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CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE – sentenza 14 settembre 2007 n. 816 – Pres. Virgilio, Est. Corsaro – Tozzo e Mento (Avv.ti Norrito e Palazzolo) c. Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 di Palermo (Avv.ti Bernardini e Damiani), Mazzola (n.c.) e Parrinello (Avv. Raimondi) – (annulla T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I, sent. 28 febbraio 2006, n. 473).
Concorso – Per posti di Dirigente medico di 1° livello di odontoiatria – Titoli di accesso – Laurea in odontoiatria e protesi dentaria – Sufficienza – Diploma di specializzazione – Non occorre.
L’art. 15, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, nel prevedere che al concorso pubblico per l’accesso al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all’albo dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione, va interpretato – per ciò che concerne i concorsi per posti di primo dirigente di odontoiatria – in armonia con le norme del D.P.R. n. 135/80 e della L. 409/85 istitutiva, in attuazione della dir. 78/686/Cee, della professione sanitaria di odontoiatra, che ha sancito in termini di reciproca specialità il rapporto tra la professione medica e quella odontoiatrica, escludendo ogni fungibilità tra le due figure; alla luce di quest’ultima disciplina deve in particolare ritenersi che ad un concorso indetto per la copertura di posti di dirigente di primo livello di odontoiatra vanno ammessi i laureati in odontoiatria e protesi dentaria, anche se non in possesso della specializzazione, atteso che l’odontoiatra è già titolare di una specializzazione in odontoiatria avendola conseguita unitamente al diploma di laurea (1).
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(1) In applicazione del principio nella specie è stata annullata la sentenza di primo grado, la quale, sulla scorta di una pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3597) attinente alla interpretazione dell’art. 28 del D.P.R. n. 483/1997, aveva ritenuto invece che – ai fini dell’ammissione al concorso, per titoli ed esami, per l’accesso al primo livello dirigenziale odontoiatra del S.S.N. – si richiede il possesso di: a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all’esercizio della professione di odontoiatra; b) specializzazione nella disciplina.
E’ stata invece ritenuta fondata la tesi degli appellanti secondo cui – in base ad una interpretazione sistematica della disciplina in materia – deve ritenersi che il requisito della "specializzazione nella disciplina" non è richiesto per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria, la cui laurea avrebbe un effetto "assorbente" della specializzazione.
V. nello stesso senso in precedenza T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I bis, sentenza 11 giugno 2002, n. 5474, in questa Rivista, pag. http://www.lexitalia.it/private/tar/tarlazio2bis_2002-06-11.htm (secondo cui per la partecipazione ai concorsi di dirigente di 1° livello ai laureati in odontoiatria non occorre anche la specializzazione).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 362/2006, proposto da
TOZZO PIETRO e MENTO MARIA VITTORIA,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Norrito e Leonardo Palazzolo, presso il cui studio in Palermo, via A. Leanti n. 5, sono elettivamente domiciliati;
c o n t r o
– l’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 6 DI PALERMO, in persona del legale rappresentante tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elisabetta Bernardini e Fabio Damiani, elettivamente domiciliata in Palermo, via Pindemonte n. 88 presso l’ufficio legale dell’Azienda;
e nei confronti di
– MAZZOLA UGO, non costituito in giudizio;
– PARRINELLO SANDRO, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Raimondi, elettivamente domiciliato Palermo, via Nicolò Turrisi n. 59 presso lo studio dello stesso;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo (sez. I) – n. 473, del 28/2/06.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli avv.ti E. Bernardini e F. Damiani per l’Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo e dell’avv. S. Raimondi per Parrinello Sandro;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 30 novembre 2006 il Consigliere Antonino Corsaro, e uditi altresì l’avv. G. Immordino, su delega dell’avv. E. Bernardini, per l’azienda appellata e l’avv. S. Raimondi per Parrinello Sandro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso notificato il 24 – 28.12.2004, e depositato il successivo 4.1.2005, l’Associazione Italiana Odontoiatri ed odontoiatri direttamente interessati impugnavano la delibera n. 3825 del 4/11/2004 con la quale il Direttore generale dell’AUSL n. 6, avuto riguardo al concorso indetto per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Odontoiatra, adeguandosi ad una pronunzia del Consiglio di Stato, aveva escluso i laureati in odontoiatria e protesi dentaria dalla partecipazione ad un concorso per la copertura di due posti di Dirigente Odontoiatra.
