Secondo la Commissione Tributaria provinciale di Taranto (sentenza n.25 dell’11 maggio 2000) la targa identificativa di uno studio legale non avrebbe la funzione pubblicitaria ma solo una funzione meramente indicativa e come tale non assoggettabile a imposta.La tesi del giudice tributario si pone in netto contrasto con tutta la giurisprudenza e con le posizioni del Ministero delle Finanze. Il Decreto legislativo n.507 del 1993 all’art.12 prevede la tassazione da parte del Comune della pubblicit ContattaciUtilizza il form sottostante per entrare in contatto con noi. I campi contrassegnati con * sono obbligatori. |
Targhe degli studi esenti dal versamento del tributo d’affissione?
Pubblicato il 1 Novembre 2000 in: 2011, AIO comunica, Commentario Legale