Aio promuove la giornata mondiale della prevenzione nelle piazze d’italia
Tantissime iniziative in campo nelle prossime settimane in tutta Italia per la Sesta edizione della Giornata Mondiale per la promozione della Salute Orale (World Oral Health Day) che si celebra in tutto il mondo – 150 paesi – martedì 20 marzo. Da Pordenone a Palermo, nelle piazze e nei centri commerciali delle principali città italiane, ma anche nelle università’, nelle scuole e nelle ASL , i dentisti dell’Associazione – sindacato nazionale con 8 mila iscritti – incontreranno i cittadini per sensibilizzarli sulla prevenzione e sulle tecniche di igiene orale. A Roma gli odontoiatri si recheranno nelle scuole e nei giorni successivi offriranno visite gratuite in studio. In varie città della Sicilia e della Sardegna – Palermo, Messina, Catania e Sassari – le sedi AIO saranno in piazza in collaborazione con Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria, mentre in Puglia in collaborazione con le Università le sedi faranno attività nelle Asl analogamente a quanto avverrà a Napoli.
Medicina del Sonno – Vista la vicinanza temporale con la Giornata Mondiale del Sonno di ieri 16 marzo, le manifestazioni del “World Ora Health Day” saranno anche occasione per parlare di ricerca e di patologie OSAS. «Una corretta prevenzione orale aiuta a tenere la patente di guida», ricorda Marzia Segù presidente della Società Italiana Medicina del Sonno Odontoiatrica SIMSO. «Da tempo infatti il documento viene sospeso a chi soffre di apnee notturne. L’odontoiatria è in grado di riconoscere le forme anatomiche del cavo orale e le mal occlusioni dei denti che possono indurre più facilmente al russamento, e le individua potenzialmente prima che il paziente esprima la patologia. Quindi può indirizzare in tempo utile verso stili di vita corretti, una prevenzione, forme di cura. .
Prevenzione – «Anche quest’anno sotto i gazebo sarà possibile ricevere consigli sul corretto spazzolamento e su come tenere il piu a lungo sana la bocca, e tra le strade indicate c’è quella di non perdere mai contatto dal dentista», dice Fausto Fiorile Presidente AIO. Una corretta prevenzione, un accesso annuale per la pulizia dei denti, visite ravvicinate (il giusto), interventi tempestivi sulla carie e una dieta giusta allontanano nel tempo o addirittura evitano, un domani, la necessità della dentiera o dell’impianto».Bilanci precedenti – L'anno scorso il World Oral Health Day italiano è stato un successo riconosciuto da FDI, la Federazione Internazionale del Dentale che ha istituito la giornata – un milione di dentisti affiliati – con manifestazioni contemporanee in 40 piazze. E Associazione Italiana Odontoiatri ha chiesto al Ministero della Salute il patrocinio della Giornata. «Si è certi di ripetere i numeri ottenuti che hanno portato a contattare oltre 10 mila cittadini “in campo aperto” e a visitarne o istruirne nelle scuole altrettanti, nell’arco di una settimana», dice Enrico Lai responsabile della Giornata per AIO. «E questo è un nostro orgoglio, essendo l’associazione che vanta tra le sue fila il Presidente Eletto FDI Dr. Gerhard K. Seeberger, il quale, negli anni scorsi si è speso personalmente per la riuscita di questo evento».
Di seguito l'intervento di Maria Maddalena Giungato, consulente legale AIO e avvocato cassazionista sulla rivista Dental Tribune. Tema: il ruolo degli Ordini nel contrastare l'informazione fuorviante, e anche l'informazione pubblicitaria mascherata, in sanità.
Sempre più spesso in convegni e simposi si discute del rapporto tra pubblicità e attività sanitaria. Al di là delle opinioni personali – pro o contro la liberalizzazione pubblicitaria – un dato è assolutamente ricorrente: la grande confusione, ovvero la mancanza di indicazioni chiare, a livello legislativo e giurisprudenziale, che non consente di tracciare una linea di condotta univoca, nell’interesse, principalmente, del paziente.
Anzitutto pare non esserci piena sintonia, anche a livello istituzionale, sull’individuazione dei presupposti in presenza dei quali un messaggio pubblicitario debba ritenersi vietato. Per la FNOMCeO un messaggio pubblicitario, per essere corretto, ai sensi dell’art. 56 Codice di Deontologia Medica, non solo non deve essere, tra l’altro, ingannevole ma deve anche rispettare «nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica».
La posizione dell’AGCOM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) – per come sintetizzata, in parte motiva, nella nota sentenza TAR Lazio (1 aprile 2015 n. 4943) che aveva confermato la sanzione irrogata alla FNOMCeO dall’AGCM, poi riformata dal Consiglio di Stato (Sez.VI n. 167/2015) per diverse motivazioni – è nel senso che «sia la pubblicità promozionale che la comparativa sono lecite e non possono essere vietate, laddove prive di ingannevolezza, equivocità e denigratorietà», dunque senza altre limitazioni di sorta.
Anche secondo la Corte di Cassazione (15 gennaio 2007 n. 652, 9 marzo 2012 n. 37171 e 12 luglio 2012 n. 1186), la c.d. “riforma Bersani” (DL n. 223/0625 conv. L. 4.8.2006 n. 248) ha eliminato integralmente il divieto di pubblicità sanitaria che, quindi, in sostanza, per quanto interessa in questa sede, se non è ingannevole e denigratoria, non è soggetta a tutti i pregressi limiti.
Nondimeno, alcuni mesi or sono il TAR Liguria (sentenza n. 802/2017) ha precisato, all’opposto – con una decisione comunque sospesa in via cautelare dal Consiglio di Stato all’inizio del 2018 – che l’effetto abrogativo non è generalizzato e permangono alcune limitazioni nelle forme pubblicitarie, ivi compresa quella riveniente dalla necessità di indicare il direttore sanitario della struttura, come previsto dalla L. n. 175/92.
Una tale diversità e divergenza di interpretazioni genera confusione e disorientamento tra gli operatori e non giova al settore: sia ai professionisti seri sia – e soprattutto – ai pazienti. Il pregiudizio generato dalla confusione non riguarda solo i singoli ma l’intera collettività anche se, specie in alcuni contesti, si liquida sbrigativamente la questione pubblicità sanitaria come una faccenda di interesse meramente corporativistico: i professionisti impegnati in una lotta di retroguardia per tutelare posizione, reddito e supremazia di mercato.