Gli originari ricorrenti non condividevano il principio affermato dal Consiglio di Stato – secondo il quale per la copertura dei posti di dirigente odontoiatra del S.S.N. non sarebbe stato sufficiente la laurea in odontoiatria, ma necessaria anche la relativa specializzazione – e deducevano censure di violazione dell’art. 15 D.Lgs. n. 502/1992, dell’art. 28 D.P.R. n. 483/1997, dell’art. 1 l. n. 409/1985, nonché violazione delle Direttive comunitarie 78/686CEE e 78/687 CEE del 25.7.1978.
Si erano costituiti l’Azienda U.S.L. n. 6 e il controinteressato Parrinello, che resistevano al gravame.
Con l’impugnata sentenza n. 473/2006 il TARS rigettava il ricorso.
Affermava che la questione, esaminata e definita dal Consiglio di Stato con la sentenza, sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3597, attiene alla interpretazione dell’art. 28 del D.P.R. n. 483/1997 che nel prevedere requisiti specifici di ammissione al concorso, per titoli ed esami, per l’accesso al primo livello dirigenziale odontoiatra del S.S.N. richiede il possesso di:
a) laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all’esercizio della professione di odontoiatra;
b) specializzazione nella disciplina.
Secondo i ricorrenti il requisito della "specializzazione nella disciplina" non sarebbe richiesto per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria, la cui laurea avrebbe un effetto "assorbente" della specializzazione.
Tale tesi, è stata smentita dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto che la laurea in odontoiatria abilita allo svolgimento della professione, ma non è requisito sufficiente per far acquisire il primo livello dirigenziale nel sistema concorsuale del S.S.N., per l’accesso al quale l’ordinamento ha previsto il possesso non solo della laurea ma anche della specializzazione.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 502/92 cit. ha previsto che al concorso pubblico per l’accesso al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario possano partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all’albo dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina.
Il D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 per i concorsi delle categorie professionali appartenenti al ruolo sanitario ha stabilito tra i requisiti dall’art. 15 del citato D.Lgs. n. 502/92 la specializzazione.
L’art. 28 del D.P.R. ha previsto tra i requisiti per la partecipazione al concorso al primo livello dirigenziale odontoiatra, oltre alla laurea in odontoiatria e l’iscrizione all’albo, anche la specializzazione, mentre per i medici legittimati all’esercizio dell’odontoiatria, oltre alla laurea in medicina, ha previsto, sostanzialmente, una doppia specializzazione aggiuntiva rispetto ai titoli che consentono ai medici l’esercizio della professione suddetta.
Il principio contenuto nell’art. 15, comma 3, D.Lgs. n. 502/92 – secondo il quale per l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente con il S.S.N. occorre non solo la laurea ma anche la specializzazione – è un principio non derogabile e la scelta non appare censurabile.
Il sistema di riordino della disciplina in materia sanitaria voluto dal legislatore con il D. Lgs. n. 502/92 si basa sui principi della managerìalità e dell’efficienza.
Il comma secondo dell’art. 28 prevede, con riferimento ai laureati in medicina, la non validità, ai fini dell’ammissione al concorso, della specializzazione fatta valere come titolo legittimante l’esercizio della professione.
Anche la tesi di violazione e falsa applicazione della legge 24 luglio 1985 n. 409, istitutiva della professione sanitaria di odontoiatria e del relativo corso di laurea, e delle Direttive comunitarie delle quali costituisce attuazione, è infondata perchè la legge è stata emanata prima del D.Lgs. 502/92 ed ha una sua finalità che non può incidere su quella perseguita dal D.Lgs. citato, che è successivo alla suddetta legge, ha tenuto conto dei contenuti della stessa e ha previsto, tra i requisiti, la specializzazione senza eccezioni. Il D.Lgs. 502/92 ha inserito il personale del Servizio Sanitario Nazionale direttamente nella dirigenza e tale ruolo non può essere conseguito con il semplice diploma di laurea ma con una più approfondita conoscenza professionale che non può che essere ricondotta alla specializzazione.
Concludeva il TAR nel senso che il provvedimento impugnato era legittimo anche perchè il bando del concorso in questione prevedeva espressamente il possesso del duplice requisito di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 483/1997, e non era stato impugnato; i ricorrenti erano stati ammessi a partecipare al concorso per effetto della sentenza n. 1025/01 del TAR Lazio riformata dal Consiglio di Stato e quindi respingeva il ricorso.
Appella la citata decisione la parte soccombente, deducendo:
1) violazione dell’art. 15 D.Lgs. n. 502/1992, dell’art. 28 D.P.R. n. 483/1997, dell’art. 1 l. n. 409/1985.
