Fonte: http://www.oralmax.it
Pubblichiamo quanto inviatoci dal Prof. Aldo Bruno Giannì in data 9.4.2009
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In considerazione della enorme diffusione del vostro sito tra gli addetti ai lavori mi è sembrato opportuno inviarvi in anteprima una copia del nuovo parere del Dr Leonardi del ministero relativo all’annosa questione, peraltro costruita ad arte, della possibilità o meno degli specialisti in ch maxillo-facciale di eseguire l’implantologia a scopo odontoprotesico.
Come si può evincere nel documento (che presenta un errore di impaginazione pag 2 è la 3 e la pag 3 è la 2) viene specificato al di là di ogni dubbio che il chirurgo maxillo-facciale può eseguire tale procedure a patto che il piano di trattamento sia stato redatto dall’ odontoiatra (paragrafo 1 pag 4 "Nello specifico quindi, si ritiene che il chirurgo maxillo-facciale possa eseguire impianti a scopo odontoprotesico solo su indicazione e conseguente progettazione dell’intero piano di trattamento da parte dell’odontoiatra").
Vi prego di pubblicarlo sul vostro sito affinchè tutti i colleghi interessati possano prenderne visione in quanto, a differenza dell’altro parere, questa volta vi è una strana lentezza nella diffusione del documento.
Ringraziando per la collaborazione invio cordiali saluti
Prof Aldo Bruno Giannì
Ordinario Ch Maxillo-facciale e Direttore Scuola di Specializzazione
in Ch Maxillo-facciale Università degli Studi di Milano
Primario U.O. Ch Maxillo-facciale Clinicizzata Istituto Galeazzi Milano
e-mail aldo.gianni@unimi.it
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IL DOCUMENTO
LE CONCLUSIONI:
Gli ambiti di attività dell’odontoiatra e del chirurgo maxillo-facciale
Dalla breve ricostruzione della normativa comunitaria e della giurisprudenza della
Corte Europea emerge in maniera chiara e netta la volontà del legislatore comunitario di
distinguere la professione odontoiatrica da quella medica. Si è reso pertanto necessario
ridefinire il campo dell’una e dell’altra. La questione non riguarda la distinzione tra le
competenze dell’odontoiatra e quelle del chirurgo maxillo-facciale. bensì quelle del
primo rispetto al laureato in medicina e chirurgia.
In tale ottica, perde di significato soffermarsi sul singolo atto, in quanto occorre
considerare gli ambiti di attività per stabilire se essi siano di competenza dell’una o
dell’altra professione. Non a caso il parere del 14 marzo 2008 era stato rilasciato a
seguito della segnalazione di due fattispecie in cui chirurghi maxillo-facciali. partendo
dal presupposto di poter legittimamente svolgere l’attività implantologica, avevano
avviato un’attività finalizzata, di fatto, allo svolgimento di attività riservate agli
odontoiatri.
In tale occasione, oggetto del parere era esclusivamente "l’implantologia dentale",
quale "metodica di riabilitazione odontoiatrica’". Il_clamore suscitato dal parere ha
condotto ad interpretazioni estreme del parere medesimo, come se con esso si intendesse
riservare alla professione odontoiatrica ogni attività riconducibile all’implantologia, ivi
comprese quelle attività quali, ad esempio, l’implantologia di supporto di epitesi facciali
– menzionata nella memoria del 5 novembre – che, ovviamente, rientrano nelle
competenze del medico.
Si legge nella summenzionata memoria che l’aspetto di maggiore criticità
risiederebbe nel fatto che, in base al parere del 14 marzo, sarebbe preclusa ai laureati
in medicina e chirurgia specialisti in chirurgia maxillo-facciale l’applicazione di
impianti endoossei con finalità odontoprotesiche.
Al riguardo, si osserva che gli estensori, dopo aver operato una distinzione tra
implantologia dentale (di sicura pertinenza odontoiatrica) ed implantologia endoossea,
pervengono alla seguente conclusione:
• "la chirurgia implantologica endoossea orale è una branca della chirurgia
orale e come tale può essere eseguita sia dai laureati in odontoiatria (meglio
se con un training certificato in chirurgia orale) che dai medici specialisti in
chirurgia maxillo-facciale
• il piano generale di ogni riabilitazione implantoprotesica invece è
chiaramente appannaggio esclusivamente dell’odontoiatra che provvederà,
secondo le consolidate definizioni della "implantologia protesicamente
guidata", a programmare numero e sede degli impianti oltre che,
ovviamente, al confezionamento della protesi dentaria".
Partendo dalle surriferite conclusioni e rifacendosi al parere del 14 marzo,
l’opinione dello scrivente, che si sottopone alle valutazioni della S.V., è che
l’applicazione di impianti endoossei con finalità odontoprotesiche rientri nella
competenza primaria dell’odontoiatra, il quale, naturalmente, può avvalersi
dell’apporto di altre professionalità, dato che, come sopra rappresentato,
l’integrazione tra le varie figure professionali è essenziale per la migliore tutela del
paziente. Nello specifico quindi si ritiene che il chirurgo maxillo-facciale possa eseguire
impianti a scopo odontoprotesico solo su indicazione e conseguente progettazione
dell’intero piano di trattamento da parte dell’odontoiatra.
La conclusione cui si perviene è sostanzialmente assimilabile a quella contenuta
nella richiamata memoria del 5 novembre, ma è importante rimarcarne la differenza:
ciò che rileva non è il singolo atto (l’attività implantologica), ma l’insieme della
prestazione, ovvero il piano di cura odontoprotesico, che si compone di una serie di atti
(anamnesi del paziente, esame obiettivo del cavo orale, indagini diagnostiche e
radiologiche, progettazione del piano di riabilitazione, progettazione della protesi,
applicazione dell’impianto, piano terapeutico e follow-up post-operatorio, connessione
protesica), rientranti, nel loro complesso, nelle competenze dell’odontoiatra.
Nel confermare l’opinione espressa nel parere del 14 marzo 2008, lo scrivente,
anche al fine di fugare ogni dubbio circa una preconcetta difesa delle tesi a suo tempo
esternate, rappresenta alla S.V. l’opportunità, qualora permangano dubbi sulla
correttezza dell’impostazione sopra illustrata, di investire della questione il Consiglio
Superiore di Sanità per un definitivo pronunciamento in merito.