Non credo sia così. La liberalizzazione indiscriminata della pubblicità e del mercato non tiene conto di quella cd. asimmetria informativa che intercorre tra medico e paziente e che permane inalterata anche allorché si preferisca chiamare quest’ultimo “consumatore”. Il professionista e i centri che erogano prestazioni sanitarie quando pubblicizzano la loro attività sanno – o certamente dovrebbero sapere – “di cosa si sta parlando”, ovvero che tipo di trattamento di cura stanno proponendo, che tipo di indicazione sussiste rispetto alla diagnosi posta – sempre che prima venga posta una diagnosi! – quali le controindicazioni e – se ci sono – le alternative terapeutiche.
Il paziente, invece, anche quando lo si voglia chiamare “consumatore”, di norma non dispone di tutti gli strumenti di conoscenza e di esperienza necessari per comprendere esattamente “di cosa stiamo parlando”, ovvero che cosa gli viene proposto. La liberalizzazione della pubblicità rischia di tradursi per il paziente in un eccesso di informazione e di offerta che il cittadino, specie quello più debole – socialmente, culturalmente ed economicamente – può avere difficoltà a gestire, con il rischio di essere sempre più esposto alle fake news, anche in ambito pubblicitario.
Si potrebbe facilmente obiettare che il nostro ordinamento vieta quella che potremmo definire la pubblicità delle fake news, ovvero la pubblicità ingannevole; ma è davvero così semplice in sanità individuare l’ingannevolezza di un messaggio pubblicitario e bloccarne rapidamente la diffusione? Non solo: possiamo equiparare la pubblicità delle prestazioni sanitarie a qualsiasi promozione di servizi, come noleggiare un’auto o scegliere un gestore telefonico? Siamo sicuri che in sanità i beni da tutelare attraverso la liberalizzazione pubblicitaria – la salute e la concorrenza – siano di pari livello? Siamo certi che questa sia davvero una conquista per il paziente-consumatore?
Probabilmente sarebbe il caso di supportare e garantire il cittadino, che oggi ha difficoltà ad orientarsi in una giungla di offerte, che gli vengono propinate a prezzi sempre più scontati ma anche per prestazioni sanitarie sempre più inutili – se non addirittura dannose – perché non rispondenti a una reale necessità di cura.
Il disorientamento sociale ha certamente costi importanti non ultimo, quello – specie in periodi di crisi economica – di un paziente-consumatore che rischia di sottrarre risorse essenziali – in termini di tempo e denaro – ai trattamenti di cui ha realmente bisogno per destinarle a prestazioni sanitarie dettate solo da lusinghe pubblicitarie e falsi bisogni di cura a discapito, per l’appunto, di esigenze di trattamento reali. Un sistema siffatto non si fa carico del paziente: è il paziente che si fa carico di sé stesso.
Per superare l’impasse, quantomeno a livello operativo, una collaborazione tra le istituzioni maggiormente impegnate sul tema, anzitutto la FNOMCeO, e quindi gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, e l’Antitrust sarebbe veramente auspicabile.
Gli Ordini dei Medici operanti sul territorio – che oggi la Legge Lorenzin (L. 11.1.2018 n. 3) definisce quali organi sussidiari dello Stato – svolgono un ruolo importante, perché possono cooperare per esercitare funzioni di monitoraggio e vigilanza: di norma, infatti, sono in condizioni di rilevare immediatamente, anche in virtù di specifiche competenze proprie degli “addetti ai lavori”, la diffusione di messaggi dal contenuto ingannevole, alla cui rilevazione potrebbe altresì contribuire la recente – meritoria – attivazione da parte della FNOMCeO di un apposito portale (“dottoremaeveroche”) che, anche nel titolo “dottore, è vero che…?”, promette di rivelarsi uno strumento prezioso a disposizione del cittadino.
Tuttavia, a parte sanzioni disciplinari a carico dei professionisti coinvolti, gli Ordini non hanno potere inibitorio, poiché non possono bloccare la pubblicità scorretta, potere riservato all’Antitrust. L’Autorità, d’altronde, che dispone di ampi poteri, riceve giornalmente moltissime segnalazioni che necessitano di complessa istruttoria e approfondimenti, alla cui realizzazione gli Ordini potrebbero validamente contribuire, assicurando competenza e conoscenza del territorio, con una ricaduta positiva – pure in termini di risparmio di tempi e di costi – sulle verifiche del settore, certamente non facili in un mercato in continua evoluzione e, per molti versi, sempre più spregiudicato.
Verosimilmente potrebbe, dunque, rivelarsi utile un protocollo di intesa per concordare un’azione sinergica, coniugando le potenzialità degli Ordini a livello locale con le competenze – anche inibitorie – dell’Antitrust, nell’interesse, in primo luogo, del paziente e, quindi, della salute pubblica.
Regole chiare e per tutti sono la prima garanzia per la tutela della concorrenza e per la salute del cittadino ma, in assenza di controlli certi e tempestivi, rischiano di rimanere una dichiarazione di intenti che, lungi dal garantire trasparenza e libero mercato, minacciano di rafforzare il contraente più forte, che non è certo il paziente, con buona pace della tanto sbandierata liberalizzazione.
Maria Maddalena Giungato
C’è un solo contratto per i dipendenti di studio odontoiatrico e lo ha firmato Associazione italiana Odontoiatri. Si tratta dell’unico contratto specifico di settore, registrato al Cnel e sottoscritto il 31 marzo 2017. Una riprova? Il decreto sul profilo degli Assistenti di Studio Odontoiatrico approvato in Conferenza Stato-Regioni cita quale fonte di riferimento il contratto per i Dipendenti firmato da AIO lo scorso anno con CIFA, insieme a FIALS-CONFSAL. Il nuovo CCNL non riguarda i soli assistenti di studio ma potenzialmente tutti i componenti del team odontoiatrico, è l’unico dedicato all’odontoiatria, contempla i più moderni istituti contrattuali che l’attuale legislazione mette a disposizione, lascia ampi spazi alla formazione e prevede misure di welfare integrativo. A quasi un anno dalla sua approvazione, alla Giornata di Formazione AIO di Riva del Garda Salvatore Vigorini (CIFA) e Paolo Barbaglia consulente del lavoro hanno ribadito come il contratto AIO sia il solo esistente nello specifico settore degli studi odontoiatrici e dei medici dentisti. «Essendo l’unico contratto di settore, i consulenti di studio che in qualche caso non lo conoscono, devono sapere che questo contratto può essere applicato subito senza aspettare la scadenza naturale del contratto precedente di tipo diverso», ha spiegato Vigorini.
