Gli odontotecnici possono chiedere di diventare una professione sanitaria, anche se non possono esercitare attività sovrapponibili a quelle dell’odontoiatra, ad esempio effettuare manovre di congruità delle protesi nella bocca del paziente. Lo afferma il Consiglio di Stato con sentenza 932/2024 pubblicata il 30 gennaio scorso. Una pronuncia che ribalta il verdetto del Tar Lazio della scorsa primavera. Nel 2023 i giudici amministrativi di primo grado avevano esaminato un ricorso di CNA e Confartigianato contro un “no” del Ministero della Salute. Le due sigle avevano chiesto al Ministero, a norma dell’articolo 5 della legge 43/2006, di passare non per legge ma attraverso un parere ministeriale con successivo accordo governo-regioni da arte ausiliaria delle professioni sanitarie (quali sono per Regio Decreto 27/7/1934) a professione sanitaria ausiliare. Un passaggio già avvenuto per infermieri ed ottici. Il Ministero aveva dato parere negativo e il Tar si era pronunciato sulla stessa linea paventando il rischio di “sovrapposizione e parcellizzazione” delle attività del tecnico con quelle del dentista. Non la pensa così il Consiglio di Stato. Che afferma due cose. Primo, i ricorrenti non mettono in discussione l’assunto secondo cui il tecnico può fare la protesi ma solo il dentista può applicarla ed utilizzarla. Tuttavia, il fatto che solo il laureato in Odontoiatria possa intervenire sul paziente, come ricorda il Consiglio di Stato, di per sé non vieta all’odontotecnico di chiedere di diventare professionista sanitario con un iter più snello rispetto alla presentazione di un disegno di legge alle Camere.

«La sentenza cambia poco ed è un ulteriore tassello di una battaglia senza vincitori né vinti», dice Danilo Savini Segretario sindacale di Associazione Italiana Odontoiatri. «Il Consiglio di Stato bacchetta il Ministero della Salute perché doveva presentare controdeduzioni e non lo ha fatto; non dice agli odontotecnici che saranno professione sanitaria ma semplicemente che potranno ricominciare l’iter per diventare tali in una modalità più rapida che in passato; infine, apre loro le porte ad una laurea breve conseguibile in un corso a Medicina ma a patto restino nel perimetro delle peculiarità rivendicate dai ricorrenti, e non si sovrappongano all’attività dell’odontoiatra».

Savini riafferma la posizione AIO che è da sempre quella di riconoscere all’odontotecnico un profilo non sanitario ma di ambito tecnico-ingegneristico. «Nei corsi per professionisti sanitari delle Facoltà di Medicina paradossalmente, l’aspirante odontotecnico non potrà toccare il paziente, come sottolinea il Consiglio di Stato. Nel frattempo però nulla vieta già oggi ad una Facoltà di Ingegneria di istituire corsi per professioni bio-ingegneristiche abilitate a fabbricare dispositivi al momento di pertinenza degli odontotecnici». Ultimo rilievo: «La sentenza afferma che “l’odontoiatra, operando a diretto contatto col paziente ricava i calchi e i modelli e applica le protesi, l’odontotecnico, di contro, realizza materialmente le protesi sulla scorta delle indicazioni del primo”. Dal dispositivo non si desume in alcun modo che la fabbricazione di protesi sia esclusiva dell’odontotecnico e/o preclusa all’odontoiatra».

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