Bonus occupazione 2008

I datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise – ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale – hanno diritto ad un bonus sotto forma di credito d’imposta. Il bonus è previsto nella legge finanziaria per il 2008; il decreto che detta le disposizioni attuative di accesso al credito d’imposta, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le assunzioni devono essere effettuate nel periodo compreso tra il primo gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, e devono aggiungersi al numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nell’anno 2007. L’incentivo è pari a 333 euro mensili per ciascun lavoratore assunto in più rispetto alla media degli "occupati 2007"; è elevato a 416 euro, in caso di assunzioni di lavoratrici rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato". L’agevolazione spetta, comunque, fino al 31 dicembre 2010, a condizione di "conservare" l’incremento occupazionale raggiunto nel 2008.

Dossier su "Bonus occupazione 2008"

 

 

Il bonus: a chi spetta e in che misura

Beneficiari del credito

Tutti i datori di lavoro che, tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate.

Per quali anni si può beneficiare del credito

Il nuovo incentivo viene riconosciuto, per gli anni 2008, 2009 e 2010. In sostanza, le assunzioni agevolate sono solo quelle effettuate entro il 31 dicembre 2008, mentre il beneficio spetta sia nell’anno in cui avviene l’assunzione che nei due successivi.

Per quali contratti di lavoro

Il beneficio spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, impiegati nelle aree svantaggiate, costituenti incremento del numero di lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati, nelle stesse aree, nel periodo 1º gennaio 2007 – 31 dicembre 2007. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma a tempo parziale, sono calcolati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale di lavoro.

Come viene misurato l’incremento

L’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media dell’anno 2007, deve verificarsi non solo rispetto al numero dei lavoratori impiegati nelle aree svantaggiate, ma anche rispetto al numero dei lavoratori complessivamente impiegati dal datore di lavoro. Ciò, al fine di evitare che eventuali incrementi della base occupazionale nelle aree svantaggiate siano controbilanciati da decrementi della base occupazionale complessiva della stessa impresa o datore di lavoro. Nella stessa ottica, è previsto che l’incremento della base occupazionale sia considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate dall’impresa principale o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Vietato licenziare

I nuovi posti di lavoro debbono essere mantenuti per un certo periodo di tempo. In particolare, gli incrementi occupazionali devono essere conservati all’interno della medesima regione o zona assistita, per almeno tre anni, nel caso di grandi imprese, oppure per due anni, nel caso delle piccole e medie imprese. A ulteriore tutela dell’effettività dell’incremento della base occupazionale è stata prevista la decadenza del diritto all’agevolazione qualora il numero complessivo dei dipendenti, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro, per ciascuno degli anni interessati, risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel 2007. Tale previsione impedisce di riconoscere il beneficio alla mera "trasformazione" di contratti a tempo determinato, ovvero, con contenuto formativo, in contratti a tempo indeterminato, senza, che si produca un effettivo incremento della base occupazionale complessiva.

In generale, comunque, il datore di lavoro non deve aver ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1º novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi dai casi di raggiungimento dei limiti di età pensionabile, di dimissioni volontarie o di licenziamento per giusta causa.

Quanto "pesa" il credito

La misura del credito d’imposta è pari a 333 euro al mese per ciascun lavoratore assunto, e a 416 euro in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato.

Assunzioni part-time

Per le assunzioni di dipendenti con contratto a tempo parziale, il credito d’imposta è ridotto proporzionalmente alle ore prestate rispetto a quelle previste dal relativo contratto nazionale di lavoro.

Quali lavoratori danno diritto al beneficio

I lavoratori assunti devono essere soggetti che non abbiano mai lavorato; soggetti che abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente; soggetti portatori di handicap; lavoratrici donne svantaggiate.

Rispetto del ccnl e della sicurezza

Devono, inoltre, essere rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d’imposta, nonché le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.

 

Come ottenere il bonus

Modalità di accesso al bonus

Occorre inoltrare un’istanza telematica al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009. Tuttavia, per la gestione delle procedure relative alle assunzioni agevolabili effettuate nel periodo tra il 1º gennaio 2008 e la data di attivazione della procedura telematica, è previsto l’invio delle istanze di attribuzione del credito a partire dal primo giorno di attivazione della stessa procedura.

Esame delle istanze

L’Agenzia delle Entrate esamina le istanze secondo l’ordine cronologico di presentazione, verificandone, sulla base dei dati in essa indicati, l’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma.