L’accordo AIO-CIFA-Confsal FIALS sottende una serie di possibilità contrattuali uniche, come il primo ingresso e il reimpiego. «Il 38% delle domande di lavoro delle imprese italiane resta inevaso per carenza di profili idonei», ricorda Vigorini. «Molti lavoratori vanno formati partendo da zero, con investimenti che scoraggiano i datori. L’istituto del primo ingresso senza limiti di età previsto dal nostro contratto consente di assumere il lavoratore privo di esperienza professionale pregressa con una retribuzione ridotta per i primi due anni; il “gap” retributivo trova compensazione nell’obbligo di fornire al lavoratore una formazione specifica di 80 ore nel biennio, formazione che può essere finanziariamente sostenuta anche attraverso l’ausilio del fondo interprofessionale FonARcom. Il regime del reimpiego, sempre nel contratto AIO-CIFA, opera secondo meccanismi analoghi ma vede quali beneficiari soggetti con più di 50 anni, disoccupati di lunga durata, donne prive di impiego da almeno sei mesi. Da segnalare, infine, la possibilità di attivare contratti di apprendistato fino a 29 anni con progressione salariale commisurata alla crescita della capacità lavorativa dell’apprendista».
«Il CCNL – aggiunge Barbaglia – delega molte materie alla contrattazione di secondo livello, affinché possano essere concluse con contrattazioni aziendali o territoriali specifiche intese finalizzate a modificare in tutto od in parte singoli istituti economici e normativi del CCNL di categoria in un’ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale di determinate aree produttive». Queste ed altre le opportunità, su un contratto che presto potrebbe avere adesioni anche in sindacati diversi da AIO.
In campagna elettorale, si sa, tutto è permesso, o quasi tutto. Non è permesso per esempio calpestare la dignità dei professionisti. Fa specie che questa volta a cascarci sia la Ministra Lorenzin che in questi anni si è sempre dimostrata aperta e sensibile ai temi odontoiatrici.
Nella presentazione del libro tenutasi a Roma, la Ministra, ripercorrendo quanto fatto dal suo dicastero, si sofferma molto sul tema “odontoiatria” e lancia una proposta per aumentare l’accessibilità alle cure odontoiatriche da parte dei cittadini più deboli. La sensibilità nei confronti del tema non può che rallegrare, la proposta lascia molto perplessi: proporre agli studi odontoiatrici privati di effettuare delle cure a prezzi ribassati del 50% sicuri che in molti accetteranno a causa della sindrome della poltrona vuota. Le cure verranno vagliate prima dalla struttura pubblica che indicherà al privato quali cure effettuare.
Riteniamo la proposta inaccettabile per almeno due ragioni: innanzitutto la Ministra Lorenzin è consapevole che l’odontoiatria di qualità ha dei costi elevati ( se così non fosse il SSN avrebbe le possibilità per coprirne le spese) e che quindi riducendo i costi, inevitabilmente bisogna ridurre la qualità delle prestazioni; in secondo luogo, la professione odontoiatrica è una professione medica ed una professione intellettuale ed è impensabile che un soggetto terzo possa indicare ad un professionista quali prestazioni eseguire e in che modo eseguirle: sarebbe la morte della libera professione!
Associazione Italiana Odontoiatri da sempre è impegnata sul fronte dell’accessibilità alla cure odontoiatriche da parte delle fasce più deboli: da anni abbiamo proposto la totale deducibilità delle spese odontoiatriche, concetto ribadito anche in audizione al Senato. Riteniamo positivo che nel dibattito della campagna elettorale venga affrontato un tema a noi molto caro, sperando che non si esaurisca il 4 marzo, ma chiediamo che il prossimo governo ci coinvolga nel cercare il miglior modo per il raggiungimento di quello che è un obiettivo comune.
Il 25 maggio 2018 la normativa attuale che regolamenta la gestione della Privacy verrà ufficialmente aggiornata in base al Regolamento Europeo 2016/679 (vedi allegato) in materia di Protezione dei Dati, pubblicato nel maggio del 2016 sulla Gazzetta Ufficiale.
Questa nuova legge europea chiede a tutti gli Stati di adeguarsi ad una serie di adempimenti, che riguardano le aziende ed i professionisti e quindi tutti i dentisti.
Per poter fornire un aiuto all’Odontoiatra che deve affrontare questo nuovo importante adempimento, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Odontoiatri, ha attivato un
Servizio gratuito di consulenza riservato esclusivamente ai Soci AIO
in regola con la quota associativa, grazie all’aiuto di un Esperto qualificato, il sig. Giuseppe Langellotti che risponderà alle vostre domande con l’aiuto dei suoi collaboratori di LG 3000.
Ecco alcune domande a cui verranno date opportune risposte:
1. Che tipo di informativa va fatta firmare ai pazienti così come scritto nell’art. 13?
2. Che tipo di adempimento è previsto in merito a quanto scritto nell’art. 30 (Registro del trattamento)?
3. In relazione a quanto scritto nell’art. 37 deve essere nominato il Responsabile del trattamento dei dati personali (DPO)?
Tutti coloro che sono pertanto interessati a questo importante servizio, sono pregati di contattare LG 3000 ai seguenti recapiti telefonici per fissare un successivo appuntamento in cui verranno forniti tutti i chiarimenti necessari.
Numero verde 800 406300 gratuito da telefono fisso
Numero di Cellulare per chiamate da telefonino o invio di sms:
+39 3296920939 + 39 3203715837
Dal lunedì al venerdì nei seguenti orari Sabato nei seguenti orari
10.00 – 13.00 15.30 – 19.00 10.00 – 13.00
Considerata la complessità dell’argomento trattato si consiglia di registrare la telefonata per avere la possibilità di riascoltare più volte, anche successivamente, le informazioni che sono state fornite.
