E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 il Decreto
Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 recante: "Attuazione della Direttiva
2005/60/CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché
della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".
L’art. 49 del suddetto provvedimento ha introdotto importanti novità in materia di
assegni, che entreranno in vigore il 30 aprile 2008.
In particolare:
· le Banche e Poste Italiane SpA devono rilasciare moduli di assegni bancari e
postali già muniti della clausola "non trasferibile". Il cliente può, comunque,
richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni bancari e postali "liberi",
pagando la somma di 1,50 euro per ciascun modulo a titolo di imposta di bollo;
· gli assegni bancari e postali di importo pari o superiore a Euro 5.000,00
devono essere emessi con la clausola "non trasferibile" e con l’indicazione del
nome o ragione sociale del beneficiario;
· gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (e cioè gli assegni che
il traente emette con le formule "a me stesso", "a me medesimo" "a m.m.", ecc.)
possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane
S.p.A.;
· gli assegni circolari ed i vaglia cambiari o postali devono essere emessi con la
clausola "non trasferibile" e con l’indicazione del nome o ragione sociale del
beneficiario;
· il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di assegni circolari e vaglia
cambiari o postali di importo fino a € 4.999,99 senza la clausola "non
trasferibile", pagando la somma di 1,50 euro per ciascun assegno/vaglia a titolo
di imposta di bollo;
· gli assegni bancari o postali emessi in forma libera ovvero gli assegni circolari
o vaglia cambiari rilasciati in forma libera devono recare in ogni girata, a pena di
nullità, il codice fiscale del girante.