Risposta entro 30 giorni

È prescritto che l’eventuale accoglimento, nei limiti di stanziamento dei fondi per ciascun anno, sia espresso, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza medesima, mediante comunicazione in via telematica al soggetto interessato.

Esaurimento dei fondi

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicarsi sul sito internet della stessa Agenzia, inoltre, è comunicata la data dell’accertato esaurimento dei fondi.

Accoglimento istanza: obblighi dei datori

In caso di accoglimento dell’istanza, ai beneficiari è imposto l’onere di inviare all’Agenzia delle Entrate, dal 1º febbraio al 31 marzo di ciascun anno dal 2009 al 2011, una comunicazione che attesti il rispetto delle condizioni dettate dal decreto. Con la stessa comunicazione, il beneficiario è tenuto ad indicare l’eventuale minor credito spettante con riferimento all’anno precedente o a quello in corso. La suddetta comunicazione costituisce il presupposto per fruire, nell’anno in cui la stessa deve essere presentata, della quota di credito già prenotata con l’istanza di attribuzione del beneficio.
Il mancato invio della stessa comporta la decadenza dalla fruizione del credito.

Soggetti non ammessi per esaurimento fondi

Per i soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati, è prevista una sorta di "riapertura dei termini", mediante la presentazione, dal 1º al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010, di una "nuova" istanza telematica, per l’attribuzione del credito in misura non superiore a quella già richiesta con la "precedente" istanza non accolta. Per l’accoglimento delle nuove istanza si applica l’ordine cronologico di presentazione delle istanze originarie, nei limiti delle risorse resesi disponibili a seguito di rinunce al credito, o di mancato invio della comunicazione o di indicazione di minori crediti spettanti nella comunicazione medesima.

Fruizione credito

La fruizione del credito d’imposta è prevista esclusivamente in compensazione, a partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell’istanza. Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale delle attività produttive.

Decadenza dall’agevolazione

Le ipotesi di decadenza dall’agevolazione, prevedono differenti conseguenze relativamente alla quota di credito già maturata fino al momento dell’accertamento stesso delle condizioni di decadenza. In particolare, nel caso in cui, alla fine di ciascun anno, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, assunti con qualsiasi tipo di contratto, risulti inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo di riferimento, la decadenza opera a partire dall’anno successivo a quello di rilevazione di tale risultato. Ai fini della verifica su base annuale del numero dei lavoratori complessivamente impiegati nell’impresa, i soggetti beneficiari sono tenuti ad inoltrare al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate, anche una comunicazione in via telematica contenente i dati a tal fine rilevanti.

Nei casi in cui, invece, i posti di lavoro creati non siano conservati per un determinato periodo di tempo, oppure nei casi di accertamento definitivo di determinate violazioni non formali alla normativa fiscale, contributiva o in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, commesse negli anni 2008, 2009, 2010, ed infine nei casi in cui il datore di lavoro sia raggiunto da provvedimenti definitivi della magistratura, per condotta antisindacale, la decadenza dal beneficio comporta il divieto di fruizione del credito d’imposta già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza nonché l’eventuale recupero del credito d’imposta già utilizzato in precedenza, con l’applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Divieto di cumulo

Il credito d’imposta non è cumulabile con altri "aiuti di Stato", né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell’aiuto, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad una intensità di aiuto superiore a quella consentita dal medesimo regolamento sugli aiuti all’occupazione. Il divieto di cumulo, inoltre, è previsto anche con riferimento agli aiuti di Stato a finalità regionale sotto forma di aiuti all’occupazione legati all’investimento, nei casi in cui l’aiuto all’investimento sia calcolato sulla base dei costi di investimento materiali ed immateriali. L’eventuale cumulo illegittimo è sanzionato con il recupero dell’aiuto fruito e con l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Verifiche e controlli

Con riferimento alle attività di controllo e verifica, nei casi in cui si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni imposte dalla norma ovvero per il verificarsi di una o più cause di decadenza, che l’Agenzia delle entrate provveda al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Contattaci

Utilizza il form sottostante per entrare in contatto con noi.

I campi contrassegnati con * sono obbligatori.





    Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sulla privacy ai sensi del Reg. UE 2016/679 (Art. 13) e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali *

    Esprimo in modo consapevole e libero il consenso al trattamento per le seguenti finalità:
    Finalità 3.1
    Do il consensoNego il consenso
    Finalità 3.2
    Do il consensoNego il consenso
    Finalità 3.3
    Do il consensoNego il consenso