Certi del vostro apprezzamento per questo nuovo servizio riservato ai Soci porgiamo a tutti un caro saluto.
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente Nazionale
Anche quest’anno Associazione Italiana Odontoiatri è protagonista al Chicago Mid Winter Meeting della Chicago Dental Society, giunto alla 153ma edizione. AIO è rappresentata dal Dottor Enrico Lai e dal Dottor Giancarlo Couch, che venerdì 23 hanno incontrato il presidente dell’American Dental Association Dottor Joseph P. Crowley e il presidente – eletto Dottor Jeffrey Cole. Al centro della discussione, le novità normative europee e italiane e le problematiche comuni Italia-USA della Professione odontoiatrica. Subito dopo, un altro importante meeting con i Dottori Genevieve Koester, Mary Borysewicz e Alejandro Lerma responsabili del sistema di accreditamento internazionale ADA-Cerp per la formazione continua. AIO, che è provider ADA-Cerp accreditato per l’Italia, ha rinnovato con successo l’accreditamento per continuare a erogare crediti ADA-Cerp ai partecipanti stranieri in occasione dei congressi che organizza.
Infine, un brainstorming con il vicepresidente ADA Dottor Robert Quashie, che è pure addetto ai rapporti con la filiera Usa e internazionale, sulle strategie d’impatto nei confronti delle aziende. Al sabato, raggiunti anche dal Dottor Mauro Sanalitro, incontro e pranzo Insieme al console d’Italia Giuseppe Finocchiaro Nella foto la delegazione AIO all’ADA, dal console e con il presidente della Chicago Dental Society Lou Imburgia (foto).
Prosegue l’excursus di Pierluigi Martini, esperto di temi di sicurezza AIO, sul Documento di valutazione dei rischi. E qui scende nei particolari, ponendo sotto i riflettori il criterio di valutazione, legato all’entità e alla probabilità del danno.
Il D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro faccia la valutazione dei rischi della propria attività e lo obbliga a produrre Il DVR (documento valutazione dei rischi) il quale va rifatto o implementato ogni qual vota intervengono variazioni significative dell’attività lavorativa con conseguente modifica dei rischi. Nel caso degli Odontoiatri, avendo a che fare con il rischio biologico la revisione del documento va comunque fatta ogni tre anni come da articolo 271 comma 3 del D.Lgs. 81/08. Nella valutazione, analisi e studio di tutte le procedure si devono individuare i rischi, mettere in atto tutte le misure per prevenire gli infortuni e prevedere formazione ed informazione di dipendenti e collaboratori. Fare in modo che l’ambiente dove esercitiamo sia sicuro da ogni punto di vista migliorerà l’efficienza di tutta l’attività, dato che i nostri collaboratori e noi stessi condividiamo le medesime zone operative. Inoltre avrà una ricaduta positiva sulla percezione dei nostri pazienti, sulla qualità ed efficacia del nostro staff. Introdurre nuove tecnologie che riducano i rischi alla fonte, sostituire ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno o che non lo è, rappresenta uno dei principi enunciati dal D.Lgs. 81/08, ma basterebbe il buon senso per attuarli indipendentemente dagli obblighi di legge.
Definizioni
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (es. materiali o attrezzature da lavoro, metodi o pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni.
Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso.
Danno: è la conseguenza di un'azione o di un evento che causa la riduzione quantitativa o funzionale di un bene, un valore, un attrezzo, una macchina, un immobile o quant'altro abbia un valore economico, affettivo, morale.
Probabilità: fenomeno osservabile esclusivamente dal punto di vista della possibilità o meno del suo verificarsi, prescindendo dalla sua natura.
Schema esemplificativo per fare una corretta valutazione dei rischi
Quando facciamo la valutazione dei rischi dobbiamo prendere in considerazione tutti i rischi potenziali, escludere quelli che non sono pertinenti alla nostra attività e valutare correttamente quelli evidentemente connessi alla normale operatività del nostro studio. Si deve fare un calcolo per valutare il rischio usando la seguente formula: R (rischio) = P (probabilità) x D (danno)
Valutazione del rischio e della priorità delle misure di tutela in base al punteggio ottenuto:
1 > Si devono valutare azioni migliorative in fase di programmazione
2-3 > É necessario programmare misure di tutela da attivare nel breve-medio termine per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori
4-6-8 > Si devono adottare con urgenza misure di tutela dei lavoratori
9-12 > É necessario intervenire immediatamente
16 > Condizione di rischio inaccettabile
Come risulta ben evidente dal diagramma se come datori di lavoro individuiamo un potenziale rischio non possiamo sottovalutarlo perché il rischio zero esiste solo se si può escludere con certezza la presenza dello stesso. Per fare un esempio nella attività di uno studio odontoiatrico possiamo escludere di avere i rischi tipici dei cantieri edili e quindi ai nostri dipendenti non serve fornire il caschetto protettivo. Invece risulta difficile dimostrare di non avere il rischio biologico che seppur marginale come per esempio nel caso della Legionella non può essere escluso e di conseguenza va valutato e tenuto sotto controllo con monitoraggi ambientali (prelievi dell’acqua del riunito) e con azioni migliorative dell’ambiente di lavoro (disinfezione circuiti idrici, filtri, ecc.).
