NOTE ESPLICATIVE IN MERITO ALL’APPLICAZIONE
DELLE NORME DEL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO
E DELLE RELATIVE LINEE GUIDA
IN TEMA DI PUBBLICITA’ INFORMATIVA SANITARIA
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CAPO I
PUBBLICITA’ INFORMATIVA SANITARIA – REGOLE GENERALI
1) Pubblicità commerciale
Non è ammessa alcuna forma di pubblicità meramente commerciale, promozionale e
comparativa.
2) Pubblicità informativa sanitaria
È consentita ai singoli ed alle strutture sanitarie pubbliche e private la diffusione di
messaggi informativi attinenti a titoli, specializzazioni professionali, caratteristiche delle
prestazioni e dei servizi sanitari offerti.
La pubblicità informativa sanitaria deve rispettare, nelle forme e nei contenuti, i principi
di correttezza informativa, di responsabilità e di decoro professionale, non deve risultare
arbitraria e discrezionale ma improntata all’obiettività ed alla veridicità.
3) Informazione scientifica
L’informazione scientifica, quale mezzo di comunicazione inerente temi di interesse
scientifico ed iniziative di educazione sanitaria, può essere realizzata con libertà di forme e
di mezzi purché il messaggio contenga informazioni scientificamente rigorose, obiettive e
prudenti, dovendosi astenere dal divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e
su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate da fonti autorevoli o
comunque tali da produrre timori infondati, spinte consumistiche o illusorie attese nella
pubblica opinione.
4) Competenze ordinistiche
È affidato all’Ordine Provinciale sia il compito preventivo di verifica (attraverso
apposita commissione) che di controllo successivo (anche in via disciplinare) del rispetto
delle regole e dei principi individuati dalle specifiche disposizioni in merito dettate dal
Nuovo Codice Deontologico (art. 55-56-57), dalla relativa Linea Guida applicativa ad esso
allegata e dalle presenti note esplicative, ai quali i singoli e le strutture pubbliche e private
devono attenersi nell’effettuazione di pubblicità informativa sanitaria, verificando altresì il
rispetto dei criteri di trasparenza e veridicità del messaggio.
5) Forme consentite
La pubblicità informativa sanitaria può essere realizzata mediante le seguenti modalità:
– targhe murarie;
– inserzioni in elenchi telefonici, pagine gialle, elenchi di categoria;
– inserzioni su riviste specializzate, giornali (quotidiani o periodici) destinati al
grande pubblico;
– volantini;
– ogni altra forma o strumento idoneo ad assicurare il rispetto dei principi indicati
nelle presenti note esplicative con particolare riferimento al decoro professionale,
giusta valutazione ed autorizzazione ordinistica, da intervenirsi in via preventiva,
salvi i casi di controllo successivo disciplinati dall’art. 10.
6) Contenuto della pubblicità informativa sanitaria
La pubblicità informativa sanitaria, in qualunque modalità sia realizzata, deve
obbligatoriamente contenere:
– nome e cognome del sanitario;
– il titolo di medico chirurgo e/o odontoiatra;
– il domicilio professionale.
La pubblicità informativa sanitaria, in qualunque modalità sia realizzata, può inoltre
avere ad oggetto gli ulteriori elementi indicati al punto n. 4) della Linea Guida inerente
l’applicazione degli art. 55-56-57 del Nuovo Codice Deontologico.
L’uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito
il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. È vietato l’uso di titolo, compresi quelli
di specializzazione conseguiti all’estero, se non riconosciuti dallo Stato.
7) Contenuti non ammessi
Nella pubblicità informativa sanitaria non è ammesso l’inserimento di contenuti
ingannevoli, ivi compresa la pubblicazione di notizie che ingenerino aspettative illusorie,
che siano false, non verificabili o che possano procurare timori infondati, spinte
consumistiche o comportamenti clinicamente inopportuni.
Sono altresì escluse le notizie e le informazioni che rivestono i caratteri di pubblicità
promozionale-commerciale, artificiosamente mascherata da informazione sanitaria o che
siano lesive della dignità e del decoro della categoria o comunque eticamente disdicevoli.
Non è consentito informare l’utenza circa indagini statistiche relative ai servizi sanitari
o effettuare comparazioni che non abbiano per esclusivo riferimento i dati resi pubblici
dalle autorità sanitarie vigilanti e dalle fonti ufficiali certificate.
