Come ogni datore di lavoro, anche l’Odontoiatra ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”.

Associazione Italiana Odontoiatri sta elaborando un DVR su misura per gli studi odontoiatrici e in prospettiva per le Società tra professionisti. Per fare questo ha creato un think-tank interno, che sarà presieduto da Pierluigi Martini, Responsabile della Sicurezza per il Sindacato ed esperto di temi autorizzativi. Alla vigilia di un percorso elaborativo che porterà a un Vademecum per il Socio e che illustreremo periodicamente con brevi articoli e newsletter sul sito, l’articolo che segue, a firma dello stesso Martini, inizia a spiegare il “Dvr che verrà”. Ci sarà un inserto su ogni rischio e infine la proposta di documento da compilare con eventuali informazioni per una corretta compilazione.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il DVR va predisposto dal datore di lavoro e deve contenere una valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché una relazione esaustiva che descriva i criteri adottati per tale valutazione, facendo in modo che il documento risulti facilmente comprensibile.

Nello Studio Odontoiatrico sono da menzionare i rischi:

–       Biologico,

–       chimico,

–       fisico (rumore, vibrazioni),

–       radiazioni ionizzanti,

–       posturale,

–       video terminali,

–       ferite da taglio e punta,

–       stress lavoro correlato,

–       rischi riguardanti la lavoratrici in stato di gravidanza.

Il documento deve inoltre contenere, per ogni valutazione, la scelta delle misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre il rischio, o se possibile per eleminarlo del tutto con misure di prevenzione collettiva o dispositivi di protezione individuale; tale scelta va opportunamente giustificata tenendo conto del rischio verso cui ci si deve tutelare.
Il documento non è completo con la sola valutazione dei rischi ma deve contenere anche un programma di misure che si ritengono necessarie per garantire nel tempo un certo grado di miglioramento dei livelli di prevenzione e sicurezza; la valutazione deve essere inoltre periodicamente rivista indicando lo stato di avanzamento del programma di miglioramento rispetto alle previsioni iniziali.

È necessario indicare un organigramma della sicurezza completo in cui siano definiti i nominativi degli addetti alla emergenza.

La struttura del DVR va organizzata per:

·       rischio: elencando ogni tipologia di rischio con la relativa valutazione e le misure adottate

·       per mansione del personale esposto, indicando quindi per ogni mansione quali siano i livelli di esposizione al singolo rischio.

E’ possibile avvalersi di procedure standardizzate per semplificare la redazione del documento, che possono essere utilizzate in casi specifici e consentono di elaborare un documento congruo alla realtà dello studio odontoiatrico e uniforme con situazioni di attività simili.

Il documento così redatto deve essere conservato nello studio professionale, in formato cartaceo o su supporto informatico, e deve riportare le firme del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente (ove presente) e del Rappresentante dei lavoratori (ove presente) che ne attestino la data certa.

Il DVR va modificato e aggiornato ogni qual volta intervengano fatti che modificano i rischi presenti nello studio e comunque, dato che siamo in presenza di rischio biologico, va aggiornato ogni tre anni (D.Lgs.81/08 art. 271 comma 3).

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