Il mondo odontoiatrico si conferma unanime nell’affermare che tutto quanto attiene alle terapie aventi finalità estetiche dei tessuti duri e molli dei mascellari è parte integrante della Medicina Odontoiatrica. Dello stesso avviso l’AIFA che nel 2017, dopo specifica richiesta di Simeo, Poiesis, Andi e Aio, ha autorizzato l’Odontoiatra, anche nel suo studio privato, all’impiego della Tossina Botulinica per il trattamento degli spasmi emi-facciali e delle distonie facciali associate. La posizione è stata ribadita a fine gennaio a Roma da una significativa rappresentanza di associazioni e sindacati del mondo odontoiatrico a una tavola rotonda al congresso SIMEO “Viso e Sorriso, sinergie professionali” (26-28/1) e moderata dal Presidente Simeo professor Antonio Guida, presenti prof. Marco Scarpelli (odontologo forense in rappresentanza di ANDI), dott. Ezio Costa (past president POIESIS), dott. Pietro di Michele (presidente SUSO e past president SIOF), avv. Laila Perciballi (Movimento Consumatori Roma Capitale), prof Antonio Scarano (Universitá di Chieti), dott.ssa Milvia Di Gioia (presidente di POIESIS), dott. Giovanni Migliano (presidente AIO prov. Roma, in rappresentanza di AIO nazionale), dott.ssa Paola Manelli (presidente CAMIG). Ma adesso rispetto a quella posizione arriva un’importante conferma dalla stessa AIFA. Nei mesi scorsi le società scientifiche SIMEO e POIESIS, assieme alle associazioni ANDI, AIO, ADI, hanno chiesto all’Agenzia del Farmaco, previa presentazione di corposa documentazione scientifica, di autorizzare l’utilizzo della tossina botulinica negli studi odontoiatrici per il trattamento di bruxismo e “gummy-smile”. La risposta datata 7 febbraio e qui allegata è esauriente e, secondo le associazioni richiedenti, chiarificatrice, per certi versi “definitiva”. Ne riportiamo alcuni passaggi. Con la determina AIFA 241/2017 "il medico specialista in Odontoiatria e l’Odontoiatra sono stati inseriti fra gli specialisti autorizzati alla prescrizione e alla somministrazione dei medicinali Botox e Dysport…Non si ravvedono pertanto limitazioni all’utilizzo…" "Relativamente all’uso “estetico” della tossina botulinica, il regime di fornitura attualmente autorizzato per i medicinali Azzalure, Bocouture e Vistabex non pregiudica l’utilizzo da parte di medici e odontoiatri…in accordo alle indicazioni terapeutiche autorizzate…”“Si ribadisce che l’utilizzo di medicinali a base di tossina botulinica per indicazioni terapeutiche diverse sta quelle autorizzate e riportate nel RCP dei singoli medicinali, costituisce un utilizzo off-label". Sono affermazioni chiare e incontrovertibili.
Secondo la legge 409/85, l’odontoiatra è il medico deputato alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, e la natura medica della sua attività diagnostico-terapeutica è stata confermata, ancora nel 2014, in una nota della Commissione Albo Odontoiatri della Federazione degli Ordini dei Medici chirurghi e Odontoiatri secondo cui il laureato in odontoiatria può senz’altro definirsi Medico Odontoiatra. Tale posizione è stata recepita anche dalle compagnie di assicurazione, con le convenzioni che le associazioni riservano ai propri associati, che già prevedono la copertura per l’effettuazione di terapie estetiche non chirurgiche sui tessuti molli del terzo medio e inferiore del viso.
Su richiesta dei partecipanti alla tavola rotonda, il professor Antonio Scarano, si farà promotore presso le Università di chiedere l’introduzione dell’insegnamento dell’Estetica dei Tessuti molli periorali nel programma di studi del corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Una simile richiesta era già stata consegnata al Ministro dell’Istruzione, in precedenza, da parte delle associazioni SIMEO, POIESIS, ANDI, AIO, ADI e dal Movimento Consumatori. Il professor Marco Scarpelli sottolinea il basso profilo di rischio, dal punto di vista medico legale, dei trattamenti dei tessuti molli facciali e invita il gruppo a produrre linee guida inerenti alla gestione delle eventuali complicanze. Affinché il medico odontoiatra, che voglia introdurre nella propria attività clinica terapie con finalità prettamente estetiche, possa approcciarsi serenamente a questo nuovo ambito, è opportuno un percorso formativo adeguato all’interno dei programmi di formazione continua ECM o meglio ancora all’interno di Master Universitari attualmente in essere in diverse università italiane, lo ribadisce tra gli altri il Presidente AIO dottor Fausto Fiorile. Per SIMEO, il professor Antonio Guida, di concerto con tutte le rappresentanze sindacali della professione, sottolinea la necessità di procedere speditamente sul percorso tracciato.
Un’esperienza di alcuni anni nel fare da ponte tra le esigenze dell’Odontoiatria nei paesi Mediterranei e gli standard adottati nel contesto della comunità Europea, e da quest’anno un presidente eletto alla Federazione Dentale Internazionale, Gerhard Seeberger, attento a una visione profonda dell’Odontoiatria e della prevenzione delle malattie croniche correlate alle patologie dentarie. Questo il contributo, sempre più “di peso”, che Associazione Italiana Odontoiatri offre nel contesto della Global Scientific Dental Alliance ( GSDA), insieme alla promozione della fiera AEEDC attraverso i suoi canali.
Guidata da Abdul Salam al Madani, di Dubai, GSDA è un’organizzazione apolitica e no profit per lo scambio di idee e programmi di formazione continua a livello internazionale, nata per favorire la circolazione di cultura e formazione internazionale e sostenere programmi di cooperazione nei continenti. A Dubai, al XV Meeting della AIO era presente con Enrico Lai che ha portato i saluti del Presidente AIO Fausto Fiorile e di Gerhard Seeberger.
«Il tema chiave del meeting – spiega Enrico Lai – è l’impressionante crescita della fiera AEEDC nel mondo del dentale cui è stata dedicata ampia discussione. In particolare ha tenuto banco l’ appuntamento chiave di AEEDC 2020, la fiera internazionale del dentale del Medio Oriente che per la sua concomitanza con l’Expo a Dubai vuole diventare il primo appuntamento fieristico al mondo. La settimana prima si è riunito a Francoforte il working group “Dental Team” dell’ERO/FDI (di cui il Lai è membro attivo) con orizzonte di qui al 2030, inclusivo di temi quali: cambiamenti curriculari nel team, competenze per utilizzare le nuove tecnologie e i mezzi digitali, armonizzazione tra i profili professionali in Europa, qualità delle procedure e modelli di cooperazione con gli altri working group presenti nell’ERO».
Umberto Terzuolo consulente fiscale dello studio Terzuolo Brunero e Associati di Torino fa un punto sulla fattura elettronica, che dovrebbe diventare obbligatoria anche per tutti i privati nel 2019 (dal 2014 è un obbligo relativo ai rapporti tra professionisti e pubbliche amministrazioni). Su Odontoiatria 33, l'esperto commercialista dello studio che segue Associazione Italiana Odontoiatri spiega problemi tecnici e burocratici dell'operazione, che si presenta ricca di incognite.
