Terza puntata del viaggio nelle novità fiscali per i liberi professionisti e in particolare per gli odontoiatri, a cura dei dottori commercialisti Alessandro ed Umberto Terzuolo consulenti AIO. Questa settimana parliamo sia dei costi riaddebitati ai collaboratori sia dei rimborsi delle spese addebitate analiticamente in fattura. In entrambe le materie ci sono stati cambiamenti. Ricordiamo che nelle scorse settimane abbiamo parlato dei nuovi criteri di calcolo del reddito del professionista e della tassazione delle plusvalenze, e nelle due prossime settimane toccherà ad ammortamenti e manutenzione straordinaria dello studio, e infine agli aspetti della legislazione ancora da cambiare.

di Alessandro e Umberto Terzuolo*

L’irrilevanza e l’indeducibilità dei costi riaddebitati ai collaboratori è un altro tema introdotto nel nuovo articolo 54 del Testo Unico Imposte sui Redditi.

Il trattamento dei costi addebitati ai colleghi

È stata inserita nella normativa tributaria una tesi dell’Agenzia delle Entrate, proposta a più riprese in passato (vedasi due circolari rispettivamente del 2001 e del 2010), applicata poi in numerosi controlli. Nello specifico viene stabilita la totale irrilevanza:

  • delle somme percepite dal libero professionista odontoiatra o dallo studio associato, a fronte del riaddebito ad altri colleghi delle spese sostenute ad esempio per il telefono, per l’energia elettrica, per la segreteria, per l’utilizzo in comune di immobili destinati per l’esercizio delle attività professionali,
  • dei medesimi costi sostenuti e riaddebitati.

In buona sostanza, si rende norma il pensiero dell’Agenzia delle Entrate che vede da un lato non tassati e dall’altro lato indeducibili le spese collegate al riaddebito di servizi ai collaboratori. Argomentazione che, durante i controlli fiscali, è stata più volte sostenuta dall’Agenzia delle Entrate per cercare di recuperare gettito in tutti quei casi in cui il collaboratore professionista svolgeva un’attività nello studio dell’odontoiatra fatturando direttamente ai propri pazienti e non svolgendo una mera attività di collaborazione. Purtroppo però abbiamo assistito anche ad utilizzi distorti di questa interpretazione dell’Agenzia (ora norma…!): anche nei casi in cui i collaboratori non fatturavano direttamente ai pazienti ma all’odontoiatra principale o allo studio associato (i quali poi a loro volta rifatturavano al paziente finale), veniva applicata questa tesi con l’effetto di rendere indeducibili una quota dei costi generali di struttura tra cui, ad esempio, il costo del personale di segreteria e delle assistenti alla poltrona utilizzate dal collaboratore, i costi collegati all’immobile come i canoni di locazione e le spese collegate ai consumi energetici.

Le spese addebitate analiticamente in fattura

Un altro aspetto che è stato introdotto nel nuovo articolo 54 del TUIR è la irrilevanza delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dal professionista a fronte dell’incarico professionale e addebitate in modo analitico al cliente finale. È un caso abbastanza raro in ambito odontoiatrico, fatto salvo quelle fattispecie dove l’odontoiatra svolge attività di formazione per enti, società scientifiche o società commerciali odontoiatriche. In questo caso, quando il professionista oltre a pagare con modalità tracciata si trova anche a addebitare in fattura in modalità analitica, cioè indicando in modo puntuale i costi che ha sostenuto, le spese di vitto e di alloggio non saranno oggetto di tassazione.

Collegata al tema dei rimborsi spese per le trasferte irrilevanti fiscalmente, se riaddebitati analiticamente al cliente finale, si innesta una nuova disciplina relativa alle perdite su crediti, mutuata direttamente dal reddito d’impresa. Nello specifico, se il cliente finale non dovesse rimborsare le spese addebitate in modo analitico, per evitare che queste non siano deducibili per il professionista, si introduce la possibilità portare a perdita il credito e dedurre tale perdita. Condizione per l’applicazione di questa disposizione è l’assoggettamento del cliente ad uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal Codice della Crisi, o a procedure equivalenti, oppure a fronte di una procedura esecutiva intrapresa nei confronti del cliente finale rimasta infruttuosa, o ancora, quando il diritto a riscuotere il credito risulti essere prescritto. Inoltre, per evitare il proliferare di cause su importi relativamente rilevanti, per gli addebiti analitici di modesta entità, cioè non superiori a 2.500 euro, è possibile procedere con la deduzione integrale se, entro un anno dalla loro rifatturazione, il cliente non procede al rimborso. La deduzione avverrà nell’esercizio in cui scade il periodo annuale di riferimento.

  • Dottori commercialisti consulenti fiscali AIO – Studio Terzuolo Brunero & Associati

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