Nell’ambito della pubblicità informativa sanitaria non è ammesso ospitare spazi
pubblicitari, tanto meno di aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi o tecnologie
operanti in campo sanitario.
7) Tariffe e costi
È consentito inserire nella pubblicità informativa sanitaria indicazioni attinenti le tariffe
ed i costi complessivi delle prestazioni erogate, fermo restando che tali elementi economici
non possono costituire contenuto essenziale del messaggio.
Al fine della tutela del decoro professionale, il contenuto facoltativo di cui al comma
precedente non può essere inserito nella pubblicità informativa sanitaria realizzata mediante
targhe ed insegne.
8) Procedimento di verifica
La pubblicità informativa sanitaria è soggetta a verifica da parte della competente
Commissione dell’Ordine cui risulta iscritto il professionista richiedente o in cui abbia sede
la struttura sanitaria (pubblica o privata) richiedente.
Nel caso in cui l’attività cui si riferisce la pubblicità informativa sanitaria sia svolta in
una provincia diversa da quella di iscrizione (del professionista) o sede (della struttura
sanitaria) richiedenti, la verifica spetta all’Ordine territorialmente competente.
La richiesta di effettuazione di una pubblicità informativa sanitaria deve essere
presentata dal professionista o dal direttore sanitario della struttura (pubblica o privata)
all’Ordine competente ai sensi dei commi precedenti, corredata da una dichiarazione
autocertificativa in ordine a descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei
contenuti della pubblicità informativa sanitaria.
Ai fini della verifica, la Commisione ordinistica competente, presa visione della
documentazione prodotta dal professionista o dal direttore sanitario ai sensi del comma
precedente, verifica il rispetto della disciplina dettata dal Nuovo Codice Deontologico, dalla
relativa linea guida applicativa, dalle presenti note esplicative e dalle disposizioni di settore.
Entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di presentazione della domanda la
Commissione ordinistica competente provvede al completamento della verifica.
9) Ambito di applicazione
Le presenti note esplicative trovano applicazione per ogni forma di pubblicità
informativa sanitaria consentita dalle disposizioni normative e deontologiche, da integrarsi
con quanto specificamente disposto nel capo II per quanto attiene l’utilizzo degli strumenti
informatici e telematici.
La procedura di verifica di cui all’art. 8 delle presenti note esplicative non dispensa il
professionista o il direttore sanitario richiedenti dall’ottenimento di ogni eventuale ed
ulteriore autorizzazione amministrativa ad altri fini richiesta ai sensi di legge.
CAPO II
PUBBLICITA’ INFORMATIVA SANITARIA TRAMITE INTERNET
10) Pubblicità informativa sanitaria tramite internet
E’ consentito effettuare pubblicità informativa sanitaria attraverso siti Internet, nel
rispetto delle norme e dei principi dettati in materia dal Codice Deontologico, dalla relativa
Linea Guida ad esso allegata, dalle presenti note esplicative e dal D. Lgs. n. 70 del 9 aprile
2003.
Il professionista o il direttore sanitario (in caso di strutture sanitarie pubbliche o private)
che intendano effettuare pubblicità informativa sanitaria tramite siti internet devono
segnalare all’Ordine, contestualmente o e comunque entro e non oltre tre giorni dalla data di
consultabilità on-line del sito, l’avvenuta collocazione in rete, mediante inoltro di
dichiarazione autocertificante il rispetto del presente regolamento.
Ogni successiva variazione apportata all’originaria composizione del sito necessita di
apposita comunicazione da parte del professionista o del direttore sanitario secondo le
modalità stabilite nel comma precedente.
L’Ordine, attraverso i propri organi competenti, provvede alla verifica di quanto
comunicato dal professionista o dal direttore sanitario mediante autocertificazione e
comunque a valutare l’effettivo rispetto delle norme in materia di pubblicità informativa
sanitaria dettate dal Codice Deontologico, dalla Linea Guida allegata e dal presente
regolamento.
Qualora, all’esito di controlli e delle verifiche di cui al comma precedente, la competente
Commissione ordinistica rilevi irregolarità o violazioni del presente regolamento, del
Codice Deontologico e della Linea Guida ad esso allegata, l’Ordine eserciterà il proprio
potere sanzionatorio disciplinare, previa eventuale esortazione a rendere conforme il sito
alle indicazioni fornite in sede di autocertificazione e comunque ad adeguarlo al rispetto
delle norme in materia di pubblicità.