Dalle rx endo-orali “settoriali” alle panoramiche in studio a bambini fino alla tomografia computerizzata Cone-Beam, la radiologia nell’età evolutiva è materia delicata e importantissima per la corretta gestione dei piccoli pazienti odontoiatrici, anche in studio. Oggi il Ministero della Salute mette a disposizione dell’Odontoiatra una rigorosa e dettagliata griglia delle situazioni cliniche per le quali volta per volta è indicata una diversa apparecchiatura con una diversa esposizione ai raggi x a fini diagnostici. Si tratta delle Linee guida sugli esami radiologici odontoiatrici nell’età evolutiva, approvate in questi giorni dal Consiglio Superiore di Sanità, che Associazione Italiana Odontoiatri rende consultabili “in tempo reale” su questo sito. Una produzione tanto più importante alla luce della legge 24/2017 sulla sicurezza delle cure che mette al riparo i sanitari dagli esiti di contenziosi sulla responsabilità ove si siano attenuti alle indicazioni di società scientifiche accreditate e realtà istituzionali di peso.
Della Commissione che ha elaborato il documento coordinata dalla Professoressa Laura Strohmenger dell’Università di Milano fanno parte rappresentanti di tutte le figure professionali interessate al tema: Odontoiatri, Fisici medici, Radiologi, Ingegneri, esperti qualificati, Chirurghi Maxillo-Facciali. AIO è stata rappresentata da Angelo Raffaele Sodano, past secretary, che con il Responsabile della Consulta Culturale Denis Poletto curerà la trasposizione delle linee guida in programmi formativi ad hoc per gli iscritti.
Per approrondire, qui il link ministeriale.
La Comunità Europea mette la parola fine all’annosa diatriba sull’uso dell’amalgama dentale e del suo smaltimento. L’articolo 10 pone paletti precisi ai dentisti indicando quando è possibile usarla e in che forma (comma 1 e 2) e impone la presenza del separatore dell’amalgama in modo che non si disperda l’inquinate nell’ambiente (comma 4)
REGOLAMENTO (UE) 2017/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 10 Amalgama dentale
1.A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'amalgama dentale può essere usato solo in forma incapsulata pre-dosata. L'uso del mercurio in forma libera da parte dei dentisti è vietato.
2.A decorrere dal 1° luglio 2018 l'amalgama dentale non può essere utilizzato per le cure dei denti decidui, le cure dentarie dei minori di età inferiore a 15 anni e delle donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente.
3.Entro il 1° luglio 2019, ogni Stato membro definisce un piano nazionale concernente le misure che intende attuare al fine di eliminare gradualmente l'utilizzo dell'amalgama dentale. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico su Internet i rispettivi piani nazionali e li comunicano alla Commissione entro un mese dalla loro adozione.
4.A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli operatori degli studi odontoiatrici che utilizzano l'amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni, devono garantire che il proprio studio sia dotato di separatori di amalgama per trattenere e raccogliere le particelle di amalgama, incluse quelle contenute nell'acqua usata. Tali operatori garantiscono che:
a) i separatori di amalgama messi in servizio a decorrere dal 1 gennaio 2018 assicurino un livello di ritenzione delle particelle di amalgama pari almeno al 95 %;
b) a decorrere dal 1 gennaio 2021 tutti i separatori di amalgama in uso assicurino il livello di ritenzione specificato alla lettera a).
I separatori di amalgama devono essere soggetti alla manutenzione conformemente alle istruzioni del fabbricante per garantire il più elevato livello di ritenzione praticabile.
5.Le capsule e i separatori di amalgama che rispettano le norme europee o altre norme nazionali o internazionali che garantiscono un livello equivalente di qualità e di ritenzione sono considerati conformi agli obblighi stabiliti ai paragrafi 1 e 4.
6.I dentisti garantiscono che i loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonché i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da un'impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata. I dentisti non rilasciano in alcun caso direttamente o indirettamente tali rifiuti di amalgama nell'ambiente.
24.5.2017 L 137/9 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
Come ogni datore di lavoro, anche l’Odontoiatra ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”.
Associazione Italiana Odontoiatri sta elaborando un DVR su misura per gli studi odontoiatrici e in prospettiva per le Società tra professionisti. Per fare questo ha creato un think-tank interno, che sarà presieduto da Pierluigi Martini, Responsabile della Sicurezza per il Sindacato ed esperto di temi autorizzativi. Alla vigilia di un percorso elaborativo che porterà a un Vademecum per il Socio e che illustreremo periodicamente con brevi articoli e newsletter sul sito, l’articolo che segue, a firma dello stesso Martini, inizia a spiegare il “Dvr che verrà”. Ci sarà un inserto su ogni rischio e infine la proposta di documento da compilare con eventuali informazioni per una corretta compilazione.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Il DVR va predisposto dal datore di lavoro e deve contenere una valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché una relazione esaustiva che descriva i criteri adottati per tale valutazione, facendo in modo che il documento risulti facilmente comprensibile.
Nello Studio Odontoiatrico sono da menzionare i rischi:
– Biologico,
– chimico,
– fisico (rumore, vibrazioni),
– radiazioni ionizzanti,
– posturale,
– video terminali,
– ferite da taglio e punta,
– stress lavoro correlato,
– rischi riguardanti la lavoratrici in stato di gravidanza.
Il documento deve inoltre contenere, per ogni valutazione, la scelta delle misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre il rischio, o se possibile per eleminarlo del tutto con misure di prevenzione collettiva o dispositivi di protezione individuale; tale scelta va opportunamente giustificata tenendo conto del rischio verso cui ci si deve tutelare.
Il documento non è completo con la sola valutazione dei rischi ma deve contenere anche un programma di misure che si ritengono necessarie per garantire nel tempo un certo grado di miglioramento dei livelli di prevenzione e sicurezza; la valutazione deve essere inoltre periodicamente rivista indicando lo stato di avanzamento del programma di miglioramento rispetto alle previsioni iniziali.
È necessario indicare un organigramma della sicurezza completo in cui siano definiti i nominativi degli addetti alla emergenza.
La struttura del DVR va organizzata per:
· rischio: elencando ogni tipologia di rischio con la relativa valutazione e le misure adottate
· per mansione del personale esposto, indicando quindi per ogni mansione quali siano i livelli di esposizione al singolo rischio.
