VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l’art.1, comma 5;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a) ;

VISTO il decreto 22 ottobre 2004, n.270 " Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;

VISTI i DD.MM. rispettivamente in data 28 novembre 2000 e 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate le classi delle lauree specialistiche/magistrali;

VISTO il D.M. 31 ottobre 2007, n.544 "Requisiti necessari per l’attivazione dei corsi di studio" e, in particolare la tabella n.7 che ne fa parte integrante, in cui viene stabilita la numerosità minima per gruppi di classi di laurea magistrale a ciclo unico, salvo la esclusione dei corsi a programmazione nazionale ove venisse definita in misura più ridotta di quella minima indicata;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l’art.39, comma 5;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 e in particolare, l’art.26;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione";

VISTE le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;

VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l’anno accademico 2009-2010 riferito alle predette disposizioni;

VISTE le considerazioni espresse in data 21 aprile 2009 dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato;

VISTA la posizione del T.A.R. Lazio, Sez.III, esplicitata in più pronunce, con cui si ritiene prevalente l’offerta formativa degli Atenei rispetto alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale;

CONSIDERATA, peraltro, la necessità di tener conto anche del fabbisogno sanitario delle singole Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della citata legge n.264/1999;

CONSIDERATO che alla data del presente decreto la rilevazione effettuata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992 e successive modifiche non si è ancora tradotta in Accordo formale in sede di Conferenza per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;

CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall’art.4, comma 1, della richiamata legge n.264/1999;

CONSIDERATI, al riguardo, i dati acquisti dal predetto Ministero in vista dell’Accordo Stato-Regioni, che palesano un’esigenza nazionale inferiore alla potenzialità formativa del sistema universitario, deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n.264;

RITENUTO che per garantire la formazione professionale di qualità degli odontoiatri sono necessarie esercitazioni specifiche e che per le medesime devono risultare indispensabili l’utilizzo da parte di ciascuno studente di una unità operativa complessa, c.d. "riunito", nonché la presenza di personale docente, di tutor e di laboratori;

RITENUTO di dover considerare il fattore di criticità risultante dall’anno di fabbricazione di alcuni "riuniti", la percentuale del loro utilizzo quando trattasi di poltrone attrezzate in convenzione e la loro ubicazione in strutture poste a distanza dalla sede del corso di laurea, quali elementi che incidono in maniera preponderante per la formazione clinica professionalizzante;

TENUTO CONTO delle considerazioni e delle proposte formulate dal Gruppo tecnico insediato presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ai fini della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell’Osservatorio delle Professioni sanitarie, i Presidenti delle Conferenze dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Medicina Veterinaria, della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e della Federazione degli Ordini dei Veterinari Italiani;

VISTA la nota del Presidente del Comitato di valutazione del sistema universitario in data 19 giugno 2009 con cui fa rinvio alle indicazioni espresse dai componenti dello stesso Comitato nell’ambito del predetto Gruppo tecnico;

VISTA la nota del Rettore dell’Università de L’Aquila in data 26 giugno 2009 in cui dichiara i requisiti strutturali e assistenziali anche per il corso di laurea specialistica/magistrale in odontoiatria e protesi dentaria;

RITENUTO, sulla base delle considerazioni sopra esposte, di determinare per l’anno accademico 2009/2010 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in odontoiatria e protesi dentaria in ragione di una riduzione percentuale operata rispetto alla programmazione dell’anno accademico precedente;

RITENUTO, peraltro, di derogare a tale criterio per quelle sedi che, se fosse loro applicato, non potrebbero attivare il corso per il quale, al contrario, la offerta formativa 2009-2010 è tale da poter giustificare la continuità del medesimo, stabilendo per esse una numerosità più ridotta rispetto a quella minima così come fissato nel richiamato D.M. 31 ottobre 2007, n.544 ;

RITENUTO di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

D E C R E T A:

Art. 1

Limitatamente all’anno accademico 2009/2010 , i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica/ magistrale in odontoiatria e protesi dentaria sono determinati in numero di 755 .
In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all’art.26 della legge 30 luglio 2002, n.189 sono destinati n. 690 posti, ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, e agli studenti stranieri residenti all’estero sono destinati n. 65 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse.

Art.2

Ciascuna università dispone l’ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
Ciascuna università dispone l’ammissione degli studenti non comunitari residenti all’estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 luglio 2009

f.to IL MINISTRO
Mariastella Gelmini

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