RITORNO AL PASSATO
Art. 2 DL 4 luglio 2006 n. 223
L’art. 2 terzo comma del decreto legge di cui in oggetto, ha stabilito che: ‘le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina contenenti: a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime; b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni, c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di persone o associazioni (professionisti), debbono essere adeguate entro il primo gennaio 2007 e in caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data, le norme in contrasto con quanto previsto dal primo comma dell’articolo sono in ogni caso nulle’.
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