E’ possibile avvalersi di procedure standardizzate per semplificare la redazione del documento, che possono essere utilizzate in casi specifici e consentono di elaborare un documento congruo alla realtà dello studio odontoiatrico e uniforme con situazioni di attività simili.
Il documento così redatto deve essere conservato nello studio professionale, in formato cartaceo o su supporto informatico, e deve riportare le firme del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente (ove presente) e del Rappresentante dei lavoratori (ove presente) che ne attestino la data certa.
Il DVR va modificato e aggiornato ogni qual volta intervengano fatti che modificano i rischi presenti nello studio e comunque, dato che siamo in presenza di rischio biologico, va aggiornato ogni tre anni (D.Lgs.81/08 art. 271 comma 3).
Dal 1° febbraio chi è in possesso di una bombola di ossigeno di proprietà per soccorrere i pazienti in ipossia – eventualità rarissima ma drammatica per la quale la legge richiede di premunirsi – deve provvedere a dismetterla per noleggiarne una da un titolare di Autorizzazione Immissione in Commercio. Il mancato adeguamento è sanzionabile in caso di controllo degli organi competenti ed in caso di intervento di soccorso poi non andato a buon fine e seguito da una denuncia.
Il divieto di ricarica a seguito di indicazioni AIFA ai produttori avrebbe dovuto scattare a dicembre 2015 ma la lentezza del processo di sostituzione ha spostato, con 4 proroghe successive, al 31 gennaio 2018 la piena attuazione di quanto previsto.
Ma non è tutto. L’AIFA ha anche accorciato la durata della validità dell’ossigeno medicale contenuto nelle bombole da cinque anni a due anni, perché l’ossigeno è un farmaco e non si deve in alcun modo rischiare che la sua quantità/qualità si alteri nel tempo. Chi in studio si è “dimenticato” una bombola di proprietà il 31 gennaio si troverà di fronte a vari problemi:
*) preoccuparsi di adeguarsi alla normativa che prevede l’utilizzo di sole bombole di ossigeno di un titolare AIC con il quale sottoscrivere un contratto di service.
*) alienare le bombole di proprietà
Associazione Italiana Odontoiatri ha preso a cuore la questione e ha concluso un accordo con i produttori di ossigeno per terapia SIAD e con il distributore SB Gas, due importanti realtà italiane. L’accordo prevede la fornitura di una borsa di emergenza facilmente trasportabile, in materiale non infiammabile, visibile al buio in quanto dotata di inserti rifrangenti – che contiene sul fondo la bombola di ossigeno ma anche una serie di dispositivi medici per le emergenze
• 1 Pallone AMBU da rianimazione pediatrico (550 ml con valvola limitatrice di pressione a 40 cmH2O e maschera misura 3);
• 1 Pallone AMBU da rianimazione Adulto (1 Litro con valvola limitatrice di pressione a 40 cmH2O e maschera misura 4) per paziente che necessiti ventilazione manuale.
• n.4 cannule di Guedel: verde misura 2, arancio misura 3, rosso misura 4 e viola misura 5 per garantire la pervietà delle vie aeree superiori nei pazienti che necessitino di ventilazione manuale
• una maschera tascabile con connessione ossigeno supplementare da rianimazione per consentire al paziente che necessiti ventilazione manuale la respirazione bocca a bocca tramite boccaglio e mascherina a protezione dell'operatore
• una cannula nasale pediatrica e una per adulto con rebbi curvi e tubo O2 2,1 metri per fornire ossigeno supplementare al paziente che necessiti ventilazione manuale
• un silente – Kit maschera Eco e Venturi regolabile con tubo da 1,8 metri per arricchire la concentrazione di ossigeno al paziente che necessiti di ventilazione manuale. Tutti i dispositivi sono di classe CE II a, ad eccezione delle Cannule di Guedel che sono classificate in classe I.
L’accordo AIO-SIAD-SBGas consente poi di ottenere ai sottoscrittori del contratto ResQ-OX, il servizio che include, oltre la messa a disposizione della borsa con il suo contenuto:
• la sostituzione dei dispositivi medici in scadenza, utilizzati o meno
• il controllo con reminder per lo studio sulle date di scadenza del farmaco e dei dispositivi medici
• il ritiro della vecchia bombola, che altrimenti diventa difficile smaltire.
Le tariffe sono di assoluto privilegio.
Il servizio ResQOx quadriennale è offerto ai Soci AIO € 190/anno anziché a € 300/anno per i primi due anni e € 180/anno per i successivi bienni e include al termine di ogni biennio la sostituzione dell’ossigeno e dei dispositivi medici in scadenza.
Il servizio ResQOx biennale è offerto ai soci AIO a € 240/anno anziché a € 360/anno.
Per i soci AIO il servizio ResQOx annuale, scende a € 280/anno, ordinariamente disponibile a € 380/anno. Al termine il contratto può essere rinnovato con la formula più adatta alle esigenze del professionista.
Successivamente alla scadenza dell’ossigeno e comunque non oltre il termine dei 2 anni, lo Studio dovrà provvedere alla spedizione per la restituzione della bombola di Ossigeno.
E’ possibile che ulteriori norme arrivino a disciplinare l’intricato passaggio legislativo, ma intanto c’è una soluzione. Tenendo conto che quanti più anni si coprono tanto più a lungo si è tutelati da pensieri e burocrazia.
Per informazioni: Paola Pecoriello tel 0257601799
mail paola.pecoriello@sbgas.it
Citare espressamente l'accordo con AIO
Sorpresa al rinnovo dei vertici della Commissione Albo Odontoiatri nazionale, alle urne i presidenti CAO provinciali hanno scelto il programma della lista guidata dal Raffaele Iandolo. Irpino, 59 anni, Iandolo si impone sulla lista guidata dal Presidente della CAO nazionale uscente Giuseppe Renzo che per oltre 25 anni ha guidato il massimo organismo deontologico italiano. Della lista di Iandolo "Unità e collegialità" fa parte innanzi tutto un uomo AIO, Alessandro Nisio, 57 anni appena compiuti, presidente CAO Bari e figlio di Vittorio, esponente della scuola odontoiatrica pugliese scomparso nel 1995 al quale è stato dedicato l'omonimo memorial di formazione. Della stessa équipe oltre a Iandolo che ha ottenuto 221 voti, il massimo, fanno parte Gianluigi D'Agostino (CAO Torino), Brunello Pollifrone (CAO Roma) e Diego Paschina (CAO Trieste). Esce a testa alta Renzo primo degli esclusi con ben 180 voti a favore. Ai vincitori le congratulazioni AIO. Molti punti del programma della nuova CAO sembrano in linea con le richieste presentate da AIO alla vigilia della tornata elettorale. Non possiamo dunque che auspicare un proficuo lavoro e una collaborazione nei campi da noi indicati: rapporto con i cittadini, con la politica, con le CAO provinciali da sostenere nei contenziosi sempre più complessi in tema di pubblicità, tariffe e compenso del professionista.
