Nella Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 21-12-2011 si sono introdotte delle sostanziali modifiche a proposito dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (Rspp) ai sensi dell’articolo 34 comma 2-3 del D.Lgs. 81/08.
A partire dal 26-01-2012, quindi 15 giorni dopo la data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’accordo, si applicano i dettami dell’accordo il quale stabilisce la durata minima dei corsi di formazione per Rspp che per la categoria Sanità sono diventati di 48 ore (prima erano sufficienti 16 ore di formazione secondo il DM 16-01-97) nonché i contenuti dell’iter formativo e le caratteristiche dei docenti. In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione definiti dall’Accordo i datori di lavoro che abbiamo frequentato, entro e non oltre sei mesi, corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla date di entrata in vigore del presente accordo, nel rispetto dell’articolo 3 del DM 16-01-97 per quanto riguarda durata e contenuti (16 ore).
Per questo motivo AIO si è prontamente attivata per fornire ai propri soci dei corsi per Rspp di 16 ore distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Altra incombenza introdotta da questo accordo è la necessità di fare dei corsi di aggiornamento quinquennali di 14 ore.
Riassumendo, terminata questa fase transitoria (giugno del 2012), i datori di lavoro che vorranno assumere l’incarico di Rspp presso la propria azienda nelle categorie ad alto rischio come la sanità dovranno seguire corsi della durata di 48 ore.
Per tutti Rspp delle categorie ad alto rischio, a partire da quest’anno, sarà obbligatorio un aggiornamento entro cinque anni di 14 ore.
Pierluigi Martini
Consiglire di Presidenza
ALLEGATI:
SINTESI_Accordo_Stato_Regioni Gentilmente concessi dall’ing. Marco Passone