Ai sensi dell’art. 2232 c.c.: “Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione”.
Si tratta di norma applicabile all’esecuzione di prestazione d’opera intellettuale quale è quella resa dall’odontoiatra: quest’ultimo, pertanto, deve svolgere la propria prestazione personalmente oppure avvalendosi di ausiliari (e cioè di soggetti che cooperino con il prestatore d’opera) o di sostituti (e cioè di soggetti che svolgano un ruolo vicario compiendo l’attività necessaria al posto del prestatore d’opera che ha stipulato il contratto).
Per quanto riguarda i rapporti dell’ausiliario o del sostituto con il creditore, la legge prevede l’applicabilità dell’art. 2232 c.c. tanto all’ipotesi in cui il prestatore d’opera si avvalga dell’ausiliario, quanto a quella in cui si avvalga di un sostituto.
Se l’odontoiatra si avvale di ausiliari o sostituti è necessario che spieghi al paziente chi eseguirà le cure e con quale qualifica per acquisirne il consenso.
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