Assistenti al riunito con compiti terapeutici e Odontoprotesisti sono figure che si prestano a causare confusioni su “chi fa cosa” nel team odontoiatrico. Lo afferma il Council of European Dentists, organo di supporto alla Commissione Europea per le questioni odontoiatriche, sollevando timori sulla classificazione comunitaria aggiornata delle professioni legate al Dentale. I due profili professionali citati nella classificazione ESCO –il Dental Assistant and Therapist, traducibile come assistente al riunito con funzioni di “terapista”, e il Medical and Dental Prosthetic Technician, l’Odontoprotesista, non corrispondono alle linee a suo tempo concordate con le rappresentanze di filiera.
Una premessa: esistono due classificazioni per i professionisti del team odontoiatrico, quella internazionale (ISCO – International Classification of Skills/Competences, Occupations and Qualifications ) e quella europea, ESCO. CED ricorda che le professioni e definizioni proposte per la classificazione ESCO sono le sole in linea con le posizioni CED in quanto trattano di professioni ben note in tutta Europa e chiaramente identificabili.
L’organo di consulenza ora guidato dall’italiano Marco Landi aveva già esplicitato le sue posizioni nella risoluzione del 2015 “the dental team relationship with patients” dove sottolinea nel team la leadership dell’Odontoiatra, figura cui va ricondotta la responsabilità di diagnosi corretta e piano di trattamento; quanto agli altri membri del team, il documento cita che in alcuni paesi ci sono solo “Assistenti al riunito” e in altri anche “Igienisti dentali”. Ulteriori figure, di fatto esistenti in alcuni stati UE, possono svolgere mansioni ulteriori «ma solo in accordo con i livelli di competenza definiti insieme ad ogni membro del team, agendo – per ragioni di sicurezza del paziente – solo a seguito di diagnosi e piano di trattamento del dentista e in quanto delegati dal team».
Nella nota rilasciata in questi giorni, il CED conferma che i Dental Assistant and Therapist andrebbero considerati in linea con la definizione di Assistenti al riunito. Anche per quanto riguarda gli odontoprotesisti o Dental Prosthetic Technicians, manufatti come ponti, corone, dentiere ed impianti nascono sotto la supervisione dell’Odontoiatra e ne seguono direttive e specifiche in linea con la definizione di “Dental Technicians”. In particolare, CED sottolinea che «i membri del dental team possono attuare i loro compiti solo sotto il coordinamento e la guida di un Odontoiatra, allo scopo di assicurare un’adeguata tutela della salute orale e relazioni appropriate con i pazienti».
«CED scrive che nella classificazione ISCO l’inclusione di mansioni specifiche per assistenti/terapisti e per Odontoprotesisti nasce da paesi dove c’è carenza di professionisti del dentale» osserva Gerhard Seeberger, responsabile uscente settore esteri AIO e presidente eletto della Federazione Dentale Internazionale-FDI. «Né in Europa né in quegli stessi paesi però tale carenza giustifica l’istituzione di figure intermedie, sottopagate, e in definitiva funzionali a un business che finisce per sottrarre valore ed efficacia agli atti di prevenzione e cura».
Un fronte comune per parlare alla politica e ai cittadini, oltre che ai professionisti. Lo lancia Associazione Italiana Odontoiatri a pochi giorni dalle elezioni dei vertici della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e della Commissione Albo Odontoiatri Nazionale, in una proposta per punti da condividere tra ordini e sindacati odontoiatrici.
«Per migliorare la qualità delle cure e promuovere la prevenzione delle malattie, da sempre target programmatici di AIO – spiega il Presidente Fausto Fiorile – occorre valorizzare la professione odontoiatrica, coltivando armonia nei rapporti fra Ordine e Sindacati, e porgendo insieme messaggi comuni su argomenti “sensibili”. Sull’interpretazione delle nuove leggi in sanità e sull’accesso alle cure, ad esempio, non è più il momento di cercare visibilità da soli, ma è tempo di proposte forti e condivise». Per l’Ordine che verrà, gli obiettivi indicati da AIO sono l’autonomia gestionale della componente odontoiatrica in FNOMCEO, un censimento dei 60 mila iscritti all’Albo – quanti sono attivi, quanti titolari di studio, quanti dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario, quanti soci di Srl o Stp – e un coordinamento coerente delle risposte degli ordini provinciali su temi come la pubblicità ingannevole o i criteri per l’iscrizione delle Società tra professionisti negli elenchi speciali. Occorre anche una campagna di comunicazione agli iscritti sul codice deontologico. Ma vanno condivise con gli Ordini pure le linee di dialogo con la politica su regolamentazione delle società e detraibilità fiscale ed eventuali accordi con altre professioni su temi di comune interesse quali l’equo compenso.
Per il cittadino, vanno coordinate una campagna per la prevenzione orale e un’informazione capillare sui rischi dell’abusivismo, e va promosso l’innalzamento della detrazione fiscale per le cure dentali dall’attuale 19 al 60% degli importi pagati dai pazienti. A tutela dei professionisti infine sindacati e CAO devono coordinare azioni comuni per regolamentare società commerciali e tra professionisti, ottenere norme snelle sulle autorizzazioni degli studi, attualizzare i programmi formativi universitari e dar voce a tutte le rappresentanze della professione nel definire quelle linee guida di “buona condotta” che, seguite, evitano la perseguibilità in base alla legge 24/2017 di riforma della Responsabilità sanitaria.
Pubblicato il 26 Aprile 2024 in: AIO comunica
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