11) Caratteristiche del sito
Il sito deve essere registrato come dominio di primo livello a nome del medico e/o
odontoiatra interessato o del legale rappresentante della struttura sanitaria pubblica o
privata.
Non è consentita l’utilizzazione di spazi Web gratuiti e di redirect su altri providers.
La denominazione del sito Web e l’eventuale indirizzo e–mail devono contenere
riferimenti diretti ad identificare il medico, l’odontoiatra o la struttura sanitaria pubblica o
privata.
Il sito Web deve essere visualizzabile mediante l’utilizzo dei browser più comuni.
Per la corretta visualizzazione del sito non deve essere richiesta l’installazione di
software e/o plug-in, né di cookies.
12) Contenuti del sito
Oltre al contenuto obbligatorio indicato dall’art. 6 comma I, nella home page del sito deve
altresì essere indicato l’Ordine Provinciale ed il numero di iscrizione del sanitario.
Il sito deve avere caratteristiche grafiche e cromatiche consone al decoro della
professione e non deve contenere alcuna forma di pubblicità meramente commerciale,
promozionale e comparativa.
Non sono consentite animazioni ad eccezione dei filmati di carattere scientifico. In tale
ipotesi, ove le scene riprodotte possono turbare la sensibilità degli utenti, deve essere
richiesto apposito preventivo consenso ai fini dell’accesso alla pagina.
Sono consentiti la riproduzione della piantina stradale atta ad identificare l’ubica-zione
dello studio medico e/o odontoiatrico e della struttura e l’inserimento di indica-zioni
attinenti le tariffe ed i costi complessivi delle prestazioni erogate, fermo restando che tali
ultimi elementi economici non possono costituire contenuto essenziale del sito.
Nel caso in cui il professionista o la struttura sanitaria pubblica o privata siano
convenzionati con una associazione di mutualità volontaria, possono darne informazione al
pubblico.
13) Spazi pubblicitari e collegamenti
Il sito Web non deve ospitare spazi pubblicitari (cosidetti banner) o fare riferimento a
prodotti di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici legati all’esercizio dell’attività
professionale.
Sono esclusi da tale divieto gli spazi pubblicitari tecnici la cui presenza sul sito ha lo
scopo di fornire all’utente strumenti utili di visualizzazione dei dati (ad esempio: software
per leggere documenti, software per la comprensione dei dati, ecc.) a condizione che trattasi
di programmi shareware o freeware. Sono altresì esclusi gli strumenti utili al proprietario
del sito per il controllo e monitoraggio degli accessi (ad esempio: contatori, ecc.)
Il sito può contenere una zona riservata per notizie informative destinate unicamente ai
professionisti medici o odontoiatri a condizione che lo stesso sia preventivamente
identificato attraverso apposito form e venga rilasciata una password di accesso.
E’ consentita l’indicazione di link e siti Web di istituzioni pubbliche di rilievo nazionale
(Ministero della Salute, FNOMCEO), e locale (Regioni, Provincie, Comuni), a banche dati
di carattere scientifico in ambito sanitario ed a società scientifiche senza fini di lucro.
E’ vietato l’inserimento di link a siti di Aziende farmaceutiche o produttrici di
dispositivi medici o comunque aventi natura commerciale.
14) Utilizzo della posta elettronica per motivi clinici
L’utilizzo della posta elettronica (e-mail) nei rapporti con i pazienti è consentito purché
vengano rispettati tutti i criteri di riservatezza dei dati e dei pazienti cui si riferiscono ed in
particolare alle seguenti condizioni:
a) ogni messaggio deve contenere l’avvertimento che la visita medica rappresenta il solo
strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico e che i consigli forniti via email
vanno intesi come meri suggerimenti di comportamento; va altresì riportato che trattasi
di corrispondenza aperta;
b) è rigorosamente vietato inviare messaggi contenenti dati sanitari di un paziente ad altro
paziente o a terzi;
c) è rigorosamente vietato comunicare a terzi o diffondere l’indirizzo di posta elettronica dei
pazienti, in particolare per usi pubblicitari o per piani di marketing clinici;
d) qualora il medico predisponga un elenco di pazienti suddivisi per patologia, può inviare
messaggi agli appartenenti alla lista, evitando che ciascun destinatario possa visualizzare
dati relativi agli altri appartenenti alla stessa lista;
e) l’utilizzo della posta elettronica nei rapporti tra colleghi ai fini di consulto è consentito
purché non venga fornito il nominativo del paziente interessato, né il suo indirizzo né altra
informazione che lo renda riconoscibile, se non per quanto strettamente necessario le
finalità diagnostiche o terapeutiche;
f) la disponibilità di sistemi di posta elettronica sicurizzati equiparati alla corrispondenza
chiusa, può consentire la trasmissione di dati sensibili per quanto previsto dalla normativa
sulla tutela dei dati personali.
