Come ogni anno, con la consueta tardività, arriva puntuale l’ufficialità della proroga del versamento delle imposte.
Ieri, 9 giugno 2015, è stato infatti firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto (uguale a quello dell’anno scorso) che posticipa a inizio luglio (o a metà agosto con la maggiorazione dello 0,4%) il termine per pagare il saldo delle imposte per l’anno 2014 ed il primo acconto per l’anno 2015.
Si attende ora, come da comunicato stampa del Ministero dell’Economia, solamente più la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il perchè della proroga
Anche quest’anno i motivi sono da ricercarsi nei numerosi dubbi applicativi inerenti le tante novità fiscali del periodo e soprattutto nella approvazione e pubblicazione “all’ultimo minuto” dei modelli per gli Studi di settore per l’anno 2014: l’ultimo atto di questa “maratona” annuale infatti è stato reso ufficiale soltanto ieri, 9 giugno.
Chi è soggetto alla proroga?
Il provvedimento riguarda tutti i soggetti che svolgono attività per cui sono previsti gli Studi di settore.
Pertanto, esemplificando, la proroga varrà:
- per gli odontoiatri che esercitano l’attività in forma individuale ossia con la propria Partita IVA;
- per gli odontoiatri che esercitano l’attività attraverso il regime agevolato dei c.d. “contribuenti minimi” (con imposta sostitutiva del 5%) o con il nuovo regime “forfettario” (con imposta sostitutiva del 15%);
- per gli studi associati ed i relativi “soci”;
- per i centri dentali in forma di società (salvo casi particolari).
Restano pertanto escluse dal differimento del termine di pagamento le persone fisiche senza Partiva IVA (che non abbiano partecipazione in soggetti che applicano gli Studi di Settore).
Quali sono i versamenti interessati?
Oggetto della proroga sono:
- i versamenti IRPEF (Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche);
- i versamenti IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive);
- i versamenti IRES (Imposta sui Redditi delle Società), salvo casi particolari;
- i versamenti della “cedolare secca” (particolare modalità di tassazione sugli “affitti” attivi percepiti);
- i versamenti dell’imposta IVIE (Imposta sui Valori degli Immobili all’Estero);
- i versamenti dell’imposta IVAFE (Imposta sul Valore delle attività finanziarie detenute all’estero).
La proroga NON vale per l’IMU e la TASI
Come l’anno scorso, in cui però i dubbi applicativi erano maggiori, non risulta invece prorogato il versamento del 16 giugno per la prima rata dell’IMU e della eventuale TASI.
Le nuove scadenze
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Soggetti che NON possono beneficiare della proroga |
Soggetti che possono beneficiare della proroga |
Versamento SENZA maggiorazione dello 0,4% |
Entro il 16 giugno 2015 |
Entro il 6 luglio 2015 |
Versamento con maggiorazione dello 0,4% |
Entro il 16 luglio 2015 |
Entro il 20 agosto 2015 |
Dott. Giorgio Brunero
Dott. Umberto Terzuolo
Dott. Alessandro Terzuolo
Dott.ssa Barbara Brussino
Dott.ssa Francesca Diana