Medici, odontoiatri e altri operatori sanitari liberi professionisti non dovranno mai fare fatture elettroniche per le prestazioni rese ai loro pazienti. Il decreto legge correttivo alla riforma fiscale, da convertire in Parlamento ad agosto, pone fine ai continui rinvii di un obbligo, quello della e-fattura da mandare nel sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate, che per anni si è scontrato con le necessità supplementari di tutela della privacy delle persone assistite. D’ora in poi, come avviene del resto da una decina d’anni, i dati delle fatture ai pazienti andranno spediti sempre al sistema tessera sanitaria. Le e-fatture andranno emesse dal professionista solo verso enti della pubblica amministrazione, se si tratta di fatture con Iva o verso clienti diversi dai pazienti.

Il decreto correttivo della riforma fiscale dispone inoltre che l’invio dei dati delle fatture sanitarie al sistema Tessera Sanitaria avvenga solo una volta l’anno entro il 31 gennaio di ogni anno (per ora i dati di queste fatture sono trasmessi entro due scadenze: 30 settembre per il primo semestre dell’anno e 31 gennaio per il secondo). Il dispositivo prevede inoltre che dal 2026 i datori di lavoro emettano le certificazioni uniche ai dipendenti e collaboratori entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di corresponsione delle somme, anziché entro il 31 marzo.

Altro tema emergente riguarda le società di professionisti, che in odontoiatria dai tempi della legge 124 del 2017 sulla concorrenza convivono con altre tipologie di società. Gli onorevoli Pietro Lorefice,  Elisa Pirro e Orfeo Mazzella (M5S) hanno chiesto in questi giorni al ministro della Salute se non ravveda l’opportunità di affidare l’esercizio dell’attività in forma societaria unicamente a queste entità iscritte all’Albo ordinistico ma spesso originate come S.a.S, S.r.l., cooperative. Frattanto, il decreto legge concorrenza 2025 varato dal Consiglio dei Ministri modifica il meccanismo con cui avvengono le decisioni nella Stp. Per la legge 183 del 2011 fin qui vigente, il cui articolo 10 comma 4 è riportato qui sotto, perché l’ordine non sciolga una StP ritenendola inidonea a fare il bene dei cittadini, le decisioni devono essere prese da soci professionisti che rappresentino almeno i due terzi dei soci, e devono rappresentare i due terzi delle quote di partecipazione alla società. Nel nuovo dispositivo, riportato più in basso, resta fermo che al timone delle decisioni dovrebbero restare i professionisti, “tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto per la costituzione della società”. Un dettato che, pur già comprensibile nella sostanza, andrà probabilmente articolato in maniera più specifica per valutare nel dettaglio la portata del cambiamento introdotto.

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Legge 183/2011 articolo 10 comma 4

  1. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

.4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

  1. a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
  2. b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.  Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi).

DDL Concorrenza 2025  Art. 9 (Misure in materia di società tra professionisti)

1. All’articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In ogni caso la partecipazione sociale dei professionisti deve essere tale da assicurare a questi ultimi la possibilità di determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto per la costituzione della società. Il venir meno del requisito previsto dal secondo periodo costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la partecipazione sociale dei professionisti sia ristabilita nel termine perentorio di sei mesi. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti delle singole professioni.

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