15) Strutture sanitarie
La struttura sanitaria, qualunque sia l’ambito di attività, deve indicare nella home – page
del proprio sito:
a) gli estremi dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria rilasciata dall’autorità
competente;
b) il nominativo del Direttore Sanitario e relativa qualifica professionale;
c) le eventuali branche specialistiche oggetto di autorizzazione, con indicazione per
ciascuna branca del nominativo del soggetto responsabile con relativa qualifica
professionale nonché, anche in altra pagina;
d) la Carta dei Servizi Sanitari o comunque informazione similare.
Per quanto concerne le notizie informative di esclusivo interesse dei professionisti
medici od odontoiatri, è compito del Direttore Sanitario verificare la veridicità delle
dichiarazioni degli utenti, anche tramite la collaborazione dell’Ordine professionale. Non
appena sarà tecnicamente possibile, tale identificazione potrà essere verificata tramite la
firma digitale.
CAPO III
PUBBLICITA’ INFORMATIVA SANITARIA
E MEDICINE NON CONVENZIONALI
16) Medicine non convenzionali
E’ consentito inserire nelle pubblicità informative sanitarie realizzate ai sensi dei capi
precedenti il riferimento alla pratica di medicine non convenzionali solo qualora il sanitario
possa attestare le seguenti competenze per ciascuna disciplina:
a) Medicina Antroposofica: diploma triennale rilasciato dalla Società Italiana di Medicina
Antroposofica, SIMA e/o iscrizione al Registro dei Medici Antroposofici della SIMA con
riconoscimento della Sezione Medica del Goetheanum di Dornach, CH;
b) Medicina Ayurvedica: diploma quadriennale di almeno 600 ore secondo gli standards
formativi della Società Scientifica Italiana di Medicina Ayurvedica, SSIMA;
c) Omotossicologia: diploma triennale di una scuola italiana riconosciuta dalla
Associazione Internazionale di Omotossicologia ovvero diploma triennale
dell’Associazione Medica Italiana di Omotossicologia, AIOT;
d) Fitoterapia: diploma biennale di almeno 450 ore e iscrizione ad una società medico
scientifica: Associazione Nazionale Medici Fitoterapeuti, ANMFIT o Società Italiana di
Fitoterapia, SIFIT;
e) Medicina Omeopatica: diploma triennale per un minimo di 600 ore di formazione
teorico-pratica (corso base + seminari clinici di formazione) o iscrizione al Registro dei
Medici Omeopati della Società Italiana di Medicina Omeopatica, SIMO e della Federazione
Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopati, FIAMO;
f) Agopuntura: diploma quadriennale della Federazione Italiana delle Società di
Agopuntura, FISA e iscrizione al registro dei medici agopuntori della FISA;
g) Medicina Tradizionale Cinese: diploma quadriennale della Federazione Italiana delle
Società di Agopuntura, FISA + diploma biennale di 120 ore specifiche di Farmacologia
Cinese;
h) Osteopatia: diploma di osteopatia esaennale rilasciato da una scuola riconosciuta dal
Registro degli Osteopati d’Italia, ROI e iscrizione al registro del ROI;
i) Chiropratica: diploma quinquennale secondo il curriculum formativo di una scuola
riconosciuta in Italia dal National College of Chiropratic, NCC, USA e iscrizione
all’Associazione Italiana Chiropratici, AIC.
17) Attestazione delle competenze
Al fine della attestazione delle competenze richieste dall’articolo precedente il sanitario
interessato deve procurarsi presso le strutture e gli enti sopra indicati e quindi fornire
all’Ordine ogni documentazione idonea a certificare l’effettivo conseguimento dei titoli
sopra indicati.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
18) Rinvio alla disciplina normativa e deontologica
I professionisti che intendano effettuare, individualmente o nell’ambito di strutture sanitarie
pubbliche o private, pubblicità informative sanitarie devono comunque rispettare le norme
dettate in materia dal Codice Deontologico e relativa linea guida.