. a socio unico) pagheranno un’aliquota fissa del 27,5% di IRES (Imposta sul Reddito delle Società) oltre l’IRAP.
L’aliquota è stata quindi ridotta dall’attuale 33% al 27,5%.
COMMENTO
Novità favorevole che può ulteriormente incentivare la costituzione di ambulatori odontoiatrici in forma di s.r.l. di uno o più soci (senza limiti né minimo né massimo).
Se consideriamo che l’aliquota IRPEF più alta è del 43% si vede subito quale può essere la convenienza (oltre naturalmente ad altre importanti motivazioni e ragioni) alla costituzione di una società a responsabilità limitata.
3. CONTRIBUENTI MINIMI (compensi non superiori a € 30.000,00 annui): ISTITUITO UN REGIME SUPERSEMPLIFICATO.
Per i professionisti (e gli imprenditori) che nell’anno solare precedente hanno conseguito un totale annuo complessivo di incassi lordi (o ricavi) non superiore a € 30.000,00 ed inoltre:
Ø non hanno sostenuto spese per dipendenti o collaboratori;
Ø non hanno effettuato, nel triennio precedente, acquisti di beni strumentali superiori a € 15.000,00.
Può essere scelto un regime supersemplificato di tassazione che avrà le seguenti caratteristiche per chi vi aderirà:
a) un’aliquota d’imposta (fissa) pari al 20% del reddito calcolato come differenza tra compensi e costi conseguiti per cassa;
b) sono esclusi dagli studi di settore;
c) non pagano l’IRAP (4,25%);
d) sono esonerati dall’obbligo di tenuta dei registri contabili ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF, IRAP).
Non possono aderire al regime di cui sopra i professionisti (o imprenditori) che contestualmente partecipano ad associazioni professionali o società.
Il regime supersemplificato di cui sopra non è obbligatorio e quindi volendo si possono adottare le normali scritture contabili e la normale tassazione.
COMMENTO
La norma di semplificazione, date le caratteristiche esposte, può interessare gli odontoiatri giovani collaboratori senza proprio studio.
Per chi rientra nelle condizioni sopra esposte si tratta di scegliere quindi quale regime adottare:
Ø se quello ordinario con tenuta delle scritture contabili e tassazione ordinaria;
Ø se quello supersemplificato senza scritture contabili e con tassazione forfettaria al 20%.
Come spesso accade in tema fiscale non ha senso dare una risposta uguale per tutti o un consiglio generalizzato.
Sarà senz’altro necessario che ciascun interessato valuti insieme al proprio commercialista la convenienza nella scelta.
Possiamo però fare alcune riflessioni di carattere generale che tutti possono condividere.
a) CONVENIENZA FISCALE
L’aliquota per il regime supersemplificato è del 20% del reddito professionale (senza però la possibilità di dedurre altri oneri).
L’aliquota normale è del 23% + l’IRAP (fino a un imponibile di € 26.000,00).
Nel regime supersemplificato però non si possono detrarre alcuni altri oneri.
Quindi la convenienza fiscale, a seconda dei singoli casi, ci può essere o no.
Comunque l’eventuale risparmio non è di solito di misura rilevante.
b) ABOLIZIONE REGISTRI CONTABILI
Per i registri IVA l’abolizione è un vantaggio che semplifica.
Ai fini delle imposte dirette (IRPEF) il vantaggio è solo apparente perché quando si dovrà redigere la dichiarazione dei redditi (Quadro E) ci si troverà a dover, per arrivare al calcolo del reddito imponibile, ricostruire per via extra contabile tutte le voci di entrata e uscita con un dispendio di tempo che annullerà il vantaggio della mancata tenuta dei registri.
c) NO STUDI DI SETTORE
Qui, a mio avviso, in alcuni casi, sta il vero vantaggio.
Infatti chi sceglie il regime supersemplificato non è più soggetto agli studi di settore.
Sarà quindi opportuno valutare attentamente la propria congruità e coerenza.
Se non si è congrui e coerenti l’abolizione dallo studio di settore è un vantaggio reale, se invece si è congrui e coerenti tale vantaggio non esiste.
d) VERIFICHE BANCARIE (PUNTO DOLENTE)
Come è noto i professionisti sono soggetti alle verifiche bancarie. La mia recentissima esperienza professionale sul tema mi fa dire che in caso di verifica bancaria senza una precisa e puntuale contabilità la difesa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate è, di fatto, impossibile.
Quindi ATTENZIONE, CONSIGLIO VIVAMENTE a chi sceglierà il regime supersemplificato di tenere memoria giustificativa di TUTTI i movimenti bancari perché in difetto si troverà completamente indifeso nei confronti di un eventuale accertamento bancario da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per concludere questo punto ribadisco il concetto sopra espresso e cioè che non esiste una convenienza o meno di carattere generale a scegliere il regime supersemplificato.
Attenzione a valutare con scrupolo la propria posizione con l’ausilio del commercialista al fine di evitare scelte sbagliate.
e) ATTENZIONE ALLE RITENUTE (ALTRO PUNTO DEBOLE)
Per i collaboratori che, come di solito accade, fatturano allo studio odontoiatrico, c’è la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso lordo.
Costoro quindi, con il regime supersemplificato, saranno cronicamente in credito IRPEF con tutte le problematiche relative alle eventuali richieste di rimborso.
Su questo punto ci si attende eventuali deroghe ma al momento le cose stanno come detto.
4. FONDI SANITARI
Il Ministero della Salute dovrà, entro 60 giorni dall’approvazione della finanziaria (quindi entro fine febbraio 2008), determinare quali le prestazioni (comprese quelle odontoiatriche) che dovranno essere erogate dai fondi sanitari integrativi.
I contributi versati dai contribuenti ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale saranno deducibili dal reddito fino alla concorrenza annua di € 3.615,20.
COMMENTO
Novità favorevole ai contribuenti.
5. INDICI DI NORMALITA’ ECONOMICA
Come già anticipato dal Ministero, gli INE (Indice di Normalità Economica) da soli non hanno valore alcuno, per l’Agenzia delle Entrate, ai fini di un possibile accertamento ma dovrà essere l’Agenzia delle Entrate stessa a provare (in tutti i modi consentiti e imposti dalla legge) i maggiori compensi su cui richiedere la tassazione.
COMMENTO
Nulla di nuovo. Ormai era noto a tutti, su precedente segnalazione del Ministero, che gli INE, da soli, non avevano alcuna rilevanza.
Evidentemente le proteste delle categorie (artigiani e commercianti in primis) sono state ascoltate.
PER CONCLUDERE
Come si vede la finanziaria 2008 non ha portato al mondo odontoiatrico novità estremamente rilevanti (né in bene né in male, e questo è già qualcosa).
Oltre a quanto detto la finanziaria 2008 comprende poi varie disposizioni (in materia di casa, risparmio energetico etc.) che interessano tutti i contribuenti come tali e che non riguardano quindi soltanto il settore odontoiatrico in particolare.
Dr. Marcello TERZUOLO
Commercialista in Torino

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