2) violazione delle Direttive comunitarie 78/686CEE e 78/687 CEE del 25.07.1978.
Si sono costituiti l’Azienda U.S.L. n. 6 e il controinteressato Parrinello, che resistono al gravame.
Alla udienza del 30 novembre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
L’appello è fondato.
E’ infatti vero, sostiene parte appellante, che l’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 502/92 cit. ha previsto che al concorso pubblico per l’accesso al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario possano partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all’albo dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina e che l’art. 28 del D.P.R. n. 483/1997 ha previsto quali requisiti specifici di ammissione al concorso, per titoli ed esami, per l’accesso al primo livello dirigenziale odontoiatra del S.S.N. la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché laurea in medicina per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all’esercizio della professione di odontoiatra e la specializzazione nella disciplina.
Tali norme tuttavia devono essere interpretate in armonia con quelle del DPR n. 135/80 e della L. 409/85 istitutiva, in attuazione della dir. 78/686/Cee, della professione sanitaria di odontoiatra, che ha sancito in termini di reciproca specialità il rapporto tra la professione medica e quella odontoiatrica, escludendo ogni fungibilità tra le due figure; sicché non solo l’odontoiatra non può svolgere la professione medica, ma neppure il medico generico può svolgere la professione odontoiatrica, essendogli richiesto anche il possesso del diploma di specializzazione in odontoiatria ovvero dell’ulteriore laurea in odontoiatria.
Invero l’art. 1. della L. 409/85 istituisce la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all’esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, nonchè dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all’esercizio professionale.
Da tale norma si trae la conclusione, sostiene parte appellante, che l’odontoiatra è già titolare di una specializzazione in odontoiatria avendola conseguita unitamente al diploma di laurea.
Sostiene ancora che l’interpretazione seguita dall’U.S.L. si rivela in contrasto con le direttive comunitarie n 78/686 e n.78/687 CEE.
La tesi degli appellanti appare al decidente meritevole di accoglimento e non è necessario procedere nè all’emendamento dell’art. 28, laddove prevede la specializzazione sia per la categoria dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria sia per i laureati in medicina e chirurgia, mantenendo la previsione della specializzazione solo per questi ultimi nè ritenere che la legge 24 luglio 1985 n. 409, istitutiva della professione sanitaria di odontoiatria e del relativo corso di laurea CDS 3597/04 sia in contrasto con le direttive comunitarie.
Non si pone neppure un problema di interpretazione pregiudiziale della normativa comunitaria, questione che resterebbe demandata alla Corte di giustizia europea.
Non si pone neppure un problema prevalente di efficacia del diritto comunitario, quello statale.
Si pone al decidente solo il problema della interpretazione della normativa nazionale ovviamente in maniera sistematica. Da tale interpretazione emerge che l’art. 1 della legge n. 409/1985 che istituisce la professione sanitaria di odontoiatra, che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all’esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, nonchè dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all’esercizio professionale, deve essere coordinato con le altrre norme sopra richiamate.
Da tale interpretazione sistematica della normativa si trae la conclusione che l’odontoiatra è già titolare di una specializzazione in odontoiatria avendola conseguita unitamente al diploma di laurea.
Nella specie il concorso riguardava l’accesso proprio al primo livello di "odontoiatra" nel S.S.N. e quindi l’accesso riguardava una disciplina in cui il possesso del titolo ‘laurea in odontoiatria’ comprendeva ex se la specializzazione, dal momento che la laurea in odontoiatria non prevede nè contempla una specializzazione in odontoiatria, ma soltanto in ortodonzia e chirurgia orale.
Ne consegue che per partecipare al concorso de quo per l’odontoiatria non era necessaria la specializzazione in odontoiatria, qualora il concorso fosse stato bandito sempre per l’area di odontoiatria, ma per la disciplina ortodonzia o chirurgia orale la semplice laurea in odontoiatria non sarebbe stata sufficiente, ma avrebbe dovuto essere dimostrato anche il possesso della relativa specializzazione.
Conclusivamente, assorbito ogni altro motivo ed eccezione, l’appello va accolto e, per l’effetto, va annullata l’impugnata sentenza, nonchè i provvedimenti impugnati in primo grado.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando accoglie l’appello e, per l’effetto, riforma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 30 novembre 2006, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, Pietro Falcone, Antonino Corsaro, estensore, Francesco Teresi, Componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Antonino Corsaro, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria il 14 settembre 2007.