Corte di cassazione – Penale
I vizi del consenso informato
Dal rilievo attribuito al consenso del paziente non può farsi discendere la conseguenza che dall’intervento effettuato in assenza di consenso o con un consenso prestato in modo invalido si possa sempre profilare la responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale, in caso di esito letale, ovvero a titolo di lesioni volontarie. Ciò in relazione all’elemento soggettivo di tali reati, che è di norma non configurabile rispetto all’attività del medico. In altri termini, in relazione al caso specifico, pur ammettendosi che il consenso sia stato prestato in maniera grossolana e non satisfattiva, con moduli oltre modo generici e non in grado di dimostrare l’avvenuta consapevolezza del destinatario consenziente, non appare condivisibile, in linea di principio, l’assunto che vorrebbe inquadrare i fatti nell’ambito dei reati di lesioni volontarie e di omicidio preterintenzionale. Il consenso eventualmente invalido perchè non consapevolmente prestato non può di per se importare l’addebito a titolo di dolo. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)