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Ne consegue, quindi, che in relazione alla fattispecie prospettata dall’istante e conformemente a quanto già affermato dall’Amministrazione Finanziaria in merito alla rilevanza delle plusvalenze generate dai beni immobili, l’estromissione di beni mobili strumentali dal regime di lavoro autonomo genererà plusvalenza tassabile ovvero minusvalenza deducibile solo se riferita a beni mobili acquistati dal professionista in epoca successiva all’entrata in vigore del D.L. 223/2006 e, quindi, dopo il 4 luglio 2006.

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